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Rappresentanza doganale diretta: con la Circolare 22/2025 ADM chiarisce requisiti, abilitazione e controlli

By 5 Ottobre 2025No Comments

Con la Circolare n. 22 del 2 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni aggiornate e operative in materia di rappresentanza diretta in ambito doganale, alla luce della nuova disciplina introdotta dagli articoli 31, 32 e 33 del D.lgs. n. 141/2024, attuativo della riforma fiscale.

Il testo integra e sostituisce le indicazioni già contenute nella circolare ADM 20/2024 e recepisce la Determinazione direttoriale n. 506849 del 25 luglio 2025, fissando in modo chiaro le condizioni minime per l’abilitazione alla rappresentanza diretta e il relativo regime sanzionatorio (sospensione e revoca).

Il Codice Doganale dell’Unione (CDU) riconosce due forme di rappresentanza:

  • diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • indiretta: agisce in nome proprio ma per conto di un altro soggetto.

In linea con l’art. 18, par. 3 del CDU, il legislatore nazionale ha ora subordinato l’esercizio della rappresentanza diretta a una specifica abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, nel rispetto di criteri oggettivi. La rappresentanza indiretta, invece, può essere esercitata da qualsiasi persona nominata, senza vincoli ulteriori.

ADM distingue tra diverse categorie di soggetti:

  • Spedizionieri doganali, C.A.D. e operatori AEO: possono ottenere l’abilitazione contestualmente al rilascio del titolo professionale o autorizzativo, previa apposita richiesta.
  • Altri soggetti (persone fisiche o giuridiche): devono presentare istanza presso l’Ufficio delle dogane competente, corredata da certificazione antimafia e requisiti di onorabilità.

In entrambi i casi, ADM verifica:

  • l’assenza di condanne penali per reati gravi;
  • l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale;
  • il possesso di standard minimi di competenza o qualifiche professionali, definiti con la Determinazione 506849/2025.

Due percorsi alternativi per dimostrare la competenza

  1. Standard minimi di competenza: almeno 300 dichiarazioni doganali presentate in rappresentanza indiretta negli ultimi 3 anni, di cui 100 nell’ultimo anno. Almeno il 30% delle dichiarazioni annue deve riferirsi al regime di immissione in libera pratica (escluse le H7 per merci di modico valore).
  2. Qualifiche professionali: titolo di studio in materie giuridiche o economiche, più il superamento di un percorso formativo AEO accreditato da ADM, come previsto dalla circolare n. 27/2023.

L’Ufficio locale valuta l’istanza e la documentazione, verifica i requisiti, e redige una relazione istruttoria da trasmettere all’Ufficio AEO della Direzione Dogane. Il provvedimento di abilitazione deve essere adottato entro 120 giorni dalla ricezione.

In caso di esito negativo, l’interessato ha 30 giorni per produrre osservazioni o regolarizzare la posizione. Decorso tale termine, l’Amministrazione può procedere alla proposta di diniego formale.

Il soggetto abilitato viene inserito in un’apposita banca dati nazionale e, se non già titolare, gli viene attribuito un codice EORI.

L’articolo 4 della determinazione fissa obblighi annuali e biennali:

  • Almeno 100 dichiarazioni doganali/anno presentate come rappresentante diretto con proprio codice EORI;
  • Aggiornamento professionale ogni 2 anni: almeno 30 ore di formazione accreditata ADM su tematiche doganali.

Inoltre, il titolare dell’abilitazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che incidano sui requisiti, ed è soggetto a verifiche periodiche e a campione da parte dell’Agenzia.

L’art. 32 prevede che la sospensione può durare al massimo 6 mesi, in caso di condanne penali non definitive per reati tributari o doganali. L’art. 33 stabilisce che la revoca può essere disposta nei casi di:

  • perdita dei requisiti morali o professionali;
  • violazioni gravi o reiterate;
  • mancanza dei requisiti minimi di competenza.

Nei casi meno oggettivi, la proposta di revoca deve essere valutata dalla Direzione Dogane, per garantire uniformità e imparzialità.

Per gli spedizionieri doganali, la sospensione dell’abilitazione comporta anche la sospensione della patente, mentre la revoca definitiva spetta all’Agenzia.

L’abilitazione rilasciata da ADM consente l’esercizio della rappresentanza diretta solo in Italia, salvo che il soggetto non ottenga anche il riconoscimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 39 lettere b) e c) del CDU. Viceversa, un operatore di altro Stato membro UE può essere abilitato a operare in Italia previa presentazione della prova del possesso dei requisiti o dello status AEO.

Con queste disposizioni, l’Agenzia delle Dogane punta a:

  • rafforzare il presidio di legalità nella catena doganale;
  • garantire che la rappresentanza doganale sia svolta solo da soggetti competenti, affidabili e responsabili;
  • valorizzare i soggetti già qualificati (spedizionieri, AEO, CAD) senza ostacolare nuovi ingressi, purché adeguatamente formati.

La Circolare 22/2025 rappresenta dunque una svolta operativa: chiarisce i requisiti, disciplina in dettaglio le procedure e apre la strada a un modello di rappresentanza doganale moderno, selettivo e orientato alla compliance.

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