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CBAM, settembre accelera la riforma

By 4 Ottobre 2026No Comments

Il CBAM sta entrando in una fase decisamente più complessa. Non si tratta più soltanto di accompagnare le imprese nell’applicazione del meccanismo alle merci già comprese nel suo perimetro: mentre il regime definitivo diventa operativo, l’Unione europea sta contemporaneamente lavorando alla sua estensione a nuovi prodotti, al rafforzamento delle misure antielusione e alla definizione dei meccanismi che determineranno concretamente l’onere economico a carico degli importatori.

Settembre 2026 ha offerto una rappresentazione particolarmente chiara di questa evoluzione.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sull’estensione del CBAM ai prodotti a valle, aprendo la strada al confronto con il Consiglio. Sul piano economico, la Commissione ha confermato al 100% il fattore di correzione transettoriale per il periodo 2026-2030. Parallelamente, sul piano strettamente operativo, è arrivata la proroga al 31 dicembre 2026 del codice TARIC Y238 per gli importatori che hanno tempestivamente richiesto l’autorizzazione CBAM ma sono ancora in attesa del suo rilascio.

Tre sviluppi diversi, ma strettamente collegati, che confermano come il CBAM stia rapidamente passando da adempimento specialistico a elemento strutturale della gestione delle importazioni europee.

Il Parlamento europeo apre all’estensione del CBAM ai prodotti a valle

Il 15 settembre 2026 il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, sulla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2023/956 finalizzata ad ampliare il campo di applicazione del CBAM ai cosiddetti downstream goods e a rafforzare le disposizioni contro le pratiche elusive.

Un punto deve essere chiarito subito: non siamo ancora davanti alla disciplina definitiva.

Il testo adottato dal Parlamento rappresenta una posizione negoziale. Parlamento, Consiglio e Commissione dovranno ora confrontarsi nell’ambito del trilogo e alcuni aspetti importanti presentano ancora differenze tra le rispettive posizioni.

La direzione politica, però, appare ormai evidente: il CBAM è destinato a spingersi progressivamente più a valle nella catena produttiva.

Ed è un cambiamento potenzialmente molto significativo per il mondo industriale.

Dal materiale al prodotto: il CBAM cambia dimensione

Il meccanismo è nato concentrandosi principalmente su materie prime e prodotti di base appartenenti a settori caratterizzati da elevate emissioni. L’estensione ai prodotti downstream cambia la prospettiva. La posizione del Parlamento comprende infatti un ampio insieme di prodotti e componenti ad alta intensità di acciaio e alluminio, arrivando a interessare settori e codici doganali molto più vicini ai prodotti industriali finiti.

Tra le categorie considerate compaiono, fra le altre, parti e accessori di autoveicoli della voce 8708, motori elettrici e generatori della voce 8501, trasformatori della voce 8504, determinate strutture metalliche, apparecchiature medicali della voce 9018 e apparecchi per uso domestico.

Il passaggio è tutt’altro che secondario. Se l’estensione verrà confermata nel testo definitivo, aziende che oggi non si considerano direttamente coinvolte dal CBAM potrebbero trovarsi all’interno del suo perimetro semplicemente perché importano prodotti finiti contenenti quantità significative di acciaio o alluminio. Per questo motivo la classificazione doganale torna, ancora una volta, al centro della compliance CBAM.

Prima ancora di calcolare le emissioni occorre infatti sapere se il prodotto rientra nel campo di applicazione del Regolamento. E questa verifica parte inevitabilmente dal codice NC.

Parlamento e Consiglio non hanno ancora definito il perimetro finale

Sul futuro campo di applicazione è però necessaria prudenza.

Anche il Consiglio aveva già proposto un significativo ampliamento del perimetro CBAM, individuando circa 200 codici NC aggiuntivi. L’elenco proposto dal Consiglio e quello contenuto nella posizione del Parlamento non rappresentano tuttavia ancora un elenco definitivo e concordato.

Saranno proprio i negoziati interistituzionali a stabilire quale sarà il perimetro finale.

Il Parlamento ha inoltre introdotto un elemento interessante, chiedendo che l’estensione ai prodotti downstream avvenga sulla base di metodologie quantitative e trasparenti.

È un principio importante per le imprese.

L’inclusione di nuovi prodotti nel CBAM produce conseguenze economiche, amministrative e organizzative rilevanti. Disporre di criteri prevedibili e verificabili per l’ampliamento del campo di applicazione diventa quindi essenziale per consentire agli operatori di programmare per tempo gli adeguamenti necessari.

Resource shuffling: il CBAM prova a chiudere una possibile via di elusione

L’altra grande direttrice della riforma riguarda le misure antielusione.

Il Parlamento interviene espressamente sul cosiddetto resource shuffling, inserendolo nella nozione di pratiche abusive.

Il concetto è relativamente semplice, anche se la sua applicazione pratica potrà essere molto più complessa.

Un produttore extra-UE potrebbe teoricamente destinare al mercato europeo la parte della propria produzione caratterizzata da minori emissioni e vendere sui mercati diversi dall’Unione quella a maggiore intensità emissiva. Il risultato sarebbe una riduzione dell’onere CBAM sulle importazioni europee senza che vi sia una corrispondente diminuzione delle emissioni complessive generate dal produttore.

È esattamente il tipo di comportamento che il legislatore europeo vuole evitare.

La posizione del Parlamento rafforza quindi l’utilizzo dei valori predefiniti per le combinazioni di merci e Paesi considerate maggiormente esposte al rischio di pratiche abusive, prevedendo la possibilità per il dichiarante CBAM di dimostrare che le condizioni richieste per escludere l’abuso siano effettivamente rispettate.

La conseguenza per gli importatori è importante: la conoscenza della supply chain e dei processi produttivi del fornitore extra-UE acquista un peso sempre maggiore.

Il CBAM non si ferma più alla frontiera.

Anche i rottami entrano nella discussione

Un altro tema particolarmente tecnico, ma destinato ad avere conseguenze concrete sui calcoli, riguarda i rottami metallici pre-consumo.

La posizione del Parlamento distingue tra alluminio e acciaio.

Per l’alluminio, il pre-consumer scrap viene considerato nel calcolo delle emissioni incorporate. Per l’acciaio, invece, le relative emissioni devono essere comunicate ma non concorrono al calcolo delle emissioni incorporate.

Per l’alluminio grezzo viene inoltre previsto un valore predefinito unico, senza distinzione tra produzione primaria e secondaria, costruito sulla base dell’intensità media di CO₂ della produzione di alluminio primario nel Paese di fusione.

Sono aspetti molto tecnici, ma dimostrano quanto il CBAM stia progressivamente entrando nella struttura stessa dei processi produttivi.

Non sarà sufficiente conoscere il Paese dal quale proviene una merce. Diventerà sempre più importante conoscere come è stata prodotta.

Scompare, nella posizione del Parlamento, la clausola di salvaguardia

Un ulteriore punto sul quale Parlamento e Consiglio dovranno trovare un accordo riguarda la cosiddetta clausola di salvaguardia.

Il Parlamento ha eliminato l’articolo 27-bis previsto nella proposta della Commissione, che avrebbe consentito, in circostanze eccezionali e imprevedibili, di rimuovere temporaneamente determinati beni dall’Allegato I qualora l’applicazione del CBAM fosse stata suscettibile di determinare gravi danni al mercato interno.

Il Consiglio ha invece mantenuto la clausola nella propria posizione.

Sarà quindi uno dei temi da seguire durante il trilogo.

Ed è proprio questa differenza a ricordare perché, in questa fase, sia importante distinguere attentamente ciò che è già diritto applicabile da ciò che costituisce ancora una proposta in discussione.

Il fattore di correzione transettoriale resta al 100% fino al 2030

Mentre si discute del futuro perimetro del CBAM, un altro tassello importante riguarda il modo in cui verrà determinato il suo impatto economico.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1862, la Commissione europea ha fissato al 100% il Cross-Sectoral Correction Factor, o CSCF, applicabile alle assegnazioni gratuite di quote ETS per il periodo 2026-2030.

Per comprendere perché questo dato interessi anche gli importatori CBAM bisogna ricordare il collegamento tra i due sistemi.

Il CBAM è stato costruito per accompagnare la progressiva eliminazione delle quote gratuite ETS riconosciute ai produttori europei. Per evitare che un importatore sia assoggettato a un onere superiore rispetto a quello sostenuto da un produttore dell’Unione, nel calcolo dei certificati CBAM viene quindi considerata anche la quota di assegnazione gratuita che un produttore europeo avrebbe teoricamente ricevuto per la produzione dello stesso bene.

È il cosiddetto free allocation adjustment.

Un CSCF fissato al 100% significa che, nel periodo 2026-2030, non viene applicata un’ulteriore riduzione trasversale alle assegnazioni gratuite considerate nel sistema.

Può sembrare un elemento estremamente tecnico, ma sarà proprio dall’interazione tra emissioni incorporate, prezzo ETS e progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite che deriverà il costo effettivo del CBAM.

Nel frattempo c’è il problema immediato: poter continuare a importare

Accanto alle grandi questioni sulla futura evoluzione del meccanismo esiste però una realtà molto più immediata per numerose aziende: ottenere l’autorizzazione come dichiarante CBAM.

Come abbiamo già approfondito nella nostra precedente analisi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato il 15 settembre 2026 la proroga fino al 31 dicembre 2026 della validità del codice documento TARIC Y238.

La sua scadenza era inizialmente prevista per il 27 settembre.

Y238 consente agli importatori che abbiano correttamente presentato entro il 31 marzo 2026 la domanda per ottenere lo status di dichiarante autorizzato CBAM di continuare a effettuare le operazioni rientranti nel Regolamento (UE) 2023/956 anche se l’iter autorizzativo non è ancora concluso e l’operatore non dispone ancora dello status e del relativo numero di conto CBAM.

La proroga garantisce quindi continuità operativa alle imprese che hanno adempiuto tempestivamente all’obbligo ma stanno ancora attendendo la conclusione del procedimento.

Non riapre, invece, i termini per chi non abbia presentato la domanda entro la scadenza prevista.

Ed è una distinzione fondamentale.

Y238 è una soluzione temporanea, non una deroga generalizzata al CBAM

La proroga fino al 31 dicembre non deve quindi essere interpretata come uno slittamento generalizzato dell’operatività del CBAM.

Il codice Y238 serve a gestire una situazione specifica: quella degli operatori che hanno presentato tempestivamente la domanda e che non possono essere penalizzati dai tempi necessari per la conclusione dell’istruttoria.

ADM ha peraltro richiamato espressamente gli operatori al corretto utilizzo del codice.

Prima di indicare Y238 nella dichiarazione doganale occorre pertanto verificare che sussistano effettivamente i presupposti richiesti e che la posizione dell’importatore sia coerente con quanto dichiarato.

La proroga offre tempo all’Amministrazione e agli operatori. Non attenua la necessità di presidiare correttamente il processo.

Il vero cambiamento: CBAM, dogana e supply chain stanno diventando un unico processo

Se si leggono insieme tutte le novità di settembre, emerge probabilmente il dato più interessante.

Il CBAM sta uscendo dalla dimensione del singolo adempimento ambientale.

La possibile estensione ai prodotti downstream porta il meccanismo all’interno di nuove filiere industriali. Le disposizioni contro il resource shuffling richiedono una conoscenza sempre maggiore dei fornitori e dei processi produttivi extra-UE. Il meccanismo delle quote gratuite collega direttamente CBAM ed ETS. L’utilizzo di codici TARIC come Y238 dimostra infine quanto il sistema sia ormai integrato con la dichiarazione doganale.

Per le aziende significa che non è più sufficiente affidare il CBAM a una singola funzione.

Acquisti, sustainability, ufficio doganale, tax, supply chain e fornitori devono lavorare sugli stessi dati.

Ed è proprio su questo punto che, in C-Trade, stiamo concentrando l’attività con le imprese: non soltanto sulla gestione dell’adempimento CBAM, ma sulla verifica preventiva dei prodotti, delle classificazioni doganali, delle autorizzazioni, dei flussi di importazione e della qualità delle informazioni ricevute dai produttori extra-UE.

Perché la domanda da porsi oggi non è più soltanto “siamo pronti per il CBAM?”.

Con l’estensione ai prodotti downstream già sul tavolo europeo, la domanda diventa anche un’altra: quali dei prodotti che importiamo oggi potrebbero diventare CBAM domani?

Ed è una verifica che, per molte imprese, conviene iniziare a fare prima che il nuovo perimetro diventi definitivo.

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