Con la circolare 25 del 4 luglio 2022, si torna a parlare di telematizzazione e questa volta di sistema REX fase 2.
Facciamo un passo indietro.
Il sistema Esportatori Registrati (sistema REX) è un sistema di certificazione dell’origine delle merci basato su un principio di autocertificazione.
L’origine delle merci è dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare una dichiarazione di origine, un operatore economico deve essere registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L’operatore economico diventa un “esportatore registrato”.
Nell’UE, il sistema REX è applicato dagli operatori economici nei seguenti casi:
· Operatori dell’UE che esportano merci originarie verso paesi beneficiari dell’SPG ai fini del cumulo bilaterale dell’origine
· Operatori dell’UE che esportano merci originarie nei PTOM ai fini del cumulo bilaterale dell’origine o al fine di beneficiare delle preferenze unilaterali concesse da un PTOM all’UE
· operatori dell’UE che esportano merci originarie verso paesi terzi con i quali l’UE ha un accordo di libero scambio che prevede che l’origine delle merci sia dichiarata dagli esportatori registrati nel sistema REX;
Per il momento si tratta dei seguenti Accordi:
· L’accordo tra l’UE e il Canada (CETA)
· L’accordo tra l’UE e il Giappone
· L’accordo tra l’UE e il Vietnam
· L’accordo tra l’UE e il Regno Unito (TCA UE-UK)
· L’accordo in fase di ratifica dell’APE tra l’UE e la Costa d’Avorio
· L’accordo in fase di ratifica dell’APE tra l’UE e il Ghana
· L’APE interinale tra l’UE e l’Africa orientale e meridionale (ESA).
L’Accordo tra l’UE e Singapore, entrato in vigore a novembre 2019, prevede che l’origine delle merci originarie dell’UE sia dichiarata dagli esportatori autorizzati e non dagli esportatori registrati.
Dal 1° gennaio 2020, il sistema REX è applicato dai Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM) nel contesto della Decisione sull’Associazione d’Oltremare (“OAD”), Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio.
L’OAD non prevede un periodo transitorio per l’applicazione del sistema REX da parte dei PTOM. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, la preferenza tariffaria sarà concessa all’importazione nell’UE sui prodotti originari dei PTOM solo su presentazione di dichiarazioni di origine compilate da esportatori registrati. I certificati di origine EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciate da esportatori autorizzati non sono più ammissibili nell’UE
Questo il quadro.
Dal 2021, le domande di esportatore registrato possono essere presentate tramite Trader portal.
Con la Circolare n. 4/2021ADM stabilì che l’utilizzo del Portale REX sarebbe stato facoltativo e alternativo alla domanda su carta limitatamente alla fase 1 conclusasi a giugno del 2022.
I servizi tecnici della Commissione europea, come working plan stabilito, hanno dato avvio alla fase 2 del sistema REX ma, contrariamente a quanto preannunciato, gli operatori economici restano tuttora liberi di scegliere la modalità di presentazione della domanda di registrazione al REX.
Quindi nonostante i progressi tecnologici in grado di far gestire l’autorizzazione tramite un portale dal quale l’operatore economico può, dalla propria dashboard, revocare, sospendere o modificare la propria autorizzazione, noi rimaniamo radicati alla carta e continueremo a presentare, fino ad imposizione obbligatoria, il modello di cui all’allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015 .
Ricordo che il rex non si estende ne per voci doganali aggiuntive e ne per nuovi accordi conclusi.
Essendo una autocertificazione è l’azienda che ha l’onere di verificare il rispetto delle regole di origine preferenziale.