La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 29 gennaio 2026 (cause riunite C-72/24 e C-73/24) interviene su uno dei temi più delicati nella pratica doganale: la determinazione del valore in dogana in presenza di sospetti di sottovalutazione. Si tratta di una pronuncia estremamente rilevante perché chiarisce fino a che punto le autorità possano discostarsi dai metodi “classici” di determinazione del valore e utilizzare strumenti alternativi, come i dati statistici aggregati, senza violare il quadro normativo unionale.
Il caso nasce in un contesto molto concreto e frequente nella pratica: un controllo a posteriori in cui non è più possibile effettuare una verifica fisica delle merci e la documentazione doganale presenta descrizioni generiche o imprecise, tali da impedire l’applicazione dei metodi principali di determinazione del valore (valore di transazione e metodi sequenziali). In queste situazioni, le autorità si trovano spesso davanti a un problema operativo: come determinare un valore attendibile senza elementi oggettivi sufficienti?
La Corte risponde in modo chiaro, affermando che il ricorso a un “prezzo minimo accettabile” (lowest acceptable price), calcolato sulla base di dati statistici aggregati a livello dell’Unione europea, è compatibile con la normativa doganale, ma solo in presenza di determinate condizioni. Non si tratta quindi di una legittimazione generalizzata, ma di una soluzione residuale, utilizzabile quando i metodi ordinari non possono essere applicati.
Il primo elemento fondamentale è che questo metodo non può essere utilizzato in modo automatico o presuntivo. La Corte sottolinea infatti che l’operatore economico deve sempre avere la possibilità concreta di giustificare il valore dichiarato, anche se inferiore rispetto ai parametri statistici utilizzati dall’amministrazione. Questo passaggio è centrale, perché ribadisce un principio chiave del diritto doganale: il valore in dogana non può essere determinato in modo arbitrario o puramente presuntivo, ma deve sempre lasciare spazio alla prova contraria da parte dell’operatore.
Un secondo aspetto molto rilevante riguarda la qualità dei dati utilizzati. La Corte precisa che i valori statistici devono riferirsi a importazioni effettuate nello stesso periodo – o in un momento molto vicino – rispetto a quelle oggetto di controllo. Questo significa che non è possibile utilizzare dati generici o storici senza una reale comparabilità temporale, perché ciò comprometterebbe l’affidabilità del parametro utilizzato.
Collegato a questo tema vi è anche il richiamo al termine di 90 giorni, previsto dalla normativa doganale per alcune valutazioni comparabili, che la Corte ritiene applicabile per analogia anche in questo contesto, pur ammettendo una certa flessibilità. Anche qui emerge un equilibrio: da un lato la necessità di avere un riferimento temporale oggettivo, dall’altro la consapevolezza che la realtà commerciale non è sempre perfettamente allineata a schemi rigidi.
La sentenza affronta poi un ulteriore profilo operativo molto importante: la possibilità di rivalutare il valore in dogana anche quando, al momento dell’importazione, era stata utilizzata una procedura semplificata. La Corte conferma che le autorità doganali possono procedere a una rivalutazione a posteriori anche in questi casi, chiarendo che la semplificazione non esclude il potere di controllo e rettifica dell’amministrazione. Questo è un punto cruciale per le aziende che utilizzano regolarmente procedure semplificate, perché conferma che tali strumenti non riducono il livello di responsabilità sostanziale.
Infine, la Corte si esprime anche sul tema IVA, precisando che il soggetto considerato proprietario dei beni può essere individuato come debitore dell’IVA all’importazione, se la normativa nazionale lo prevede in modo chiaro ed esplicito. Questo rafforza il legame tra valore in dogana e base imponibile IVA, e richiama l’attenzione delle imprese sulla corretta individuazione del soggetto passivo, soprattutto nelle operazioni più complesse o triangolari.
Dal punto di vista operativo, questa sentenza manda un messaggio molto chiaro alle aziende: la gestione del valore in dogana non può essere considerata un elemento meramente formale. In presenza di descrizioni generiche, documentazione incompleta o incoerente e valori dichiarati significativamente inferiori rispetto al mercato, l’amministrazione può ricorrere a strumenti alternativi, anche basati su dati statistici, con conseguenze economiche rilevanti.
Allo stesso tempo, la pronuncia offre anche una tutela per gli operatori: il valore dichiarato non può essere automaticamente sostituito da un valore “standard”, ma deve sempre essere possibile dimostrarne la correttezza attraverso documentazione commerciale, contrattuale e finanziaria. Questo rafforza l’importanza della tracciabilità del prezzo, della coerenza tra fattura, pagamenti, condizioni di vendita e struttura dell’operazione.
In concreto, le aziende dovrebbero interrogarsi su alcuni aspetti fondamentali: le descrizioni in dichiarazione sono sufficientemente dettagliate? Il valore dichiarato è supportato da documenti solidi e coerenti? Esiste una logica economica chiara che giustifica eventuali prezzi inferiori alla media? I sistemi interni consentono di ricostruire il valore anche a distanza di tempo, in caso di controllo a posteriori?
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