L’Unione europea ha approvato la modifica dell’articolo 36 dell’Accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, adottato nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale. La decisione (UE) 2026/1368 recepisce una modifica già approvata per consenso dal Consiglio dei membri nel giugno 2024.
La novità riguarda la durata dell’accordo. Nella formulazione precedente, l’accordo restava in vigore fino al 31 dicembre 2026. Con il nuovo testo, il Consiglio dei membri potrà prorogarlo per ulteriori periodi successivi, ciascuno di durata non superiore a cinque anni.
La modifica evita che l’accordo debba essere integralmente rinegoziato o sostituito alla scadenza del 2026 per poter continuare a operare. Il Consiglio dei membri potrà deliberare la proroga per consenso e dovrà notificare la decisione al depositario.
I membri che non intendono accettare la proroga potranno comunicarlo al Consiglio oleicolo internazionale e cesseranno di essere parti contraenti dall’inizio del nuovo periodo di estensione.
Resta inoltre prevista la possibilità di denunciare anticipatamente l’accordo per consenso. Anche in caso di scadenza o denuncia, il Consiglio oleicolo internazionale continuerà a operare per il tempo necessario alla liquidazione, inclusa quella dei conti.
L’Accordo internazionale del 2015 costituisce il quadro di cooperazione tra i Paesi aderenti per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. Il suo perimetro comprende, tra gli altri aspetti:
- standard e definizioni commerciali;
- analisi e qualità dei prodotti;
- raccolta e diffusione di dati di mercato;
- cooperazione tecnica;
- promozione del consumo e della conoscenza del settore;
- contrasto alle pratiche che possono compromettere la corretta informazione del mercato.
Per produttori, confezionatori, esportatori e importatori, la continuità dell’accordo è rilevante soprattutto perché preserva il quadro internazionale nel quale si sviluppano standard tecnici, metodi analitici e attività di cooperazione che incidono sulla commercializzazione dei prodotti olivicoli.
Impatto doganale: nessun dazio o formalità nuova
La decisione non modifica:
- classificazione doganale dell’olio d’oliva o delle olive da tavola;
- aliquote daziarie;
- contingenti tariffari;
- regole di origine;
- certificati richiesti all’importazione o all’esportazione;
- formalità per l’immissione in libera pratica o per l’export.
Non introduce quindi un nuovo obbligo doganale immediato per gli operatori.
L’impatto è piuttosto settoriale e regolatorio: la proroga dell’accordo garantisce continuità al sistema internazionale di riferimento per il comparto, evitando un’interruzione del quadro istituzionale alla fine del 2026.
La decisione UE approva la modifica, ma la proroga effettiva dell’accordo richiederà una decisione del Consiglio dei membri e le relative notifiche dei contraenti. La data di entrata in vigore della modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le imprese del settore dovrebbero quindi monitorare gli sviluppi del Consiglio oleicolo internazionale, in particolare eventuali aggiornamenti su standard di commercializzazione, metodi di analisi e iniziative di cooperazione che potrebbero riflettersi su qualità, etichettatura, controlli e rapporti commerciali internazionali.