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USA: in vigore il nuovo dazio del 50% sul rame e sui prodotti derivati

By 21 Agosto 2025No Comments

Dal 1° agosto 2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova tariffa addizionale del 50% sulle importazioni di semilavorati in rame e prodotti derivati ad alto contenuto di rame negli Stati Uniti. La misura, introdotta con la Proclamazione Presidenziale del 30 luglio 2025 ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, è stata comunicata dal Cargo Systems Messaging Service (CSMS) con il messaggio n. 65794272, che include anche una guida operativa dettagliata per importatori e broker.

Il nuovo dazio si applica a tutti i Paesi di origine, senza distinzioni né preferenze commerciali, e riguarda sia le merci immesse direttamente in consumo sia quelle ritirate da magazzini doganali. La ratio della misura, secondo Washington, è la stessa già adottata per acciaio e alluminio: proteggere la sicurezza nazionale, limitando l’ingresso di materiali strategici da fornitori esteri.

Le merci interessate ricadono principalmente sotto due voci doganali aggiuntive della HTSUS:

  • 9903.78.01: prevede un dazio del 50% sul valore del contenuto in rame.
  • 9903.78.02: stabilisce un dazio 0% per il contenuto non rameico o per merci prive di rame.

Il valore da dichiarare corrisponde a quello pagato o pagabile per il solo rame contenuto, secondo i criteri del Customs Valuation Agreement (19 USC 1401a). In mancanza di dati certi, l’aliquota viene applicata sull’intero valore della merce, con conseguenze economiche molto più onerose.

Come presentare la dichiarazione doganale

  • Articoli interamente in rame: si utilizza un’unica riga con la voce 9903.78.01, applicando il dazio sul valore complessivo.
  • Articoli composti da rame e altri materiali: è necessario presentare due righe distinte:
    1. La prima per il contenuto non in rame, con HTSUS 9903.78.02 (dazio 0%).
    2. La seconda per il contenuto in rame, con HTSUS 9903.78.01 (dazio 50%).

In entrambi i casi, il Paese d’origine, la quantità e la voce doganale originaria (Capitoli 1-97) devono essere coerenti e riportati su entrambe le linee dichiarative.

Importatori e rappresentanti doganali sono tenuti a conservare tutta la documentazione a supporto del calcolo dei valori: distinte base, fatture, schede tecniche e ogni altra evidenza contabile. In assenza di prove adeguate, la Customs and Border Protection (CBP) potrà applicare il dazio sul valore totale della merce.

Una dichiarazione incompleta o inaccurata non è priva di conseguenze: gli operatori rischiano sanzioni pecuniarie, la revoca dei privilegi doganali e persino forme di responsabilità penale.

Restano esclusi dal nuovo dazio i beni già coperti da misure Sezione 232 relative ai componenti auto (Proclamazione 10908). Inoltre, continua a valere l’eccezione tariffaria prevista dall’IEEPA (voce 9903.01.33) per i beni soggetti a precedenti misure su acciaio e alluminio.

Un’attenzione particolare va anche alle Foreign Trade Zones (FTZ): i prodotti soggetti al dazio rame ammessi nelle zone franche a partire dal 1° agosto devono essere registrati con status di “foreign privileged” e verranno tassati al momento dell’entrata in consumo.

In sintesi: la nuova misura si traduce in un ulteriore appesantimento dei costi per chi esporta verso gli Stati Uniti prodotti a base di rame. Per le imprese italiane del settore metallurgico e manifatturiero – già esposte a dazi su acciaio e alluminio – la novità rappresenta un ostacolo importante all’accesso al mercato USA, che richiederà adeguamenti rapidi nelle pratiche doganali e una rigorosa gestione documentale.

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