In un’importante nota dell’Agenzia delle Dogane trasmessa lo scorso 21 settembre si chiarisce questo punto fondamentale riguardo l’importazione: la detrazione IVA assolta in Dogana.

 

Nella nota l’ADM, si afferma che solo l’effettivo destinatario della merce importata – impiegata nell’esercizio della
propria attività – può detrarre l’IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, secondo cui:

«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati
sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

Inoltre si precisa che ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, le bollette doganali sono: “soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, laddove è stato detto che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta), ii) formale (possesso di unavalida fattura e/o di una bolletta doganale).

Nello specifico, dunque, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato articolo 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

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