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PPWR: LE NUOVE REGOLE SUGLI IMBALLAGGI

By 4 Ottobre 2026No Comments

Dal 12 agosto 2026 trova applicazione generale il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cosiddetto Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR.

Il passaggio dalla precedente direttiva a un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri rappresenta già di per sé un cambiamento importante: l’obiettivo europeo è creare un quadro maggiormente armonizzato, riducendo la frammentazione nazionale e introducendo regole comuni lungo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio.

Ma, dal punto di vista delle imprese, il vero cambiamento è probabilmente un altro.

Il PPWR non può essere considerato semplicemente una nuova normativa ambientale destinata ai produttori di packaging. Le disposizioni coinvolgono direttamente anche le imprese che importano, distribuiscono o commercializzano prodotti imballati e impongono di guardare all’imballaggio come a un oggetto autonomo di compliance.

La prima domanda da porsi non è quindi “quali imballaggi utilizziamo?”, ma “quale ruolo assumiamo rispetto a ciascun imballaggio che immettiamo o rendiamo disponibile sul mercato europeo?”

La qualificazione dell’impresa diventa il punto di partenza

Il Regolamento distingue diversi operatori economici e associa a ciascuno responsabilità differenti.

Il fabbricante assume il presidio principale della conformità: progettazione, valutazione di conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, identificazione dell’imballaggio e gestione delle eventuali non conformità.

L’importatore, invece, deve verificare la conformità degli imballaggi provenienti da Paesi terzi prima della loro messa a disposizione sul mercato europeo. Il distributore è soggetto a un diverso livello di controllo. A questi ruoli si aggiunge poi la posizione del produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore – EPR, che deve essere verificata separatamente Stato per Stato.

La conseguenza pratica è che una stessa impresa può assumere contemporaneamente più qualifiche.

Un’impresa italiana che acquista prodotti già imballati da un altro Stato membro, ad esempio, non diventa per questo “importatore” ai fini PPWR, perché manca l’introduzione da un Paese terzo. Potrebbe però essere contemporaneamente distributore e primo soggetto che immette l’imballaggio sul mercato italiano ai fini EPR. È proprio uno degli esempi sviluppati nel materiale MASE.

È quindi necessario evitare un errore piuttosto frequente nella compliance aziendale: attribuire all’impresa una sola qualifica generale, senza analizzare il singolo flusso commerciale.

Il ruolo dell’importatore diventa particolarmente delicato

Per le imprese che acquistano prodotti da Paesi terzi il PPWR assume una rilevanza ancora maggiore.

L’importatore deve verificare, prima della messa a disposizione dell’imballaggio, la presenza della documentazione richiesta, la tracciabilità, i dati del fabbricante e la coerenza tra imballaggio fisicamente ricevuto e documentazione.

Se ritiene o ha motivo di ritenere che l’imballaggio non sia conforme, non può metterlo a disposizione sul mercato fino a quando la conformità non sia stata ripristinata.

Questo passaggio merita attenzione perché sposta il controllo molto più a monte.

Non è sufficiente chiedere genericamente al fornitore una dichiarazione secondo cui “the packaging complies with EU legislation”. Occorre costruire un flusso documentale che consenta di collegare:

imballaggio → fabbricante → materiali/componenti → requisiti applicabili → documentazione tecnica → dichiarazione UE di conformità → prodotto effettivamente importato.

Anche il rapporto con il fornitore diventa quindi parte della compliance.

L’articolo 16 obbliga i fornitori a mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei relativi materiali.

Tracciabilità: non necessariamente una matricola per ogni scatola

Un’altra novità immediatamente operativa riguarda l’identificazione.

L’articolo 15 richiede che l’imballaggio riporti informazioni che ne consentano l’identificazione, attraverso elementi quali numero di serie, lotto o strumenti equivalenti.

Le FAQ del 3 agosto chiariscono però un punto importante: “unique identification” non significa necessariamente identificazione individuale di ogni singola unità di imballaggio. Lo scopo è garantire una tracciabilità sufficiente ai fini della verifica di conformità e della vigilanza del mercato.

Anche su questo aspetto, quindi, occorre evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche e costruire il sistema di tracciabilità in funzione delle caratteristiche concrete dell’imballaggio.

PFAS e sostanze di preoccupazione: alcuni obblighi sono già operativi

Il 12 agosto non rappresenta soltanto la data generale di applicazione del PPWR.

Da questa data trovano applicazione anche importanti prescrizioni relative alle substances of concern – SoC e, in particolare, le restrizioni sui PFAS negli imballaggi destinati al contatto alimentare. La Commissione ha espressamente richiamato questa misura tra le principali disposizioni operative dal 12 agosto.

Per gli imballaggi a contatto alimentare, i parametri da presidiare sono:

  • 25 ppb per ciascun PFAS mirato, esclusi i PFAS polimerici;
  • 250 ppb per la somma dei PFAS mirati;
  • 50 ppm per i PFAS totali, inclusi quelli polimerici.

Resta inoltre il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

Il tema delle altre sostanze di preoccupazione è invece più complesso. Le FAQ precisano che non esiste attualmente un elenco PPWR esaustivo delle SoC. La Commissione ed ECHA stanno sviluppando uno specifico studio, ma ciò non significa che l’obbligo di minimizzazione possa essere ignorato nel frattempo.

Cosa succede agli imballaggi già in magazzino?

Le FAQ pubblicate il 3 agosto hanno chiarito anche uno dei problemi più concreti posti dall’entrata in applicazione del Regolamento.

Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a rimanervi anche se non conformi alle nuove prescrizioni PPWR.

Diversa è la situazione degli imballaggi già prodotti ma ancora in stock e non ancora immessi sul mercato alla data del 12 agosto.

La Commissione chiarisce che questi imballaggi non devono essere distrutti, rifabbricati o necessariamente rietichettati. Per soddisfare alcuni obblighi di identificazione e indicazione del fabbricante può essere utilizzato un documento accompagnatorio.

È una precisazione importante perché evita che l’entrata in applicazione del PPWR produca automaticamente l’inutilizzabilità delle scorte.

Il PPWR richiede una mappatura, non una dichiarazione standard

Dal punto di vista operativo, ritengo che questo sia il messaggio principale.

La compliance PPWR non può essere risolta semplicemente chiedendo ai fornitori una nuova dichiarazione.

Occorre prima mappare ruoli, flussi, tipologie di imballaggio, materiali e Paesi nei quali l’imballaggio viene immesso sul mercato. Solo dopo questa ricostruzione è possibile individuare quali documenti devono essere acquisiti e quali controlli devono essere svolti.

Il PPWR porta quindi l’imballaggio dentro i processi di procurement, supplier management, import compliance, product compliance ed EPR.

Ed è probabilmente questo il cambiamento più importante: l’imballaggio non è più soltanto ciò che contiene o protegge il prodotto. Dal 12 agosto diventa, a tutti gli effetti, un elemento autonomo della compliance di prodotto e della supply chain europea.

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