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Valore in dogana: anche il costo dei modelli grafici delle etichette può aumentare la base imponibile

By 2 Luglio 2026No Comments

La determinazione del valore in dogana non si esaurisce nel prezzo riportato in fattura. Con la sentenza del 26 marzo 2026, causa C-307/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che, in determinate condizioni, anche i costi sostenuti dall’importatore per la progettazione grafica delle etichette apposte sui contenitori delle merci importate devono essere aggiunti al valore dichiarato in dogana.

Il caso riguardava barattoli di conserve alimentari importati nell’Unione europea. L’acquirente europeo aveva incaricato un soggetto stabilito nell’UE di elaborare i modelli grafici delle etichette, sostenendone integralmente il costo. I file erano poi trasmessi gratuitamente, in formato elettronico, ai fornitori extra-UE affinché le etichette fossero applicate ai barattoli destinati all’esportazione verso l’Unione.

La Corte ha stabilito che tali costi devono essere inclusi nel valore in dogana quando i modelli grafici presentano uno stretto legame con i contenitori delle merci importate.

La pronuncia riguarda l’articolo 32 del previgente Codice doganale comunitario, ma il principio conserva piena rilevanza nell’attuale disciplina del Codice doganale dell’Unione.

Il valore in dogana è normalmente basato sul valore di transazione, ossia sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso l’UE. Tuttavia, tale prezzo deve essere rettificato quando alcuni elementi economicamente collegati alla produzione o alla vendita delle merci non sono già inclusi in fattura.

Tra questi rientrano:

  • il valore di contenitori e imballaggi trattati come un tutt’uno con la merce;
  • il valore di materiali, componenti e altri apporti forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dall’acquirente al produttore estero;
  • le prestazioni di progettazione, sviluppo, disegno e design realizzate fuori dall’UE e necessarie alla produzione delle merci importate.

La sentenza affronta il punto di intersezione tra queste due categorie: il costo di un’attività immateriale di progettazione, eseguita nell’UE, ma riferita a etichette applicate su contenitori importati.

Nella disciplina del valore in dogana, i costi di progettazione realizzati nell’Unione europea sono normalmente esclusi dagli “assist” di progettazione da aggiungere al valore della merce.

Nel caso esaminato, però, la Corte non ha qualificato il costo dei modelli grafici soltanto come attività di progettazione. Ha valorizzato il fatto che i modelli erano destinati alle etichette apposte sui barattoli e potevano quindi rientrare nel valore dei contenitori considerati parte integrante della merce importata.

Il luogo in cui il design è stato realizzato non è dunque decisivo se il costo riguarda un elemento che, per la sua funzione e il suo collegamento con la merce, deve essere incluso nel valore dei contenitori.

Il punto chiave è evitare che costi sostenuti dall’acquirente e messi gratuitamente a disposizione del fornitore estero riducano artificialmente il prezzo dichiarato all’importazione, pur contribuendo direttamente alla presentazione commerciale del prodotto importato.

La Corte non afferma che ogni grafica, marchio o materiale promozionale debba essere automaticamente incluso nel valore in dogana. L’aggiunta dipende dalla verifica di un requisito concreto: il modello deve avere uno stretto legame con il contenitore della merce importata.

Nel caso dei barattoli di conserve, il giudice nazionale dovrà valutare se l’etichetta costituisca, per caratteristiche e funzione, un elemento inscindibile o strettamente connesso al contenitore importato.

Questa valutazione può dipendere, ad esempio, da:

  • funzione identificativa e informativa dell’etichetta sul prodotto;
  • applicazione dell’etichetta prima dell’esportazione verso l’UE;
  • destinazione dell’etichetta a quello specifico contenitore;
  • impossibilità o irrilevanza pratica di separare l’etichetta dal barattolo al momento dell’importazione;
  • ruolo dell’etichetta nella presentazione del prodotto finito al consumatore;
  • inclusione o meno del contenitore nel valore della merce importata.

La verifica non può quindi basarsi esclusivamente sulla natura immateriale del file grafico o sul fatto che il costo sia fatturato separatamente da un’agenzia europea.

La sentenza è particolarmente rilevante per importatori che acquistano prodotti finiti da produttori extra-UE con private label, marchio proprio o packaging personalizzato.

Il rischio riguarda, tra gli altri:

  • prodotti alimentari in barattoli, bottiglie, lattine, vasetti o confezioni stampate;
  • cosmetici e prodotti per la cura della persona;
  • integratori e prodotti farmaceutici, nei limiti delle rispettive discipline settoriali;
  • bevande e prodotti di largo consumo;
  • prodotti chimici confezionati;
  • beni di consumo con packaging personalizzato;
  • componenti o ricambi forniti con etichette tecniche progettate dall’importatore;
  • prodotti industriali con contenitori, involucri o imballaggi che incorporano grafiche, codici o informazioni predisposte dal cliente UE.

Il tema può emergere quando l’importatore:

  1. commissiona in Europa il design dell’etichetta o della confezione;
  2. paga direttamente il designer, l’agenzia grafica o il titolare del marchio;
  3. trasmette gratuitamente i file al produttore estero;
  4. riceve la merce già etichettata o confezionata;
  5. dichiara in dogana soltanto il prezzo fatturato dal fornitore extra-UE.

In questo schema, il prezzo di fattura potrebbe non riflettere integralmente il valore economico della merce importata.

La pronuncia richiama un tema più ampio di governance del valore in dogana: tutti i costi sostenuti dall’acquirente al di fuori della fattura commerciale devono essere mappati e analizzati.

Oltre ai modelli grafici, possono essere rilevanti:

  • stampi, matrici, utensili e attrezzature forniti al produttore;
  • materiali e componenti consegnati gratuitamente;
  • packaging, contenitori e imballaggi personalizzati;
  • disegni tecnici, specifiche e progetti;
  • software incorporato o necessario alla produzione;
  • licenze e royalties, quando costituiscono condizione di vendita;
  • contributi a costi di sviluppo o industrializzazione;
  • forniture di etichette, manuali o elementi identificativi prodotti dall’acquirente e inviati al fabbricante.

Non tutti questi elementi devono necessariamente essere aggiunti. La valutazione richiede di verificare la norma applicabile, il collegamento con le merci importate, l’eventuale inclusione nel prezzo di fattura e la possibilità di quantificare il costo in modo oggettivo e verificabile.

Come gestire il tema in azienda

Per evitare rettifiche a posteriori, recuperi di dazi e IVA all’importazione, interessi e possibili contestazioni sanzionatorie, è opportuno che importatori e gruppi multinazionali introducano un controllo specifico sui costi sostenuti fuori fattura.

In pratica, occorre:

  • mappare i costi di design, packaging, etichettatura, sviluppo e industrializzazione collegati ai prodotti importati;
  • verificare chi sostiene il costo e chi mette il bene o il file a disposizione del produttore estero;
  • distinguere le attività di progettazione effettuate nell’UE dalle componenti materiali o dai contenitori che possono richiedere l’aggiunta al valore;
  • analizzare il rapporto tra etichetta, confezione e merce importata;
  • verificare se il costo è già incluso nel prezzo fatturato dal fornitore;
  • definire criteri di ripartizione quando il design è utilizzato per più lotti, più prodotti o più mercati;
  • conservare contratti, fatture, file di progetto, ordini, distinte di costo e prove di trasmissione al fornitore;
  • allineare ufficio acquisti, marketing, qualità, supply chain, amministrazione e funzione doganale.

La decisione non trasforma automaticamente ogni costo di branding in un elemento imponibile in dogana. Stabilisce però che il valore doganale deve riflettere anche gli apporti dell’acquirente che incidono concretamente sul contenitore importato, anche quando l’apporto è immateriale, è stato creato nell’UE e viene trasferito gratuitamente al produttore estero.

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