Senza categoria

E-commerce e importazioni sotto 150 euro: cosa cambia nel 2026

By 4 Ottobre 2026No Comments

Il nuovo sistema doganale dell’e-commerce comincia a prendere forma anche sul piano operativo.

Dopo l’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, della riforma relativa alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta con due nuovi avvisi che chiariscono alcuni aspetti particolarmente importanti per gli operatori del settore.

Da una parte vengono definite le modalità per aderire e operare attraverso lo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Dall’altra viene differita al 1° dicembre 2026 l’effettiva contabilizzazione e riscossione del contributo amministrativo nazionale previsto sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro.

Due interventi diversi, ma che devono essere letti insieme.

L’e-commerce proveniente da Paesi terzi sta infatti passando da un modello doganale costruito intorno alla semplificazione delle spedizioni di modico valore a un sistema nel quale fiscalità, garanzie, dichiarazione doganale e capacità finanziaria dell’operatore diventano sempre più strettamente integrate.

Special Arrangement: ADM chiarisce come aderire al regime

Con l’avviso del 9 settembre 2026, ADM è intervenuta sulle modalità di adesione al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR 633/1972.

Il cosiddetto Special Arrangement rappresenta uno dei meccanismi attraverso i quali viene gestita l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi.

Per gli operatori che intendono utilizzare il regime, il primo adempimento è rappresentato da una preventiva comunicazione alla Direzione Dogane tramite PEC.

Ma l’adesione formale è soltanto il punto di partenza.

L’avviso ADM chiarisce infatti che l’utilizzo dello Special Arrangement richiede una precisa configurazione doganale dell’operatore e delle dichiarazioni presentate.

Il codice F49 diventa il riferimento nelle dichiarazioni doganali

Per le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49.

Il codice deve essere indicato nelle dichiarazioni doganali presentate attraverso i tracciati H1, H6 o H7.

È un elemento apparentemente tecnico, ma fondamentale perché identifica il particolare regime utilizzato per la gestione dell’IVA all’importazione.

Dal 1° luglio 2026, inoltre, nelle dichiarazioni F49 è obbligatoria anche la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000, relativo al Deferred Payment, nel quale deve essere indicato il riferimento alla relativa autorizzazione alla dilazione di pagamento.

Ancora una volta, quindi, la dichiarazione doganale diventa il punto nel quale devono convergere non soltanto le informazioni sulla merce, ma anche quelle relative alle autorizzazioni e alle modalità attraverso le quali vengono assolti gli obblighi finanziari dell’importazione.

Per utilizzare lo Special Arrangement serve la DPO

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti da ADM riguarda proprio l’autorizzazione alla dilazione di pagamento.

L’operatore che intende avvalersi dello Special Arrangement deve infatti possedere, oppure ottenere, un’apposita autorizzazione DPO ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione.

Per gli operatori che ancora non ne siano titolari, ADM richiama espressamente la necessità di presentare tempestivamente la relativa richiesta, proprio per poter gestire le specificità dei flussi e-commerce.

Non siamo quindi di fronte a un regime che può essere attivato semplicemente inserendo un codice nella dichiarazione.

La sua operatività presuppone che l’azienda, o il soggetto che gestisce il flusso doganale, disponga di una struttura autorizzativa coerente con il modello di pagamento utilizzato.

Ed è probabilmente questo uno degli aspetti più importanti della riforma: dietro l’automazione di migliaia di dichiarazioni di modico valore rimane una struttura doganale che deve essere correttamente progettata.

Anche la garanzia globale diventa centrale

All’autorizzazione DPO si aggiunge un ulteriore elemento: la garanzia globale.

Secondo quanto chiarito da ADM, l’utilizzo dello Special Arrangement comporta infatti l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale, la CGU, a copertura degli oneri doganali.

La garanzia deve quindi essere dimensionata tenendo conto dei flussi effettivamente gestiti attraverso il regime.

Per gli operatori e-commerce questo aspetto non deve essere sottovalutato.

Quando il numero delle spedizioni è elevato, anche importi unitari apparentemente modesti possono produrre volumi complessivi rilevanti. La corretta determinazione dell’importo di riferimento della garanzia e il monitoraggio della sua capienza diventano quindi parte integrante dell’organizzazione del flusso doganale.

L’e-commerce doganale è fatto di piccoli valori, ma di grandi numeri.

Ed è proprio questa combinazione che rende indispensabile costruire procedure in grado di funzionare in modo industrializzato.

Il dazio forfettario di 3 euro entra anche nella base imponibile IVA

L’avviso ADM richiama inoltre un aspetto economico da considerare nella determinazione degli importi dovuti.

Nell’ambito del regime F49, il dazio forfettario di 3 euro, identificato con il tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione.

La contabilizzazione del debito avviene invece a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla disciplina unionale.

Si tratta di meccanismi che incidono direttamente sui sistemi informatici e contabili degli operatori.

La gestione di grandi volumi di spedizioni non consente infatti di correggere manualmente eventuali anomalie operazione per operazione. Codici, basi imponibili, autorizzazioni e dati dichiarativi devono essere configurati correttamente a monte.

Il contributo amministrativo sulle piccole spedizioni slitta al 1° dicembre 2026

A questo quadro si aggiunge un secondo aggiornamento importante.

Con avviso del 23 settembre 2026, ADM ha comunicato il differimento dell’avvio delle attività di contabilizzazione e riscossione del contributo amministrativo nazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2026 sulle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro.

La partenza, inizialmente prevista per il 1° ottobre 2026, è stata spostata al 1° dicembre 2026 per effetto della modifica normativa intervenuta con il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162.

Gli operatori dispongono quindi di due mesi ulteriori prima dell’effettiva attivazione della riscossione.

Anche in questo caso, però, il differimento non dovrebbe essere interpretato semplicemente come un rinvio.

Per piattaforme, corrieri, operatori postali, rappresentanti doganali e soggetti che gestiscono volumi significativi di spedizioni e-commerce, il periodo che precede il 1° dicembre dovrebbe essere utilizzato per verificare l’impatto del nuovo contributo sui sistemi di dichiarazione, contabilizzazione e pricing dei flussi.

Dazio di 3 euro e contributo amministrativo: attenzione a non confonderli

Il susseguirsi delle novità può generare una certa confusione, soprattutto perché entrambe riguardano le spedizioni e-commerce di modico valore.

È invece importante mantenere distinti i diversi istituti.

Da un lato abbiamo il dazio forfettario di 3 euro richiamato nell’ambito della gestione delle dichiarazioni in Special Arrangement e che, nel regime F49, deve essere incluso nella base imponibile IVA.

Dall’altro vi è il contributo amministrativo nazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro, la cui contabilizzazione e riscossione decorrerà dal 1° dicembre 2026.

Presupposti, natura e gestione devono quindi essere analizzati separatamente.

Per un operatore che gestisce migliaia o milioni di spedizioni, confondere i due livelli non è un errore puramente teorico: può tradursi in una configurazione non corretta dei sistemi e, conseguentemente, in anomalie replicate su un numero elevatissimo di dichiarazioni.

La vera sfida dell’e-commerce doganale è costruire un processo scalabile

Le ultime indicazioni ADM confermano un cambiamento più ampio.

La gestione doganale dell’e-commerce non può essere affrontata applicando semplicemente le procedure dell’importazione tradizionale a un numero maggiore di operazioni.

Il modello è differente.

Volumi elevatissimi, valori unitari ridotti, automazione delle dichiarazioni, autorizzazioni, garanzie, riscossione dell’IVA e nuovi oneri richiedono una struttura costruita specificamente per questo tipo di traffico.

E quando un processo è altamente automatizzato, il rischio cambia natura.

Nell’importazione tradizionale un errore può interessare una dichiarazione. Nell’e-commerce, una configurazione errata del sistema può replicare lo stesso errore su migliaia di spedizioni prima che qualcuno se ne accorga.

Per questo la compliance deve essere progettata a monte.

E-commerce e dogana: non basta più occuparsi della singola spedizione

È questo l’aspetto sul quale, in C-Trade, riteniamo necessario concentrare maggiormente l’attenzione.

Quando si costruisce o si rivede un flusso e-commerce internazionale non basta verificare come presentare una dichiarazione H7 o quale codice utilizzare.

Occorre guardare all’intero processo: chi è il soggetto che presenta la dichiarazione, quale regime IVA viene utilizzato, quali autorizzazioni sono necessarie, come viene determinato e garantito il debito, quali dati arrivano dalla piattaforma, come vengono trasferiti al sistema doganale e come vengono gestite le eventuali anomalie.

DPO, CGU, F49, IVA all’importazione e nuovi oneri sulle spedizioni non sono quindi singoli adempimenti da aggiungere progressivamente al processo.

Sono parti dello stesso modello operativo.

Il differimento al 1° dicembre concede agli operatori qualche settimana in più. Ma la direzione della riforma è ormai chiara: l’e-commerce può essere veloce alla frontiera soltanto se la compliance è stata costruita correttamente prima che la merce arrivi alla frontiera.

Leave a Reply