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CBAM, prorogato fino al 31 dicembre 2026 il codice TARIC Y238

By 4 Ottobre 2026No Comments

La Commissione europea concede più tempo agli importatori interessati dal CBAM che hanno presentato la domanda per ottenere lo status di dichiarante autorizzato, ma sono ancora in attesa del completamento dell’iter autorizzativo.

Con un avviso pubblicato il 15 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti comunicato la proroga fino al 31 dicembre 2026 della validità del codice documento TARIC Y238, la cui scadenza era precedentemente prevista per il 27 settembre. Una proroga certamente importante sul piano operativo, che consente di evitare il blocco delle importazioni per gli operatori che hanno adempiuto tempestivamente agli obblighi previsti dalla disciplina CBAM ma non hanno ancora ottenuto dall’Autorità Nazionale Competente la relativa autorizzazione.

È tuttavia importante comprendere correttamente la portata della misura: Y238 non rappresenta una deroga generalizzata agli obblighi CBAM e non può essere utilizzato indistintamente da qualsiasi importatore.

A cosa serve il codice TARIC Y238

Il codice Y238 è stato introdotto per gestire una situazione molto concreta verificatasi con l’avvio della fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism.

Il Regolamento (UE) 2023/956 prevede infatti un sistema nel quale, per le merci rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM, assume un ruolo centrale la figura del dichiarante CBAM autorizzato. Il passaggio dal periodo transitorio al regime definitivo ha quindi determinato la necessità per gli operatori interessati di adeguare non soltanto i propri processi di compliance ambientale, ma anche le procedure che accompagnano materialmente l’importazione delle merci.

In questo contesto si inserisce il codice TARIC Y238.

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane, il codice consente agli importatori che abbiano correttamente presentato entro il 31 marzo 2026 la domanda per ottenere lo status di dichiarante autorizzato CBAM di continuare a effettuare le operazioni di importazione rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 anche qualora l’autorizzazione non sia stata ancora rilasciata.

In sostanza, l’operatore non viene penalizzato per i tempi necessari alla conclusione di un procedimento amministrativo che ha comunque avviato nei termini previsti.

La proroga al 31 dicembre 2026

La validità del codice Y238 avrebbe dovuto terminare il 27 settembre 2026. La Commissione europea ha invece deciso di estenderne l’operatività fino al 31 dicembre 2026.

La proroga assume una rilevanza tutt’altro che formale. Per le imprese che si trovano ancora in attesa dell’autorizzazione CBAM significa poter continuare, in presenza delle condizioni previste, a effettuare le importazioni interessate dal meccanismo senza disporre ancora dello status di dichiarante autorizzato CBAM e di un numero di conto CBAM valido. Si tratta quindi di una soluzione di continuità operativa che evita che i tempi amministrativi di rilascio delle autorizzazioni si traducano automaticamente in un ostacolo alle importazioni. Ma proprio per questo occorre prestare particolare attenzione alle condizioni che ne consentono l’utilizzo.

Y238 non è un’esenzione dagli obblighi CBAM

È probabilmente questo l’aspetto più importante dell’avviso ADM.

La proroga del codice Y238 non deve essere interpretata come un rinvio generalizzato dell’applicazione del CBAM, né come uno strumento utilizzabile per sanare la posizione di operatori che non abbiano tempestivamente avviato il procedimento richiesto.

La possibilità riguarda specificamente gli importatori che abbiano presentato correttamente la domanda per ottenere lo status di dichiarante autorizzato CBAM entro il 31 marzo 2026 e che si trovino ancora in attesa del rilascio dell’autorizzazione.

La stessa Agenzia delle Dogane conclude infatti il proprio avviso richiamando gli operatori al “corretto utilizzo” del codice documento.

Un inciso molto breve, ma da non sottovalutare. L’indicazione di un codice TARIC nella dichiarazione doganale non costituisce un mero adempimento informatico. Attraverso il codice utilizzato, il dichiarante attesta sostanzialmente la ricorrenza di una determinata condizione prevista dalla normativa applicabile all’operazione.

Prima di utilizzare Y238 è quindi necessario verificare che l’importatore possieda effettivamente i requisiti richiesti e che la domanda di autorizzazione sia stata presentata correttamente e nei termini.

CBAM e dichiarazione doganale: due processi sempre più integrati

La vicenda Y238 evidenzia anche un elemento più generale che le imprese dovrebbero tenere presente nella gestione del CBAM. Il meccanismo non può più essere considerato esclusivamente come un adempimento ambientale o come un’attività separata affidata a funzioni ESG o sustainability. Con il passaggio al regime definitivo, CBAM e processo doganale sono sempre più strettamente collegati.

La classificazione tariffaria delle merci determina innanzitutto se il prodotto rientra o meno nell’ambito di applicazione del Regolamento. A questa si aggiungono l’origine delle merci, l’identificazione dell’importatore, la corretta gestione dei dati e dei documenti e, naturalmente, la verifica dello status CBAM necessario per effettuare l’operazione.

Un errore a monte può quindi produrre conseguenze direttamente sulla dichiarazione doganale e, viceversa, una gestione doganale non correttamente coordinata con il processo CBAM può generare criticità operative anche per aziende che abbiano organizzato correttamente gli altri adempimenti.

È per questa ragione che il 2026 rappresenta, per molte imprese, il momento in cui diventa necessario passare da una gestione del CBAM prevalentemente progettuale a una vera governance operativa.

Cosa dovrebbero verificare oggi gli importatori

La proroga al 31 dicembre offre certamente maggiore continuità agli operatori ancora in attesa dell’autorizzazione, ma non dovrebbe essere letta semplicemente come “più tempo”.

Per le imprese interessate è piuttosto l’occasione per verificare che il processo sia correttamente presidiato nel suo complesso: dalla classificazione delle merci alla corretta identificazione delle operazioni CBAM, dalla posizione dell’importatore alla coerenza dei dati utilizzati nelle dichiarazioni doganali, fino alla documentazione che consente di giustificare l’utilizzo degli specifici codici TARIC.

Il punto, quindi, non è soltanto poter continuare a importare fino al 31 dicembre utilizzando Y238.

La questione più importante è arrivare alla piena operatività del sistema CBAM con procedure aziendali che siano coerenti con quelle doganali e che consentano di dimostrare, anche a posteriori, perché una determinata operazione sia stata gestita in un certo modo.

In C-Trade stiamo seguendo questa fase proprio partendo dall’integrazione tra i due ambiti: analisi delle merci e delle classificazioni doganali, verifica delle operazioni interessate dal CBAM, controllo dei requisiti dell’importatore e coordinamento delle informazioni necessarie alla dichiarazione doganale.

Perché il CBAM, ormai, non è più soltanto un nuovo adempimento da conoscere. È un processo da governare.

La proroga di Y238 risolve una criticità immediata per molti operatori, ma il 31 dicembre 2026 è una scadenza molto vicina. Per le imprese che importano merci soggette al meccanismo, questo è quindi il momento di verificare che autorizzazioni, flussi informativi e procedure doganali siano effettivamente pronti per funzionare a regime.

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