Accordi preferenziali

il Mozambico può applicare il cumulo previsto dall’APE UE-SADC

By 4 Ottobre 2026No Comments

Nuove possibilità per le imprese che producono in Mozambico ed esportano verso l’Unione europea.

La Commissione europea ha comunicato che il Mozambico può applicare il cumulo previsto dall’articolo 4, paragrafi 2 e 6, del Protocollo 1 dell’Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe, il cosiddetto APE UE-SADC.

La novità, richiamata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con avviso dell’11 settembre 2026, produce effetti a decorrere dal 24 luglio 2026.

Dietro una comunicazione apparentemente molto tecnica si trova in realtà uno degli strumenti più importanti delle regole di origine preferenziale: la possibilità di ampliare la base di materiali e lavorazioni che possono concorrere all’acquisizione dell’origine.

Per le imprese che producono attraverso supply chain distribuite in più Paesi africani, il cambiamento può incidere concretamente sulla possibilità di ottenere il trattamento tariffario preferenziale all’importazione nell’Unione europea.

Che cosa significa applicare il cumulo dell’origine

Per comprendere la portata della novità occorre partire dal funzionamento delle regole di origine preferenziale. La circostanza che un prodotto venga fabbricato o esportato dal Mozambico non significa automaticamente che esso abbia origine preferenziale mozambicana. Per beneficiare delle preferenze tariffarie previste dall’accordo con l’Unione europea, il prodotto deve soddisfare le specifiche regole di origine previste dal Protocollo 1 dell’APE UE-SADC.

Quando nella produzione vengono utilizzati materiali provenienti da Paesi diversi, stabilire se la regola sia rispettata può diventare complesso. È proprio in questo contesto che interviene il cumulo. Il meccanismo consente, al ricorrere delle condizioni previste dall’accordo, di considerare determinati materiali provenienti da altri Paesi come se fossero originari del Paese nel quale viene fabbricato il prodotto finale.

La supply chain può quindi essere considerata, ai fini dell’origine preferenziale, in maniera più ampia rispetto ai soli confini dello Stato esportatore.

Cosa cambia concretamente per il Mozambico

A seguito della comunicazione della Commissione, gli esportatori di uno Stato SADC aderente all’APE possono incorporare nei prodotti fabbricati ed esportati verso l’Unione europea materiali originari di altri Stati SADC aderenti all’accordo, di altri Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i cosiddetti Paesi ACP, oppure dei Paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea.

Quando sono soddisfatte le condizioni previste dal Protocollo, questi materiali possono essere trattati ai fini dell’origine come se fossero originari dello Stato SADC APE che esporta il prodotto finito nell’Unione.

Ma il meccanismo non riguarda soltanto l’origine dei materiali.

Il Protocollo consente anche di prendere in considerazione determinate lavorazioni o trasformazioni effettuate nei Paesi e territori ammessi al cumulo come se fossero state realizzate nello Stato SADC APE nel quale viene fabbricato il prodotto finale.

È una differenza importante.

Il cumulo può infatti operare sia sul piano dei materiali utilizzati sia su quello delle lavorazioni effettuate lungo la catena produttiva.

Rimane il limite delle lavorazioni insufficienti

La possibilità di cumulare materiali e lavorazioni non elimina infatti uno dei principi fondamentali delle regole di origine.

Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nello Stato SADC APE nel quale viene fabbricato il prodotto finito devono andare oltre le cosiddette operazioni insufficienti previste dall’articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo 1. Si tratta di un limite essenziale. Il cumulo serve a favorire l’integrazione delle catene produttive tra i Paesi coinvolti nell’accordo, ma non può trasformarsi in uno strumento attraverso il quale attribuire origine preferenziale a prodotti che abbiano subito soltanto operazioni minime.

La semplice provenienza geografica dei componenti, quindi, non basta. Occorre sempre ricostruire il processo produttivo e verificare la specifica regola di origine applicabile al prodotto finito.

Attenzione al Sud Africa: il cumulo non è senza eccezioni

L’avviso ADM contiene inoltre una precisazione importante.

Restano esclusi dal cumulo i materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati nell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

Non è quindi corretto applicare il meccanismo in maniera indistinta a qualsiasi materiale originario di un Paese appartenente all’area interessata.

Anche quando un accordo prevede forme ampie di cumulo, occorre verificare esattamente quali Paesi, quali materiali e quali lavorazioni possano essere presi in considerazione.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende la gestione dell’origine preferenziale molto più complessa di quanto possa apparire.

Il cumulo può diventare uno strumento di progettazione della supply chain

La novità relativa al Mozambico offre anche l’occasione per ricordare che l’origine preferenziale non dovrebbe essere verificata soltanto quando la merce è già pronta per essere esportata.

In molte realtà industriali può diventare una variabile da considerare nella costruzione stessa della supply chain.

La scelta del Paese dal quale acquistare un componente, la localizzazione di una determinata lavorazione o la modifica di un processo produttivo possono cambiare il risultato dell’analisi di origine e, conseguentemente, il trattamento daziario applicabile al prodotto quando viene importato nell’Unione europea.

Il cumulo accentua questa possibilità.

Per le imprese che operano con produzioni distribuite tra più Paesi, conoscere correttamente le regole previste dagli accordi preferenziali può quindi incidere non soltanto sulla compliance, ma anche sul costo complessivo della supply chain.

Il vero punto critico rimane la prova dell’origine

Avere una regola favorevole non è però sufficiente.

L’impresa deve essere in grado di dimostrare che le condizioni per applicarla sono effettivamente rispettate.

Questo significa conoscere l’origine dei materiali utilizzati, ricostruire le lavorazioni effettuate nei diversi Paesi e disporre della documentazione prevista dall’accordo per sostenere il cumulo applicato.

La gestione documentale diventa quindi parte integrante dell’analisi.

Un’origine preferenziale teoricamente corretta, ma non adeguatamente supportata, può infatti essere contestata al momento dell’importazione oppure nell’ambito di un controllo successivo.

Ed è un aspetto particolarmente importante quando le supply chain coinvolgono diversi fornitori e più Paesi.

Origine preferenziale: non basta sapere dove è stato prodotto il bene

In C-Trade insistiamo spesso su questo concetto perché è uno degli equivoci più frequenti nella gestione dell’origine.

“Prodotto in Mozambico” e “originario del Mozambico ai fini preferenziali” non sono necessariamente la stessa cosa.

L’origine deriva dall’applicazione di una regola giuridica al processo produttivo concreto.

Occorre partire dalla classificazione doganale del prodotto, individuare la regola di lista applicabile, analizzare materiali e lavorazioni, verificare l’eventuale possibilità di cumulo e, infine, costruire la documentazione necessaria a dimostrare il risultato raggiunto.

L’estensione del cumulo applicabile al Mozambico offre quindi nuove opportunità, ma rende ancora più importante una gestione strutturata dell’origine lungo tutta la catena di fornitura.

Dal 24 luglio 2026 le imprese dispongono di uno strumento in più.

La vera opportunità, però, non consiste semplicemente nel sapere che il cumulo esiste. Consiste nel capire se e come può essere utilizzato per rendere più efficiente la propria supply chain e accedere legittimamente ai benefici tariffari previsti dall’accordo UE-SADC.

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