Il 31 luglio 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i provvedimenti che completano il nuovo quadro dei rapporti tra Unione europea e Messico.
Da una parte troviamo il nuovo Accordo di partenariato strategico, destinato a sostituire l’accordo globale del 1997 e a disciplinare in modo più ampio la cooperazione politica, economica e commerciale tra le parti. Dall’altra troviamo la decisione con cui il Consiglio ha approvato l’Accordo interinale sugli scambi, che contiene la parte immediatamente più interessante per le imprese: accesso al mercato, dazi, dogane e origine preferenziale.
La prima cosa da chiarire è che la pubblicazione dei testi non significa che le nuove regole possano essere applicate automaticamente dal giorno successivo. La data di effettiva applicazione dovrà essere individuata secondo le procedure di entrata in vigore previste dagli accordi e comunicata ufficialmente. Per le imprese, quindi, questo è il momento di studiare il nuovo sistema e preparare l’adeguamento, non di sostituire immediatamente le prove di origine oggi utilizzate.
Detto questo, il cambiamento è importante, perché il nuovo accordo modernizza completamente un sistema che risaliva ormai al 2000 e avvicina il rapporto UE-Messico ai più recenti accordi commerciali conclusi dall’Unione.
La novità più evidente riguarda il modo in cui dovrà essere richiesto il trattamento tariffario preferenziale.
Il nuovo accordo prevede che l’importatore possa beneficiare della preferenza sulla base di una attestazione di origine compilata dall’esportatore su una fattura o su un altro documento commerciale che descriva la merce in modo sufficientemente preciso da consentirne l’identificazione. L’attestazione dovrà essere richiamata nella dichiarazione doganale di importazione e conservata dall’importatore, che dovrà metterla a disposizione della Dogana in caso di controllo.
Il nuovo sistema abbandona quindi la logica tradizionale fondata sul rilascio di una prova cartacea vistata dall’autorità doganale e sposta la responsabilità direttamente sull’esportatore.
Per le imprese europee significa che, una volta applicabile il nuovo accordo, il certificato EUR.1 è destinato a essere sostituito dall’attestazione di origine commerciale.
Non si tratta di un semplice cambio di documento. Con l’EUR.1 l’impresa presentava una richiesta all’autorità doganale, che interveniva formalmente nel rilascio della prova. Con l’attestazione di origine, invece, è l’esportatore che dichiara direttamente che la merce possiede i requisiti previsti dall’accordo e si assume la responsabilità di poterlo dimostrare.
La procedura diventa più semplice al momento dell’esportazione, ma richiede un sistema interno molto più solido.
Il nuovo accordo distingue la posizione degli esportatori europei da quella degli esportatori messicani. In Messico l’attestazione potrà essere compilata da un esportatore autorizzato dall’autorità competente. Nell’Unione europea, invece, il testo rinvia espressamente al Sistema degli esportatori registrati – REX. Questo significa che gli esportatori europei dovranno essere registrati nel sistema REX per poter compilare attestazioni di origine relative a spedizioni di valore superiore a 6.000 euro.
Sotto tale soglia, l’attestazione potrà essere rilasciata da qualsiasi esportatore, purché naturalmente la merce sia effettivamente originaria e l’impresa disponga della documentazione necessaria per dimostrarlo.
La soglia non riguarda quindi il diritto alla preferenza, ma soltanto il soggetto abilitato a rilasciare la prova.
Un prodotto originario può beneficiare della preferenza indipendentemente dal suo valore. Tuttavia, per una spedizione superiore a 6.000 euro, un esportatore europeo non registrato nel REX non potrà validamente compilare l’attestazione.
Le imprese che esportano regolarmente in Messico dovranno quindi verificare per tempo la propria posizione. Chi è già registrato nel REX per altri accordi o regimi non dovrà ottenere un nuovo numero specifico per il Messico, ma dovrà comunque assicurarsi che la registrazione sia attiva e che le procedure interne siano adeguate alle nuove regole.
Il nuovo accordo introduce una possibilità particolarmente utile per i rapporti commerciali continuativi.
L’attestazione di origine potrà riferirsi a una singola spedizione oppure a spedizioni multiple di prodotti identici, effettuate durante un periodo indicato nell’attestazione e comunque non superiore a dodici mesi. La prova avrà validità di un anno dalla data in cui viene compilata.
Per le imprese che inviano periodicamente gli stessi prodotti allo stesso cliente messicano, questa soluzione può ridurre sensibilmente gli adempimenti documentali.
Non significa, tuttavia, che sia possibile utilizzare una dichiarazione generica per merci diverse o per prodotti la cui origine può cambiare nel corso del tempo.
L’esportatore dovrà essere certo che tutti i prodotti coperti dall’attestazione multipla siano identici e mantengano il carattere originario per l’intero periodo. Qualsiasi variazione dei fornitori, delle materie prime o del processo produttivo dovrà essere valutata prima di continuare a utilizzare la stessa attestazione.
L’origine non si presume: deve essere dimostrata
L’esportatore che compila l’attestazione deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, tutti i documenti necessari a dimostrare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dall’accordo.
È un passaggio che merita attenzione.
La semplificazione formale non riduce l’onere probatorio. Al contrario, lo rende ancora più evidente.
L’impresa dovrà essere in grado di ricostruire la distinta base del prodotto, individuare l’origine dei materiali utilizzati, applicare correttamente la regola specifica prevista per la voce doganale e conservare le dichiarazioni dei fornitori o gli altri documenti che giustificano l’origine.
Il fatto che il sistema consenta di apporre una frase in fattura non significa che l’origine sia diventata una semplice autodichiarazione.
L’attestazione è il risultato finale di una verifica che deve essere già stata svolta e documentata.
Il nuovo accordo prevede inoltre che l’esportatore e l’importatore conservino la documentazione per almeno tre anni, salvo che la normativa della parte interessata stabilisca un periodo più lungo.
Per le imprese europee sarà quindi necessario coordinare tale previsione con i più ampi termini di conservazione e controllo applicabili secondo la normativa doganale unionale.
Un bene può essere considerato originario dell’Unione o del Messico quando è interamente ottenuto nella parte interessata, quando è fabbricato esclusivamente con materiali originari oppure quando incorpora materiali non originari che hanno subito le lavorazioni richieste dalle regole specifiche contenute nell’allegato 3-A.
Non esiste quindi una regola unica valida per tutti i prodotti.
A seconda della voce doganale, l’origine potrà essere acquisita attraverso:
- un cambio di classificazione tariffaria;
- il rispetto di una percentuale massima di materiali non originari;
- una lavorazione specifica;
- oppure una combinazione di più condizioni.
La corretta classificazione doganale diventa, ancora una volta, il punto di partenza.
Prima di stabilire se un prodotto è originario occorre individuare correttamente la sua voce doganale, perché è proprio da quella voce che dipende la regola di lavorazione applicabile.
Una classificazione errata non produce quindi soltanto un possibile errore nel dazio ordinario, ma può portare anche all’applicazione della regola di origine sbagliata e al rilascio di una preferenza non dovuta.
L’accordo conferma il cumulo bilaterale.
Un prodotto originario dell’Unione europea può essere considerato materiale originario del Messico quando viene utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto in Messico e lo stesso vale, in senso inverso, per i materiali originari messicani lavorati nell’Unione.
In pratica, un produttore europeo potrà utilizzare un componente originario del Messico senza trattarlo come materiale non originario ai fini della verifica della regola applicabile al prodotto finale.
Il cumulo non opera però quando la lavorazione effettuata si limita alle operazioni minime indicate dall’accordo o quando la lavorazione è stata organizzata essenzialmente per eludere la normativa fiscale o doganale.
Anche qui, quindi, non basta che un materiale attraversi il territorio dell’altra parte. Deve intervenire una reale attività produttiva, coerente con le regole dell’accordo.
Attenzione al trasporto e alla conservazione dell’identità della merce
Per beneficiare della preferenza non è sufficiente che il prodotto abbia acquisito l’origine.
Devono essere rispettate anche tutte le ulteriori condizioni previste dal capitolo, comprese quelle relative al trasporto, alla non alterazione della merce e alla possibilità di dimostrare che il prodotto importato sia lo stesso per il quale è stata rilasciata l’attestazione.
Questo aspetto è particolarmente importante quando la merce transita, viene immagazzinata o viene frazionata in un Paese terzo.
Le imprese dovranno conservare documenti di trasporto, documenti di transito e ogni altra evidenza utile a dimostrare che, durante il percorso logistico, la merce non è stata trasformata o sostituita.
Il nuovo accordo si muove quindi nella stessa direzione già osservata nei più recenti accordi preferenziali: meno formalismi preventivi, ma maggiore responsabilità documentale dell’operatore.
La preferenza potrà essere chiesta anche dopo l’importazione
Un’altra novità rilevante è la possibilità di chiedere il trattamento preferenziale anche dopo l’importazione.
Quando la preferenza non è stata richiesta al momento dello sdoganamento, l’importatore potrà presentare una domanda successiva e ottenere il rimborso dei dazi pagati in eccesso, purché la merce fosse originaria al momento dell’importazione.
La richiesta dovrà essere presentata entro un anno dalla data di importazione e potrà essere subordinata alla presentazione dell’attestazione di origine, degli altri documenti doganali necessari e di una dichiarazione con cui l’importatore conferma che la merce era originaria al momento dell’ingresso.
Questa possibilità è utile, per esempio, quando l’attestazione arriva in ritardo oppure quando l’impresa scopre successivamente che il prodotto aveva già i requisiti per beneficiare della preferenza.
Non consente però di “creare” l’origine dopo l’importazione. La merce doveva essere già originaria alla data dello sdoganamento e l’esportatore deve essere in grado di dimostrarlo.
Gli errori minori non annullano automaticamente la prova
L’accordo introduce anche un approccio più ragionevole nella gestione delle irregolarità formali.
Piccole discordanze tra l’attestazione di origine e gli altri documenti doganali non ne determinano automaticamente l’invalidità, quando sia comunque possibile accertare che la prova si riferisce alla merce importata. Analogamente, errori di scarsa importanza, come semplici errori di battitura, non dovrebbero portare al rifiuto della preferenza.
È una previsione positiva, perché evita che un beneficio sostanzialmente dovuto venga negato per un errore puramente formale.
Naturalmente, il principio non può essere esteso agli errori che incidono sull’identificazione della merce, sull’identità dell’esportatore, sul numero REX o sulla dichiarazione dell’origine.
Il passaggio dal vecchio al nuovo accordo richiederà particolare attenzione.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che, per le merci già importate e per le quali sia stata presentata una richiesta di trattamento preferenziale prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo, le precedenti regole potranno continuare a essere utilizzate per un periodo massimo di tre anni.
La prova di origine rilasciata secondo la vecchia decisione, invece, non sarà valida per merci per le quali la richiesta di preferenza non sia stata presentata entro la data di entrata in vigore del nuovo sistema. Per le merci in transito o già sotto controllo doganale senza pagamento dei dazi sarà possibile richiedere la preferenza secondo le nuove regole, purché siano rispettate tutte le relative condizioni.
Questo significa che le imprese dovranno gestire con attenzione il momento di passaggio.
Non sarà sufficiente continuare a utilizzare automaticamente gli EUR.1 già ottenuti o le vecchie dichiarazioni su fattura. Occorrerà verificare la data dell’esportazione, quella dell’importazione, la data di richiesta della preferenza e il regime effettivamente applicabile all’operazione.
Il nuovo accordo contiene anche un ampio capitolo dedicato alle dogane e alla facilitazione degli scambi.
Le parti si impegnano ad adottare procedure moderne, non discriminatorie e fondate sulla gestione del rischio, facendo riferimento agli standard dell’Organizzazione mondiale delle dogane, alla Convenzione riveduta di Kyoto, al quadro SAFE e al modello dati dell’OMD.
Tra gli elementi più interessanti vi sono:
- maggiore trasparenza delle procedure;
- pubblicazione online delle regole doganali e delle informazioni per codice tariffario;
- utilizzo dei controlli successivi allo sdoganamento e della gestione del rischio;
- cooperazione tra le autorità doganali;
- disciplina delle decisioni anticipate;
- semplificazioni per gli operatori affidabili;
- coordinamento attraverso un sottocomitato specifico per dogane, facilitazione degli scambi e origine.
L’accordo precisa inoltre che una parte non può imporre in via generale l’obbligo di utilizzare uno spedizioniere doganale e che gli eventuali regimi di autorizzazione dei rappresentanti devono essere regolati da criteri trasparenti e oggettivi.
Il nuovo accordo UE-Messico semplifica indubbiamente il rilascio delle prove di origine.
L’eliminazione del certificato EUR.1 riduce i passaggi presso l’autorità doganale, il ricorso al REX uniforma la procedura a molti altri accordi europei e la possibilità di utilizzare attestazioni per spedizioni multiple rende più agevoli i rapporti commerciali continuativi.
Sarebbe però sbagliato leggere questa evoluzione come una riduzione dei controlli.
Il controllo non scompare: si sposta.
L’autorità doganale non interviene più necessariamente prima dell’esportazione, ma potrà verificare successivamente se l’esportatore disponeva davvero degli elementi necessari per dichiarare l’origine.
Per questo motivo la vera preparazione al nuovo accordo non consiste nell’imparare una nuova frase da inserire in fattura.
Consiste nel verificare:
- la classificazione doganale dei prodotti;
- la regola di origine prevista per ciascuna voce;
- la distinta base e l’origine dei materiali;
- l’eventuale applicabilità del cumulo;
- la disponibilità delle dichiarazioni dei fornitori;
- la registrazione REX;
- le procedure di emissione, controllo e archiviazione delle attestazioni.
L’accordo rende la procedura più rapida, ma rende anche molto più evidente la responsabilità dell’impresa.
Il nuovo accordo UE-Messico conferma una direzione ormai chiara nella politica commerciale europea.
Le prove di origine cartacee, rilasciate o vistate dall’autorità doganale, vengono progressivamente sostituite da dichiarazioni commerciali compilate direttamente dagli esportatori.
È un sistema più moderno, più veloce e certamente più adatto agli scambi attuali.
Funziona, però, soltanto quando l’impresa dispone di una vera governance dell’origine.
Chi ha sempre considerato l’EUR.1 come un documento da chiedere allo spedizioniere dovrà cambiare approccio. Nel nuovo sistema non sarà più sufficiente domandare che venga “fatto il certificato”: sarà l’esportatore a dover sapere perché il prodotto è originario e a dover essere in grado di provarlo anche anni dopo.
La semplificazione, ancora una volta, non elimina la compliance.
La trasferisce direttamente sull’operatore economico.
Prima dell’effettiva applicazione del nuovo accordo, le imprese che esportano o importano dal Messico dovrebbero verificare i codici doganali, le regole di origine applicabili, la propria registrazione REX e la documentazione disponibile a supporto delle future attestazioni.
C-Trade affianca le aziende nell’analisi delle regole specifiche di origine, nella verifica delle distinte base, nella gestione del sistema REX e nella predisposizione delle procedure necessarie per utilizzare correttamente le preferenze previste dal nuovo accordo UE-Messico.