Antidumping

Antidumping bombole

By 17 Febbraio 2026No Comments

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/244 del 3 febbraio 2026, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione (HPSC – High Pressure Seamless Cylinders) originarie della Repubblica popolare cinese

Rientrano nell’ambito del regolamento le bombole in acciaio senza saldatura ad alta pressione, vuote, utilizzate per:

  • gas compressi o liquefatti;
  • estintori (vuoti);
  • applicazioni industriali varie.

Sono escluse le bombole non ricaricabili con capacità fino a 120 ml (EN 16509 / ONU 2037)

La Commissione ha inoltre chiarito che:

  • le bombole vuote per estintori rientrano nel campo di applicazione;
  • gli estintori riempiti non sono oggetto della misura (in quanto prodotti a valle).

 I prodotti ricadono, tra gli altri, nei codici:

  • ex 7311 00 11, 7311 00 13, 7311 00 19, 7311 00 30
  • ex 8424 10 00
  • ex 8424 90 80
  • ex 8479 90 70

con specifici codici TARIC dedicati anche agli estintori vuoti per garantire monitoraggio ed evitare elusioni

La Commissione ha espressamente previsto l’introduzione di codici TARIC specifici per impedire l’importazione delle bombole tramite voci generiche di componenti, rafforzando l’efficacia della misura

 Tra i punti più significativi:

  • conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel settore siderurgico cinese;
  • utilizzo della Turchia quale paese rappresentativo per la costruzione del valore normale;
  • revisione del valore di riferimento per i tubi di acciaio non legato (codice SA 7304 39), adeguato a 5.850 CNY/tonnellata

È inoltre chiarito che eventuali rischi di elusione potranno essere affrontati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di base antidumping.

Gli operatori che importano:

  • bombole HPSC vuote;
  • componenti dichiarati come parti di estintori o macchinari;
  • gusci di accumulatori idraulici;

dovranno verificare con attenzione:

  • corretta classificazione doganale;
  • codice TARIC utilizzato;
  • eventuale applicazione del dazio definitivo;
  • rischio di contestazioni in caso di dichiarazioni improprie.

Leave a Reply