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Dazi USA e rimborsi IEEPA: come attivarsi concretamente per recuperare le tariffe dichiarate illegittime

By 1 Maggio 2026No Comments

L’attivazione, dal 20 aprile 2026, della procedura di rimborso delle tariffe applicate ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) rappresenta un passaggio di grande rilevanza per le imprese coinvolte in operazioni di importazione negli Stati Uniti. A seguito della pronuncia della Corte Suprema che ha dichiarato illegittime alcune di queste misure, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha messo a disposizione degli operatori uno strumento operativo per il recupero delle somme versate, integrato all’interno della piattaforma ACE (Automated Commercial Environment) attraverso la nuova funzionalità CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries).

Se da un lato la misura apre un’opportunità concreta di recupero economico, dall’altro impone alle aziende un approccio strutturato e tempestivo, soprattutto considerando che la procedura è stata attivata per fasi e che, allo stato attuale, riguarda esclusivamente le dichiarazioni non ancora liquidate o liquidate da non oltre 80 giorni. Questo significa che il tempo è un fattore determinante e che la capacità di ricostruire rapidamente le operazioni interessate diventa essenziale.

Dal punto di vista operativo, la procedura è relativamente lineare, ma richiede attenzione e coordinamento. I soggetti legittimati alla presentazione della richiesta sono esclusivamente gli importatori registrati (Importer of Record – IOR) e gli spedizionieri doganali autorizzati che hanno operato per loro conto. È quindi fondamentale, soprattutto per le aziende europee, verificare chi riveste formalmente questo ruolo nelle operazioni effettuate negli Stati Uniti, perché sarà questo soggetto a dover attivare concretamente la procedura.

Il primo passaggio consiste nell’accesso al portale ACE Secure Data Portal, attraverso il quale vengono gestite tutte le operazioni. Gli operatori devono disporre di un account attivo e fornire le informazioni bancarie necessarie per l’accredito dei rimborsi, generalmente tramite i sistemi ACH (Automated Clearing House). Questo aspetto, apparentemente tecnico, è in realtà cruciale perché eventuali incompletezze o disallineamenti nei dati possono rallentare significativamente il processo.

Il cuore della procedura è rappresentato dalla cosiddetta Dichiarazione CAPE, che consiste in un file in formato CSV contenente l’elenco delle voci doganali per le quali si richiede il rimborso dei dazi IEEPA. Il sistema è stato progettato per essere snello: il CBP non richiede ulteriori informazioni oltre all’elenco delle voci, ma questo non deve trarre in inganno. La correttezza e la coerenza dei dati inseriti restano determinanti, perché eventuali incongruenze possono generare verifiche aggiuntive o ritardi. Ogni dichiarazione può includere fino a 9.999 voci e possono essere presentate più dichiarazioni, offrendo quindi una certa flessibilità nella gestione dei volumi.

Un elemento operativo importante è che la Dichiarazione CAPE deve essere caricata esclusivamente tramite il portale ACE e non può essere trasmessa attraverso i canali automatizzati tradizionali (ABI). Questo implica che anche operatori abituati a flussi completamente digitalizzati dovranno gestire questa procedura con una modalità diversa, più “manuale” e centralizzata.

Una volta inviata, la dichiarazione viene validata dal sistema e, in caso di accettazione, ACE procede automaticamente ad aggiornare le voci doganali rimuovendo il riferimento al Capitolo 99 della tariffa doganale armonizzata relativo ai dazi IEEPA. In pratica, la dichiarazione viene “ripulita” dai dazi illegittimi e resa nuovamente coerente con il quadro normativo aggiornato. A questo punto interviene la CBP, che procede alla liquidazione o riliquidazione delle voci e all’erogazione dei rimborsi.

I tempi stimati sono generalmente compresi tra i 60 e i 90 giorni dall’accettazione della Dichiarazione CAPE, ma possono allungarsi in presenza di criticità di compliance o nel caso di dichiarazioni soggette a particolari condizioni, come quelle sospese, prorogate, in revisione o relative a merci in deposito doganale. In questi casi, il rimborso potrà avvenire solo al momento della liquidazione definitiva.

È inoltre importante considerare che i rimborsi non operano in modo isolato, ma si inseriscono nel più ampio sistema di liquidazione doganale statunitense. Questo significa che eventuali eccedenze o carenze di pagamento relative alla stessa importazione possono essere compensate tra loro e che i rimborsi possono essere trattenuti, in tutto o in parte, per compensare debiti doganali o fiscali preesistenti e non contestati dell’importatore nei confronti degli Stati Uniti. Questo aspetto richiede un’analisi attenta della posizione complessiva dell’operatore, per evitare sorprese nella fase finale.

Nel complesso, la procedura CAPE rappresenta un’opportunità concreta, ma non automatica. Richiede preparazione, tempestività e soprattutto coordinamento tra tutte le parti coinvolte: importatori, broker, consulenti e funzioni interne aziendali. È necessario identificare le operazioni rilevanti, verificare lo stato delle dichiarazioni, predisporre correttamente i file, assicurare la coerenza dei dati e monitorare l’evoluzione delle fasi successive della procedura.

In un contesto in cui le politiche tariffarie statunitensi continuano a evolversi rapidamente, questa misura conferma quanto sia fondamentale per le aziende non solo conoscere le regole, ma essere in grado di reagire in modo operativo alle loro modifiche, trasformando un cambiamento normativo in un’opportunità economica concreta.

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