Negli ultimi anni il ruolo del rappresentante doganale indiretto è cambiato profondamente.
Per molto tempo si è ritenuto che il suo compito consistesse essenzialmente nella corretta predisposizione della dichiarazione doganale e nella raccolta della documentazione necessaria allo sdoganamento.
La recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-224/25 (VÁM4ALL) dimostra, invece, che questo approccio appartiene ormai al passato.
Secondo il Tribunale, il rappresentante doganale indiretto non deve limitarsi a conservare la documentazione presentata al momento dell’importazione, ma deve essere in grado, anche anni dopo, di mettere a disposizione dell’autorità doganale tutti gli elementi necessari a dimostrare la correttezza della dichiarazione, compresi i documenti dai quali risulti che il prezzo dichiarato è stato effettivamente pagato.
Una conclusione che, se confermata, è destinata ad incidere profondamente sull’organizzazione dei rapporti tra importatori e rappresentanti doganali.
Il caso
La controversia nasce da un controllo successivo all’importazione svolto dall’autorità doganale ungherese.
Nel corso della verifica vennero richiesti i documenti a supporto del valore dichiarato, tra cui anche la prova dell’effettivo pagamento della merce.
Il rappresentante doganale indiretto mise a disposizione fatture commerciali, packing list, documenti di trasporto e altra documentazione relativa all’operazione, ma non fu in grado di dimostrare che il corrispettivo fosse stato realmente versato al venditore.
L’autorità doganale ritenne quindi non dimostrabile il valore di transazione, rigettò l’applicazione dell’articolo 70 del Codice Doganale dell’Unione e determinò il valore in dogana attraverso il metodo residuale previsto dall’articolo 74, con un significativo incremento dei diritti doganali dovuti.
La posizione del Tribunale
Il passaggio centrale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’articolo 15 del Codice Doganale dell’Unione.
Secondo il Tribunale, il rappresentante doganale indiretto, agendo in nome proprio ma per conto dell’importatore, assume la veste di dichiarante.
Di conseguenza, ricadono su di lui tutti gli obblighi previsti dall’articolo 15 del CDU, compreso quello di mettere a disposizione dell’autorità doganale tutti i documenti necessari allo svolgimento dei controlli.
Se il prezzo della merce viene pagato dopo la presentazione della dichiarazione, il rappresentante dovrà quindi essere in grado di dimostrare che tale pagamento sia effettivamente avvenuto oppure di procurarsi la relativa documentazione dall’importatore che gli ha conferito il mandato.
Una pronuncia che solleva più di una riflessione
Dal punto di vista giuridico la motivazione del Tribunale è coerente con il principio secondo cui il rappresentante indiretto assume la posizione di dichiarante.
Dal punto di vista operativo, però, la questione è molto più complessa.
Il rappresentante doganale non partecipa normalmente al rapporto commerciale tra acquirente e venditore.
Non dispone dei conti correnti dell’importatore.
Non gestisce i flussi finanziari.
Molto spesso non conosce nemmeno le modalità con cui il pagamento viene effettuato, soprattutto quando si tratta di gruppi multinazionali che utilizzano sistemi di netting, cash pooling o compensazioni infragruppo.
Pretendere che il rappresentante sia sempre in grado di produrre tale documentazione significa attribuirgli una responsabilità che esula dalla tradizionale attività dichiarativa e lo avvicina sempre di più ad una vera funzione di compliance doganale.
Attenzione alle operazioni infragruppo
Lo stesso commento alla sentenza evidenzia una circostanza particolarmente interessante.
Nelle operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo non sempre esiste un pagamento diretto tra acquirente e venditore. I rapporti economici vengono spesso regolati attraverso compensazioni, conti correnti infragruppo, sistemi di netting o cash pooling. In questi casi la prova del pagamento non coincide necessariamente con un bonifico bancario. Potranno assumere rilevanza anche documenti contabili che dimostrino come il prezzo sia stato effettivamente regolato attraverso le ordinarie procedure finanziarie del gruppo.
Il vero problema è un altro
Questa sentenza, a mio avviso, conferma una tendenza che osserviamo ormai da tempo. Il rappresentante doganale indiretto continua ad assumere obblighi sempre più estesi.
Gli si chiede di verificare l’origine delle merci, di controllare il valore in dogana, di acquisire la documentazione relativa alle royalties, di gestire gli aspetti connessi alla compliance e, oggi, anche di poter dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo.
Tutto questo, però, senza attribuirgli alcun reale potere di controllo sui processi aziendali dell’importatore.
È una contraddizione che il settore conosce bene.
Si ampliano progressivamente le responsabilità del rappresentante, ma non vengono ampliati, nella stessa misura, gli strumenti giuridici e contrattuali che gli consentono di esercitare un controllo effettivo sulle informazioni ricevute.
Il rischio è evidente.
Trasformare il rappresentante doganale indiretto in una figura sempre più responsabile sotto il profilo giuridico, senza riconoscergli un corrispondente potere di verifica, significa spostare sul professionista una parte rilevante del rischio doganale che, nella sostanza, continua a dipendere dall’organizzazione interna dell’importatore.
È una riflessione che il settore non può più rinviare.
Perché la rappresentanza indiretta sta evolvendo rapidamente verso un modello di compliance partner, ma questo cambiamento richiede regole chiare, mandati più strutturati e un diverso equilibrio tra responsabilità, poteri e accesso alle informazioni.
Le recenti pronunce della giurisprudenza europea dimostrano che il rappresentante doganale indiretto non è più un semplice intermediario dichiarativo, ma una figura chiamata a rispondere della correttezza sostanziale delle informazioni fornite all’autorità doganale.
C-Trade supporta rappresentanti doganali, spedizionieri e imprese nella revisione dei mandati di rappresentanza, nella definizione delle procedure documentali e nell’implementazione di modelli di compliance che consentano di gestire in modo consapevole le responsabilità derivanti dalla rappresentanza indiretta.