Sanzioni

Dazi doganali e interessi di mora

By 4 Ottobre 2026No Comments

Cambiano dal 16 settembre 2026 i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea e la variazione produce effetti diretti anche in materia doganale. Per le imprese che importano, la decisione non rappresenta quindi soltanto una notizia di politica monetaria: incide concretamente sul costo finanziario di alcune posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione doganale e, in particolare, sugli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento dei dazi e dei diritti di confine.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con una nota dell’11 settembre 2026, emanata a seguito della decisione della BCE di innalzare di 25 punti base i tre principali tassi di riferimento.

Dal 16 settembre il tasso sui depositi presso la banca centrale sale al 2,50%, mentre il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali passa al 2,65% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%.

Numeri apparentemente appartenenti al mondo della politica monetaria, ma che hanno una conseguenza molto concreta anche nella gestione delle obbligazioni doganali.

Perché una decisione della BCE incide sui debiti doganali

Il punto centrale della comunicazione ADM riguarda il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali, perché proprio questo parametro viene utilizzato dalla normativa doganale europea per determinare alcuni interessi applicabili alle obbligazioni derivanti da un debito doganale.

Il Codice doganale dell’Unione disciplina infatti sia gli interessi applicabili in presenza di determinate agevolazioni di pagamento sia quelli dovuti quando il pagamento dell’importo dei dazi avviene oltre i termini previsti.

Il collegamento tra politica monetaria e diritto doganale è quindi diretto: quando varia il tasso BCE assunto come parametro dalla normativa unionale, cambia anche il riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi connessi al debito doganale.

La modifica comunicata da ADM interessa innanzitutto gli interessi di credito previsti dall’articolo 112 del Regolamento (UE) n. 952/2013, il Codice doganale dell’Unione, nelle ipotesi di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.

Ma l’impatto probabilmente più significativo per gli operatori riguarda gli interessi di mora.

Ritardato pagamento dei dazi: cosa prevede l’articolo 114 CDU

L’articolo 114 del Codice doganale dell’Unione disciplina gli interessi applicabili quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione non viene pagato entro il termine prescritto.

Non siamo quindi di fronte a una sanzione in senso stretto, ma al costo finanziario che accompagna il mancato pagamento tempestivo del debito doganale.

La variazione dei tassi BCE diventa pertanto immediatamente rilevante ogni volta che un’impresa si trovi a dover gestire un pagamento tardivo dei dazi.

Ed è un aspetto che merita attenzione soprattutto quando gli importi in discussione sono significativi o il ritardo si prolunga nel tempo. In questi casi gli interessi non rappresentano più un elemento marginale della posizione debitoria, ma possono incidere concretamente sul costo complessivo della regolarizzazione.

Non soltanto dazi: l’effetto sui diritti di confine

La comunicazione dell’Agenzia contiene inoltre un passaggio particolarmente importante per gli operatori italiani.

ADM precisa infatti che la modifica del tasso di riferimento incide anche sugli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento dei diritti doganali che costituiscono diritti di confine secondo la normativa nazionale.

Il riferimento è all’articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, introdotte nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 141/2024.

La questione assume quindi una dimensione più ampia rispetto al solo dazio doganale.

È un elemento da considerare attentamente quando si quantificano gli effetti economici di una contestazione, di un accertamento o, più in generale, di una posizione doganale che comporti il recupero di diritti non corrisposti nei termini.

Il costo di una contestazione doganale non coincide con il solo tributo

La modifica dei tassi offre l’occasione per richiamare un principio che nella gestione del rischio doganale viene talvolta sottovalutato: quando si valuta l’esposizione economica derivante da una possibile irregolarità, non è sufficiente considerare esclusivamente il maggiore dazio potenzialmente dovuto.

Alla componente tributaria possono infatti aggiungersi interessi e, quando ne ricorrono i presupposti, conseguenze sanzionatorie.

Questo significa che un errore nella classificazione tariffaria, nel valore in dogana, nell’origine delle merci o nell’applicazione di un trattamento daziario può produrre un costo complessivo sensibilmente diverso rispetto alla semplice differenza di dazio inizialmente individuata.

La componente finanziaria assume inoltre un peso crescente quanto più lungo è il periodo interessato dalla contestazione.

Per questo motivo, anche nelle attività di audit doganale e di due diligence, la quantificazione del rischio dovrebbe essere effettuata considerando l’intera esposizione potenziale e non soltanto l’imposta astrattamente recuperabile.

Prevenire costa meno che regolarizzare

L’aumento dei tassi rende ancora più evidente un principio che accompagna da sempre una corretta gestione della compliance doganale: individuare preventivamente una criticità è normalmente meno oneroso che affrontarla quando si è già trasformata in un debito verso l’Amministrazione.

Una revisione periodica delle classificazioni doganali, delle regole di origine, dei criteri utilizzati per determinare il valore in dogana e delle procedure adottate nelle importazioni consente non soltanto di ridurre il rischio di contestazioni, ma anche di intercettare eventuali anomalie quando è ancora possibile gestirle tempestivamente.

È proprio in questa prospettiva che C-Trade affianca le imprese nell’analisi preventiva dei processi doganali e nella quantificazione dell’effettiva esposizione in presenza di possibili irregolarità. L’obiettivo non è limitarsi alla gestione della singola dichiarazione, ma comprendere quale impatto economico possa produrre nel tempo una determinata scelta doganale.

La decisione della BCE del settembre 2026 può sembrare, a prima vista, lontana dall’operatività quotidiana di un ufficio import. In realtà dimostra ancora una volta come la gestione doganale sia sempre più una materia trasversale, nella quale normativa, fiscalità, finanza e organizzazione aziendale finiscono inevitabilmente per incontrarsi.

E quando il costo del denaro aumenta, anche il costo di una criticità doganale non gestita tempestivamente può diventare più rilevante.

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