Una deroga di quattro anni evita, almeno temporaneamente, il blocco della commercializzazione di una categoria di apparecchiature largamente utilizzata nell’industria e produce un effetto importante anche sulle esportazioni verso Paesi extra-UE.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 settembre 2026, la Commissione europea ha infatti introdotto una specifica deroga ad alcuni dei divieti previsti dal Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, il cosiddetto Regolamento F-Gas, per le apparecchiature destinate all’essiccazione dell’aria compressa.
La deroga opererà dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.
Per produttori ed esportatori il provvedimento ha però una portata che va oltre la possibilità di continuare a commercializzare queste apparecchiature sul mercato europeo. Il coordinamento della nuova deroga con le disposizioni del Regolamento F-Gas relative alle esportazioni consente infatti, al ricorrere delle condizioni previste, di continuare anche le vendite verso Paesi terzi.
È proprio questo intreccio tra prodotto, mercato UE ed export che merita particolare attenzione.
F-Gas: cosa sarebbe cambiato dal 1° gennaio 2027
Il Regolamento (UE) 2024/573 ha introdotto un percorso progressivo di riduzione dell’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra e una serie di divieti di immissione sul mercato destinati ad applicarsi in momenti differenti a seconda delle apparecchiature interessate.
Tra le scadenze previste figura quella del 1° gennaio 2027.
Da tale data l’allegato IV avrebbe vietato l’immissione sul mercato di determinate categorie di refrigeratori fissi e apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria contenenti, o il cui funzionamento dipende da, gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale, il cosiddetto GWP, pari o superiore a 150.
Il problema è che all’interno di queste categorie possono rientrare anche gli essiccatori d’aria a refrigerazione utilizzati negli impianti ad aria compressa.
Parliamo quindi di apparecchiature che non appartengono a un settore marginale, ma sono utilizzate trasversalmente in numerosi processi industriali.
L’applicazione del divieto dal 2027 avrebbe pertanto prodotto conseguenze rilevanti per fabbricanti e utilizzatori.
Perché l’Unione europea ha introdotto una deroga
La Commissione è intervenuta dopo le richieste presentate dalle autorità tedesche nel febbraio 2026, riconoscendo sostanzialmente che, per questa specifica applicazione, le alternative tecnologiche conformi ai nuovi limiti non hanno ancora raggiunto un livello di disponibilità commerciale sufficiente a coprire l’intera gamma delle esigenze industriali.
È un passaggio importante anche per comprendere la logica della disciplina F-Gas.
L’obiettivo europeo di progressiva eliminazione delle sostanze a maggiore impatto climatico non viene modificato. Viene però riconosciuta la necessità di evitare che l’applicazione immediata del divieto determini sostituzioni tecnologiche premature o costi operativi sproporzionati quando il mercato non dispone ancora di alternative adeguate per tutte le applicazioni.
Il Regolamento 2026/1975 crea quindi una finestra temporale.
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 potranno continuare a essere immesse sul mercato le apparecchiature specificamente destinate all’essiccazione dell’aria compressa comprese nelle categorie interessate dalla deroga, purché siano rispettate le condizioni previste dal Regolamento e, in particolare, gli obblighi di etichettatura richiamati dall’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento F-Gas.
Il 2030, però, resta il punto di arrivo.
La deroga riguarda anche le esportazioni?
È probabilmente questo l’aspetto più interessante per le imprese manifatturiere che producono nell’Unione europea e vendono anche sui mercati internazionali.
Il Regolamento F-Gas non disciplina infatti soltanto l’immissione sul mercato europeo.
L’articolo 22, paragrafo 3, introduce anche un divieto di esportazione per determinate apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 1.000.
La soglia può interessare anche refrigeranti impiegati negli essiccatori d’aria a refrigerazione.
Una lettura isolata della disposizione sull’export potrebbe quindi portare a concludere che un’apparecchiatura ammessa temporaneamente sul mercato europeo grazie alla deroga rimanga comunque soggetta al divieto di esportazione.
Ma il Regolamento contiene un importante collegamento tra le due discipline.
Lo stesso articolo 22, paragrafo 3, esclude infatti dal divieto di esportazione i prodotti che possono essere immessi sul mercato dell’Unione conformemente all’allegato IV.
È qui che la nuova deroga assume una rilevanza particolarmente significativa.
Se, per effetto del Regolamento 2026/1975, gli essiccatori interessati possono continuare a essere legittimamente immessi sul mercato europeo durante il periodo di deroga, opera anche l’eccezione prevista dalla disciplina sull’esportazione.
Di conseguenza, per il periodo 2027-2030, la deroga produce effetti non soltanto sulla commercializzazione all’interno dell’Unione, ma anche sulla possibilità di esportare le apparecchiature interessate.
Attenzione però al Paese di destinazione
La possibilità di esportare dall’Unione europea non esaurisce l’analisi necessaria prima della spedizione.
Rimane infatti applicabile quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/573 in relazione alle restrizioni all’importazione adottate dai Paesi terzi nell’ambito del Protocollo di Montreal.
Questo significa che la conformità dell’operazione alla normativa europea deve essere affiancata dalla verifica delle eventuali limitazioni applicabili nel Paese di destinazione.
È un aspetto particolarmente importante per le aziende che operano attraverso supply chain internazionali.
Sapere che un prodotto può essere esportato dall’Unione europea non significa automaticamente che possa essere importato in qualsiasi mercato di destinazione alle medesime condizioni.
La compliance F-Gas deve quindi essere letta insieme alla normativa doganale e alle restrizioni commerciali applicabili nei singoli mercati.
Una deroga non significa rinviare la transizione
La finestra concessa fino al 31 dicembre 2030 rappresenta indubbiamente una misura importante per il settore, ma sarebbe un errore interpretarla come un semplice rinvio del problema.
La Commissione ha introdotto la deroga proprio per consentire al mercato di completare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie alternative.
Per i produttori, i prossimi quattro anni diventano quindi un periodo di transizione nel quale continuare a commercializzare le apparecchiature interessate e, contemporaneamente, preparare prodotti e processi al regime successivo.
Questo richiede una pianificazione che coinvolge inevitabilmente più funzioni aziendali: progettazione, acquisti, produzione, compliance, commerciale ed export.
E richiede soprattutto una corretta mappatura dei prodotti.
F-Gas e dogana: perché classificare correttamente il prodotto diventa essenziale
La crescente complessità della normativa europea rende sempre più difficile separare nettamente la compliance di prodotto dalla compliance doganale.
Per stabilire se una determinata apparecchiatura rientri in un divieto, in una deroga o in uno specifico obbligo documentale occorre innanzitutto sapere esattamente che cosa si sta commercializzando ed esportando.
La classificazione del prodotto, le sue caratteristiche tecniche, il refrigerante utilizzato, il relativo GWP e la destinazione finale diventano informazioni che devono dialogare tra loro.
Ed è proprio nelle operazioni internazionali che eventuali disallineamenti diventano più evidenti: il prodotto viene progettato dall’ufficio tecnico, codificato nei sistemi aziendali, classificato ai fini doganali, venduto dal commerciale e infine dichiarato in esportazione sulla base delle informazioni disponibili nella supply chain.
Se queste informazioni non sono coerenti, il rischio è che una restrizione venga verificata troppo tardi, quando la merce è già pronta per essere spedita.
In C-Trade affrontiamo sempre più frequentemente questo tipo di analisi partendo non dalla singola dichiarazione doganale, ma dal prodotto e dal relativo flusso commerciale. Perché normative come quella F-Gas dimostrano come la compliance doganale moderna non possa più limitarsi all’individuazione di un codice tariffario: occorre comprendere quali conseguenze quel prodotto genera quando attraversa una frontiera.
Il 2030 è più vicino di quanto sembri
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 offre quindi al settore una finestra importante.
Gli essiccatori d’aria a refrigerazione interessati dalla deroga potranno continuare, nel rispetto delle condizioni previste, a essere immessi sul mercato europeo dal 2027 al 2030 e il coordinamento con l’articolo 22 consente di preservarne anche l’esportabilità durante lo stesso periodo.
Ma il regime ordinario successivo al 2030 non viene cancellato.
Per le imprese la vera opportunità della deroga è quindi il tempo.
Tempo per adeguare le tecnologie, qualificare soluzioni alternative, rivedere i cataloghi prodotto e verificare l’impatto della nuova disciplina sui diversi mercati di destinazione.
In un quadro normativo F-Gas che sta diventando sempre più articolato e nel quale la Commissione interviene con deroghe specifiche per singole categorie di apparecchiature, monitorare le regole applicabili al proprio prodotto non è più un’attività accessoria.
È ormai parte integrante della gestione della supply chain internazionale.