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Dell’iva non è responsabile lo spedizioniere

By 22 Agosto 2022No Comments

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 27 luglio 2022 n. 23526 si torna a parlare della responsabilità al versamento dell’iva nei confronti del rappresentante doganale indiretto.

Ebbene la Suprema Corte ha ribadito un principio già contenuta in una recente pronuncia della Corte di Giustizia, C-714/20, con la quale si cristallizzava il concetto della non estensibilità della responsabilità del rappresentante doganale all’iva.

La Suprema Corte, aderendo all’orientamento della giurisprudenza europea, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “L’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.

Pertanto, la Corte ha chiarito, che la responsabilità di coinvolgere il rappresentante indiretto dovrebbe essere introdotta con una norma interna dedicata e specifica.

Considerate le normative attualmente in vigore in materia di IVA viene individuato come unico soggetto obbligato il proprietario delle merci, senza menzionare nessuna forma di solidarietà passiva in capo al rappresentante doganale.

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