L’EUDR entra nella fase in cui, per le imprese, la questione non è più soltanto comprendere gli obiettivi del Regolamento europeo contro la deforestazione, ma tradurli concretamente nei processi di approvvigionamento, vendita, importazione ed esportazione.
Il Regolamento (UE) 2023/1115, conosciuto come EUDR – European Union Deforestation Regulation – introduce un sistema di due diligence destinato a incidere profondamente sulle supply chain di numerosi settori. Ma il quadro normativo non è rimasto fermo al testo originario.
Uno degli interventi più rilevanti è rappresentato dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 settembre 2026, che modifica direttamente l’Allegato I dell’EUDR e quindi il perimetro delle materie prime e dei prodotti interessati.
La modifica è particolarmente importante perché dimostra quanto sia rischioso affrontare l’EUDR partendo esclusivamente dalle sette materie prime generalmente associate al Regolamento – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – senza verificare esattamente i prodotti derivati e le relative classificazioni doganali.
Chi ha già effettuato una mappatura EUDR dei propri prodotti dovrebbe quindi verificarla nuovamente. Alcuni prodotti sono stati esclusi, altri sono entrati nel campo di applicazione e, per numerose voci, il semplice codice doganale non è sufficiente a determinare se il prodotto sia o meno soggetto al Regolamento.
EUDR: il punto di partenza è il prodotto
Uno degli equivoci più frequenti sull’EUDR è ritenere che qualsiasi prodotto contenente legno, gomma, cacao, caffè, soia, olio di palma o derivati bovini sia automaticamente soggetto al Regolamento.
Non è così.
Il Regolamento 2023/1115 si applica alle “materie prime interessate” e ai “prodotti interessati” individuati dall’Allegato I. Questo significa che l’analisi deve necessariamente partire dalla classificazione doganale del prodotto e proseguire verificandone, quando necessario, composizione, caratteristiche e materia prima utilizzata.
Il Regolamento delegato 2026/2102 rende questo principio ancora più evidente.
La Commissione ha infatti modificato l’Allegato I proprio per introdurre modifiche tecniche mirate, eliminare alcune ambiguità e aggiungere o escludere determinati prodotti. In diversi casi è stata inoltre introdotta la dicitura “ex”, che assume una rilevanza sostanziale: non tutti i prodotti classificabili nella relativa voce doganale rientrano automaticamente nell’EUDR, ma soltanto quelli che presentano le caratteristiche indicate nell’Allegato.
È quindi sempre meno corretto costruire una mappatura EUDR attraverso un semplice confronto automatico tra l’anagrafica doganale dell’impresa e una lista di codici.
Occorre capire cosa c’è dietro quel codice.
Gomma: alcune importanti esclusioni
Il settore della gomma rappresenta un esempio particolarmente significativo.
Il nuovo Allegato chiarisce innanzitutto che l’EUDR riguarda la gomma ottenuta da Hevea brasiliensis. Non rientrano invece nella materia prima interessata la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali analoghe ottenute da altre specie, né la gomma sintetica.
Ma la modifica più significativa riguarda alcuni prodotti industriali.
Il Regolamento 2026/2102 elimina dall’Allegato I la voce ex 4010 relativa ai nastri trasportatori e alle cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata e la voce ex 4016 relativa agli altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita. La Commissione ha ritenuto che tali prodotti contengano quantità limitate di gomma naturale e che assoggettarli agli obblighi EUDR risulti sproporzionato rispetto al loro contributo agli obiettivi del Regolamento.
Viene inoltre ridefinita la posizione 4012: il perimetro viene circoscritto ai nuovi battistrada di gomma della sottovoce 4012 90 30.
Sono modifiche tutt’altro che teoriche. Per molte imprese manifatturiere possono determinare l’uscita dal perimetro EUDR di prodotti che, sulla base della precedente formulazione dell’Allegato I, erano stati considerati interessati.
Legno, bambù e prodotti usati: il perimetro diventa più preciso
Anche per il legno vengono introdotti chiarimenti importanti.
Il Regolamento precisa che l’EUDR non si applica al bambù, alle canne d’India e ad altri materiali di natura legnosa quali, tra gli altri, canne, giunchi, vimini e rafia. Di conseguenza, anche quando un prodotto ricade formalmente in una delle voci indicate nella sezione “Legno” dell’Allegato I, occorre verificare il materiale di cui è effettivamente costituito.
Vengono inoltre introdotte numerose esclusioni per i prodotti usati e di seconda mano e per i rifiuti.
La distinzione è rilevante perché evita di assoggettare indiscriminatamente al sistema di due diligence prodotti che sono già entrati nel ciclo economico o che rientrano in logiche di recupero e circolarità.
Anche in questo caso, tuttavia, non è sufficiente leggere il codice doganale. Occorre verificare le condizioni specificamente previste dall’Allegato.
Imballaggi: quando rientrano nell’EUDR e quando no
Il tema degli imballaggi ha generato sin dall’origine numerosi dubbi applicativi.
Il principio ora risulta più chiaro.
Un imballaggio commercializzato o esportato come prodotto autonomo può rientrare nell’EUDR quando è classificato in una delle voci interessate. Diversa è la situazione dell’imballaggio utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.
In questo secondo caso l’imballaggio è escluso dal campo di applicazione secondo le condizioni previste dal nuovo Allegato.
La precisazione interessa sia gli imballaggi monouso sia quelli suscettibili di essere validamente riutilizzati. Per questi ultimi l’esclusione opera dal momento in cui vengono effettivamente utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare il prodotto al quale sono associati.
È una distinzione particolarmente importante nei flussi internazionali, nei quali pallet, casse, cartoni e altri materiali possono accompagnare merci che, a loro volta, possono essere soggette oppure estranee all’EUDR.
Il nuovo testo chiarisce inoltre il trattamento di determinati materiali informativi e di marketing che accompagnano un altro prodotto o vengono forniti gratuitamente a fini informativi o promozionali.
Campioni, test e analisi: non sempre scatta l’EUDR
Un ulteriore chiarimento riguarda i campioni commerciali e i prodotti destinati a prove, esami e analisi.
Il nuovo Allegato esclude determinati campioni quando il loro valore e la loro quantità sono trascurabili e sono utilizzabili esclusivamente per procurare ordinazioni delle merci che rappresentano.
Sono inoltre esclusi, nel rispetto delle condizioni previste, i prodotti destinati a esami, analisi o prove per determinarne composizione, qualità o altre caratteristiche tecniche oppure utilizzati per finalità informative o di ricerca industriale o commerciale.
Non si tratta, quindi, di una generica esclusione di qualsiasi merce dichiarata come “sample”. La destinazione e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle condizioni previste dalla norma.
Anche questo aspetto dovrà essere correttamente gestito nei processi doganali per evitare che una definizione commerciale non coerente con la situazione reale venga utilizzata come presupposto per l’esclusione dall’EUDR.
Caffè: entra anche il caffè solubile
Se da un lato il Regolamento 2026/2102 restringe il perimetro per alcune categorie, dall’altro lo amplia.
Un esempio significativo riguarda il caffè.
Il precedente Allegato I non comprendeva il caffè solubile, creando una differenza difficilmente giustificabile rispetto ai chicchi di caffè verde o torrefatto già interessati dall’EUDR.
Il nuovo Regolamento include pertanto il codice 2101 11 00 relativo a estratti, essenze e concentrati di caffè.
Per questa nuova categoria l’applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2027.
La decorrenza differita è un elemento importante: le modifiche introdotte dal Regolamento 2026/2102 non producono infatti tutte gli stessi effetti temporali. Le imprese devono quindi verificare non soltanto se un prodotto è stato inserito nel nuovo Allegato, ma anche da quando la relativa inclusione diviene applicabile.
Palma da olio: l’EUDR entra più in profondità nelle filiere industriali
Probabilmente una delle modifiche più interessanti per il mondo industriale riguarda la palma da olio.
Il nuovo Allegato non si limita ai prodotti alimentari o agli oli tradizionalmente associati a questa commodity, ma interviene in modo più profondo sulla filiera oleochimica.
Entrano nel perimetro ulteriori prodotti derivati dalla palma da olio utilizzati come materie prime o intermedi nella produzione industriale. Tra le nuove voci compaiono, a determinate condizioni, oli modificati, glicerolo, alcoli, acidi ed esteri, sali e idrossidi di ammonio quaternari, ammidi, saponi, preparazioni chimiche e alcuni polieteri.
Per diverse di queste nuove inclusioni l’applicazione decorrerà dal 30 dicembre 2027.
Questo ampliamento dimostra perché l’EUDR non possa essere considerato esclusivamente una normativa destinata al settore agroalimentare, forestale o del legno.
La presenza di derivati della palma da olio all’interno di formulazioni e prodotti chimici può portare nel campo di applicazione imprese che, a una prima lettura, potrebbero non considerarsi coinvolte dalla normativa sulla deforestazione.
In questi casi la classificazione doganale rappresenta soltanto il primo livello dell’analisi. Diventa necessario conoscere anche la composizione del prodotto e l’origine delle materie prime impiegate nella sua fabbricazione.
Bovini e cuoio: il nuovo Allegato modifica ancora il perimetro
Il Regolamento interviene anche sulla commodity “bovini”.
Viene innanzitutto precisato che il campo di applicazione riguarda i bovini appartenenti al genere Bos e ai relativi sottogeneri individuati dalla norma, mentre vengono esclusi, tra gli altri, bufali e bisonti.
Al tempo stesso vengono eliminate dall’Allegato I le voci ex 4101, ex 4104 ed ex 4107 relative a determinate pelli e cuoi bovini.
La Commissione ha quindi scelto, almeno in questa fase, di escludere tali prodotti dal perimetro EUDR, rinviando al riesame generale previsto per il 2030 la valutazione dell’eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione anche ai prodotti in cuoio e alle pelli di bovini.
È un altro esempio di quanto il perimetro EUDR sia dinamico e richieda un monitoraggio normativo continuo.
Soia: esclusa quella destinata alla semina
Anche la sezione relativa alla soia viene modificata.
La precedente voce 1201, che comprendeva le fave di soia anche frantumate, viene sostituita dalla sottovoce 1201 90 00.
La modifica comporta sostanzialmente l’esclusione delle fave di soia destinate alla semina, considerate dalla Commissione una filiera distinta, caratterizzata da specifici sistemi di certificazione, prova e tracciabilità e da volumi commerciali limitati.
Ancora una volta una differenza apparentemente minima nella classificazione doganale può quindi determinare conseguenze completamente diverse ai fini EUDR.
EUDR e dogana: due processi che devono dialogare
È probabilmente questo uno degli aspetti che le imprese dovrebbero considerare con maggiore attenzione.
L’EUDR viene spesso affrontato come un progetto ESG o di sostenibilità. Ma quando i prodotti interessati vengono importati nell’Unione o esportati verso paesi terzi, la compliance EUDR incontra inevitabilmente il processo doganale.
La classificazione tariffaria diventa la porta di ingresso dell’analisi. A questa devono aggiungersi la composizione del prodotto, la commodity interessata, il ruolo ricoperto dall’impresa nella supply chain e la disponibilità delle informazioni necessarie alla due diligence.
A valle, le informazioni EUDR devono essere correttamente collegate all’operazione doganale.
Questo significa che procurement, sustainability, compliance, logistica, ufficio doganale e customs broker non possono lavorare su processi separati.
Il rischio, diversamente, è avere una procedura EUDR formalmente costruita ma non in grado di supportare l’effettiva operatività di importazione o esportazione.
La due diligence EUDR non è un documento da chiedere al fornitore
Un secondo equivoco da evitare è considerare la conformità EUDR come un certificato da ottenere dal fornitore.
Il sistema costruito dal Regolamento è più complesso.
Per i soggetti tenuti alla due diligence, occorre raccogliere le informazioni previste dalla normativa, verificare la provenienza delle materie prime, disporre dei dati di geolocalizzazione richiesti, valutare il rischio che i prodotti non siano conformi ai requisiti EUDR e, quando il rischio non possa essere considerato trascurabile, adottare misure di mitigazione adeguate.
La dichiarazione di dovuta diligenza – la DDS, Due Diligence Statement – rappresenta quindi il risultato finale di un processo, non il processo stesso.
Ed è proprio questo passaggio a rendere l’EUDR una materia di governance della supply chain, prima ancora che un nuovo adempimento amministrativo.
Cosa dovrebbero fare oggi le imprese
Il Regolamento delegato 2026/2102 rende ancora più evidente che il primo lavoro da svolgere non consiste nel chiedere indiscriminatamente informazioni EUDR a tutti i fornitori.
Occorre prima stabilire con precisione quali prodotti siano effettivamente interessati.
Per un’impresa con centinaia o migliaia di codici articolo, questa analisi dovrebbe partire dall’anagrafica doganale, essere incrociata con il nuovo Allegato I e proseguire, per le voci “ex” e per i prodotti composti, con l’analisi delle caratteristiche tecniche e della materia prima utilizzata.
Solo una volta definito il perimetro è possibile identificare i fornitori interessati, ricostruire le supply chain, individuare le informazioni mancanti, organizzare la raccolta dei dati, definire il processo di due diligence e stabilire come integrare il tutto nei sistemi aziendali e nelle operazioni doganali.
È questa la differenza tra “occuparsi dell’EUDR” e costruire un processo EUDR realmente operativo.
Un perimetro che continuerà a evolvere
Il Regolamento delegato 2026/2102 contiene infine un messaggio che va oltre le singole modifiche introdotte.
L’Allegato I non deve essere considerato una fotografia immutabile.
La Commissione continuerà a monitorare il perimetro dei prodotti interessati e il Regolamento 2023/1115 prevede ulteriori riesami. L’eventuale ampliamento ad altre categorie, comprese alcune filiere oggi escluse, resta quindi un tema da monitorare.
Per le imprese questo significa che la compliance EUDR non può essere costruita attraverso un file statico aggiornato una sola volta.
Serve un processo capace di recepire modifiche normative, cambiamenti nella classificazione doganale, nuovi prodotti, nuovi fornitori e variazioni della supply chain.
Come prepararsi: dall’EUDR Assessment all’operatività doganale
La prima domanda da porsi non è quindi semplicemente “siamo pronti per l’EUDR?”, ma qualcosa di molto più concreto:
sappiamo esattamente quali dei nostri prodotti sono soggetti all’EUDR secondo il nuovo Allegato I?
È da questa risposta che deve partire tutto il resto.
C-Trade supporta le imprese nella costruzione e nella revisione dei processi EUDR partendo proprio dalla mappatura doganale dei prodotti: classificazione tariffaria, verifica delle voci “ex”, composizione, materie prime utilizzate, inclusioni ed esclusioni introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102 e relative decorrenze.
L’analisi viene poi estesa ai flussi di importazione ed esportazione, ai ruoli ricoperti dall’impresa nella supply chain, alla raccolta delle informazioni dai fornitori, alla due diligence, alla gestione delle DDS e all’integrazione del processo EUDR con l’operatività doganale.
Per le aziende che avevano già effettuato una mappatura EUDR nel 2024, nel 2025 o nella prima parte del 2026, il nuovo Allegato I rende opportuno verificarne l’attualità. Per chi non ha ancora avviato il progetto, il punto di partenza dovrebbe essere invece una fotografia precisa del proprio perimetro merceologico.
Contattateci per un EUDR Assessment: analizzeremo prodotti, codici doganali, materie prime e flussi di import/export per individuare il perimetro effettivamente applicabile all’azienda e trasformare gli obblighi EUDR in un processo operativo integrato con la supply chain e la dogana.
Perché sull’EUDR il problema non è soltanto essere conformi alla norma. È esserlo senza bloccare le merci quando la norma incontra l’operatività.