Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2589, pubblicato il 19 dicembre 2025, la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese, disponendo al contempo la riscossione definitiva dei dazi provvisori già applicati
Il provvedimento conclude un’inchiesta avviata nell’ottobre 2024, a seguito di una denuncia presentata dall’industria europea del settore chimico, che lamentava l’immissione sul mercato dell’Unione di cloruro di colina a prezzi di dumping, con effetti negativi sulla concorrenza e sulla redditività dei produttori europei.
Il cloruro di colina è una sostanza utilizzata principalmente come additivo nei mangimi per animali, ma anche in applicazioni alimentari e industriali. Nel corso dell’inchiesta, una delle questioni più dibattute ha riguardato proprio la possibilità di distinguere, ai fini dell’applicazione delle misure, tra cloruro di colina destinato ai mangimi e quello per uso alimentare.
La Commissione ha ritenuto che, nonostante alcune differenze nei processi di trasformazione e nei livelli di certificazione, il prodotto presenti le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base, tali da giustificarne il trattamento unitario ai fini antidumping. Di conseguenza, le misure si applicano a tutte le forme di cloruro di colina rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
Nel giugno 2025 erano stati introdotti dazi antidumping provvisori, accompagnati dalla registrazione delle importazioni. Successivamente, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate da produttori esportatori, importatori e autorità cinesi, confermando tuttavia le conclusioni preliminari.
Il regolamento definitivo stabilisce quindi l’aliquota di dazio applicabile per ciascun produttore esportatore interessato e dispone che gli importi riscossi a titolo di dazio provvisorio siano definitivamente acquisiti, consolidando così l’impatto economico delle misure.
Per le imprese che importano cloruro di colina dalla Cina, l’adozione del dazio definitivo comporta un cambiamento strutturale delle condizioni di approvvigionamento. Non si tratta di una misura temporanea, ma di un elemento destinato a incidere stabilmente sui costi e sulla pianificazione delle forniture.
In questo contesto, diventa essenziale verificare:
- la corretta classificazione doganale del prodotto;
- l’identificazione del produttore esportatore ai fini dell’aliquota applicabile;
- l’eventuale impatto retroattivo derivante dalla registrazione delle importazioni.
Il Regolamento (UE) 2025/2589 conferma come gli strumenti di difesa commerciale siano oggi una componente centrale della politica commerciale dell’Unione.
Per le imprese, il messaggio è chiaro: le misure antidumping non sono eventi eccezionali, ma fattori da integrare stabilmente nelle strategie di importazione e nella gestione del rischio doganale.