Con la Decisione n. 1/2026 del Comitato per il Commercio, l’Unione europea e gli Stati del Pacifico intervengono in modo significativo sul Protocollo II dell’accordo di partenariato interinale, introducendo una revisione sostanziale delle regole di origine e dei meccanismi di cooperazione amministrativa.
Non si tratta di un aggiornamento meramente formale. Al contrario, la decisione rappresenta un passaggio evolutivo importante, che mira a rendere il sistema delle regole di origine più coerente con le esigenze attuali del commercio internazionale, introducendo semplificazioni, maggiore flessibilità e un necessario adeguamento tecnico.
La revisione nasce da un processo già previsto dall’accordo stesso, volto a superare alcune criticità emerse nel tempo. In particolare, si è sentita l’esigenza di eliminare disposizioni ormai superate, migliorare la coerenza complessiva del quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il risultato è una riscrittura integrale del Protocollo II, che tuttavia mantiene invariata l’architettura di base delle regole di origine.
La struttura resta infatti quella tradizionale, fondata sulla distinzione tra prodotti interamente ottenuti e prodotti sufficientemente lavorati o trasformati. Viene ribadito con chiarezza che una merce può essere considerata originaria solo quando soddisfa le condizioni previste oppure quando incorpora materiali non originari che hanno subito una trasformazione sufficiente. Tuttavia, ciò che cambia è il livello di chiarezza e precisione delle disposizioni, che risultano oggi più adatte a gestire filiere produttive articolate e internazionalizzate.
Uno degli elementi più rilevanti riguarda il cumulo di origine, che continua a rappresentare uno strumento strategico per le imprese. Il sistema consente di considerare come originari materiali provenienti non solo dall’Unione europea e dagli Stati del Pacifico, ma anche da altri Paesi ACP e dai Paesi e Territori d’Oltremare. La decisione non modifica la logica del cumulo, ma ne precisa meglio le condizioni, sottolineando che esso è possibile solo in presenza di adeguati accordi di cooperazione amministrativa e quando le regole di origine applicabili sono identiche tra i Paesi coinvolti. Resta inoltre centrale il principio del valore aggiunto, che assume particolare rilievo nei casi in cui le lavorazioni effettuate siano limitate.
Un’altra innovazione significativa è rappresentata dall’introduzione della contabilità separata, uno strumento che consente alle imprese di gestire materiali fungibili originari e non originari senza doverli separare fisicamente. In questi casi, l’origine può essere determinata attraverso sistemi contabili adeguati. Si tratta di una semplificazione operativa di grande impatto, soprattutto per le aziende che operano con produzioni complesse, flussi logistici integrati o grandi volumi di materiali indistinguibili.
Particolarmente rilevante è anche il superamento del concetto tradizionale di “trasporto diretto”, sostituito dal principio di non modificazione. Secondo questo nuovo approccio, le merci possono transitare o essere temporaneamente stoccate in Paesi terzi, a condizione che non subiscano alterazioni e rimangano sotto controllo doganale. Si tratta di un cambiamento importante, che riduce la rigidità logistica e riflette meglio la realtà delle catene di approvvigionamento globali, spostando l’attenzione dalla linearità del trasporto alla tracciabilità e integrità del prodotto.
La decisione interviene anche sul tema delle prove di origine, introducendo una maggiore flessibilità nelle modalità operative. Restano strumenti centrali il certificato EUR.1 e la dichiarazione su fattura, ma vengono semplificate alcune condizioni, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al trattamento preferenziale e ridurre il rischio di errori formali. Allo stesso tempo, non cambia il principio di fondo: l’onere della prova resta in capo all’operatore e le autorità doganali mantengono pieno potere di controllo.
Accanto a queste modifiche, il protocollo viene aggiornato anche sotto il profilo tecnico, con l’allineamento alla nomenclatura del sistema armonizzato 2017, la revisione degli allegati e l’adeguamento degli elenchi dei Paesi coinvolti. Si tratta di interventi meno visibili, ma fondamentali per garantire coerenza con il sistema doganale internazionale e prevenire disallineamenti interpretativi.
Infine, la decisione rafforza il ruolo della cooperazione amministrativa tra le autorità doganali, sistematizzando le funzioni del comitato competente e migliorando la gestione delle verifiche e delle eventuali controversie. Questo aspetto è essenziale per assicurare l’effettiva applicazione delle regole di origine e la loro uniformità tra le parti.
Nel complesso, la Decisione n. 1/2026 rappresenta un’evoluzione significativa del sistema delle regole di origine nell’ambito UE–Pacifico. Introduce strumenti più moderni e flessibili, ma allo stesso tempo richiede un livello più elevato di consapevolezza tecnica da parte degli operatori. Le regole non diventano meno rigorose, ma più sofisticate e aderenti alla realtà economica.
Per le imprese, questo significa una cosa molto chiara: l’origine preferenziale non può più essere gestita come un semplice adempimento formale. È un processo complesso, che deve essere strutturato, monitorato e in grado di resistere a qualsiasi verifica.