Il Consiglio dell’Unione europea ha definito la posizione che gli Stati membri dovranno esprimere nella 238ª sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito all’emendamento 19 dell’allegato 17 della Convenzione di Chicago, dedicato alla sicurezza dell’aviazione civile (Aviation Security). La posizione europea è di sostegno alla proposta di emendamento.
L’allegato 17 raccoglie gli standard e le pratiche raccomandate internazionali — i cosiddetti SARP — in materia di prevenzione degli atti di interferenza illecita nell’aviazione civile: controlli di sicurezza, ispezioni, protezione degli aeromobili, gestione delle aree aeroportuali e presidio della catena del trasporto aereo.
La decisione UE non pubblica il testo tecnico dell’emendamento, ma chiarisce che la proposta:
- aggiorna una serie di standard e pratiche raccomandate ICAO;
- introduce nuove definizioni e rivede alcune definizioni esistenti;
- rafforza l’allineamento con prassi già presenti nell’Unione;
- interviene, in particolare, sul tema dei controlli e delle ispezioni di sicurezza degli aeromobili.
L’UE ritiene quindi che l’aggiornamento sia compatibile, in larga misura, con il quadro europeo già applicabile, fondato sul regolamento (CE) n. 300/2008 e sulle relative disposizioni di attuazione.
La misura non introduce, al momento, nuovi obblighi doganali né modifica le dichiarazioni di esportazione, importazione o transito. Tuttavia, può avere un impatto operativo indiretto sugli operatori della logistica aerea e della supply chain internazionale.
Gli standard ICAO incidono infatti sulle procedure di sicurezza applicabili a:
- vettori aerei;
- aeroporti;
- spedizionieri e agenti regolamentati;
- mittenti conosciuti;
- operatori di handling;
- magazzini aeroportuali;
- imprese che affidano merci al trasporto aereo.
Per le merci trasportate via aerea, l’effetto pratico può riguardare le modalità di screening, i controlli sui colli, la gestione delle aree sicure, le procedure di ispezione e la documentazione richiesta per garantire l’integrità della catena logistica.
Cosa succede dopo l’adozione ICAO
Se il Consiglio ICAO adotterà l’emendamento 19 senza modifiche sostanziali, gli Stati membri UE non registreranno disaccordo e notificheranno la conformità alla misura.
Qualora, invece, emergessero differenze tra il diritto UE e i nuovi standard ICAO alla data prevista per l’applicazione, tali differenze dovranno essere notificate all’ICAO secondo la procedura prevista dalla Convenzione di Chicago. In quel caso, la Commissione europea predisporrà una posizione comune da sottoporre al Consiglio.
Per importatori ed esportatori non si configura una nuova formalità doganale. Non cambiano, sulla base della decisione, classificazione tariffaria, origine, valore in dogana, dazi o regimi doganali.
L’impatto riguarda piuttosto la fase fisica e operativa della movimentazione aerea. Le imprese che utilizzano regolarmente il cargo aereo dovrebbero monitorare gli sviluppi successivi, in particolare:
- eventuali aggiornamenti delle procedure di sicurezza aeroportuale;
- modifiche alle istruzioni per agenti regolamentati e mittenti conosciuti;
- requisiti aggiuntivi per screening, imballaggio o accettazione delle spedizioni;
- possibili effetti sui tempi di consegna e sui costi di handling;
- eventuali adeguamenti delle procedure interne di security e dei contratti con spedizionieri e vettori.
La decisione non modifica oggi le regole doganali, ma segnala un aggiornamento degli standard internazionali di aviation security che potrà tradursi, nel tempo, in nuovi requisiti operativi per la filiera del trasporto aereo delle merci.