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PFAS nei mangimi: la Commissione UE avvia il monitoraggio 2026-2028

By 2 Luglio 2026No Comments

La Commissione europea ha adottato la raccomandazione (UE) 2026/1307, dedicata al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei mangimi. Il provvedimento invita gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore, a raccogliere dati sulla presenza di PFAS nei mangimi nel corso del 2026, 2027 e 2028.

La raccomandazione non introduce, allo stato, limiti massimi vincolanti per i PFAS nei mangimi. Rappresenta però un passaggio importante verso una possibile futura regolamentazione, perché la Commissione evidenzia che i dati disponibili sono ancora limitati e non consentono di valutare pienamente il trasferimento dei PFAS dai mangimi agli alimenti di origine animale.

I PFAS sono sostanze ampiamente utilizzate in applicazioni industriali e di consumo, note per la loro persistenza ambientale. La contaminazione degli alimenti può derivare dal bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri, nonché dal contatto con materiali contenenti PFAS.

L’EFSA ha già evidenziato che una parte della popolazione europea supera la dose settimanale tollerabile e che gli alimenti di origine animale — in particolare uova, pesce, prodotti ittici, carne e prodotti a base di carne — contribuiscono in modo significativo all’esposizione umana. La Commissione richiama inoltre il trasferimento dei PFAS dai mangimi agli alimenti di origine animale, con differenze legate alla specie animale e al tipo di sostanza.

Gli Stati membri dovrebbero effettuare analisi nei mangimi almeno per:

  • PFOS;
  • PFOA;
  • PFNA;
  • PFHxS.

La raccomandazione invita inoltre, ove possibile, ad analizzare anche composti simili, con catena alchilica diversa, in linea con il precedente monitoraggio europeo sui PFAS negli alimenti.

Quali mangimi sono interessati

Il monitoraggio dovrà coprire un’ampia varietà di mangimi, con attenzione particolare a:

  • pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati utilizzati come mangimi;
  • farina di alghe marine e materie prime derivate da alghe;
  • mangimi di origine minerale;
  • foraggi, insilati, fieno ed erba fresca;
  • mangimi liquidi;
  • mangimi composti contenenti prodotti ittici, animali acquatici, farina di alghe o materie prime derivate da alghe.

In caso di indagini successive al riscontro di livelli elevati di PFAS in alimenti di origine animale, la Commissione raccomanda di analizzare anche il suolo su cui si alimentano gli animali e l’acqua di abbeveraggio. Può inoltre essere valutato il materiale da imballaggio come possibile fonte di contaminazione.

Impatto per aziende agricole, mangimifici e filiere alimentari

Anche se la raccomandazione non fissa ancora valori massimi nei mangimi, l’impatto operativo è concreto.

La presenza di PFAS nei mangimi, nel suolo o nell’acqua può infatti determinare non conformità negli alimenti di origine animale rispetto ai tenori massimi già previsti dal regolamento (UE) 2023/915 per alcuni alimenti.

Le imprese della filiera dovrebbero quindi iniziare a considerare i PFAS come un rischio di contaminazione da presidiare nei piani di autocontrollo, soprattutto quando utilizzano materie prime maggiormente esposte, come farine di pesce, derivati acquatici, alghe, foraggi provenienti da aree potenzialmente contaminate o mangimi minerali.

La raccomandazione non introduce un nuovo controllo doganale specifico né un divieto di importazione per i mangimi contenenti PFAS. Tuttavia, può avere effetti indiretti sulle importazioni.

Gli importatori di mangimi, materie prime per mangimi e ingredienti destinati alla produzione zootecnica dovrebbero acquisire dai fornitori extra-UE informazioni sulla possibile presenza di PFAS, soprattutto per prodotti ittici, derivati di alghe, mangimi minerali e materie prime provenienti da aree a rischio ambientale.

In prospettiva, i dati raccolti nel triennio 2026-2028 potranno essere utilizzati dalla Commissione per valutare l’eventuale introduzione di tenori massimi nei mangimi. Per questo motivo, la tracciabilità dell’origine, dei lotti e delle aree di produzione diventa già ora un elemento strategico.

Metodi di campionamento e analisi

Per i mangimi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento del regolamento (CE) n. 152/2009. Per l’acqua di abbeveraggio, il riferimento è la norma EN ISO 5667 sulla qualità dell’acqua e campionamento.

Le analisi dovranno essere effettuate con metodi affidabili e sufficientemente sensibili. La Commissione raccomanda limiti di quantificazione inferiori o pari a 0,1 μg/kg per ogni singola PFAS nei mangimi. I risultati dovranno essere trasmessi all’EFSA periodicamente e comunque entro il 30 giugno 2029.

Cosa fare ora

Gli operatori della filiera dovrebbero:

  • mappare le materie prime maggiormente esposte al rischio PFAS;
  • verificare origine geografica, fornitori e lotti;
  • richiedere dati analitici o dichiarazioni specifiche ai fornitori;
  • integrare il rischio PFAS nei piani HACCP e nei piani di autocontrollo;
  • valutare analisi mirate su mangimi, acqua e suolo in presenza di produzioni animali sensibili;
  • conservare la documentazione utile a dimostrare tracciabilità e gestione del rischio.

La raccomandazione non crea ancora un obbligo di limite massimo nei mangimi, ma segnala chiaramente la direzione della disciplina europea: il rischio PFAS verrà sempre più valutato lungo l’intera catena, dal mangime fino all’alimento di origine animale destinato al consumatore.

 

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