Con la circolare 11/D del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Dogane rende nota la riduzione temporanea dell’accisa sui carburanti e le specifiche tecniche sugli adempimenti che gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante dovranno mettere in atto per ottemperare a quanto stabilito dal decreto-legge n. 21/2022 ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
- benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
- per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Inoltre, per il periodo di vigenza delle riduzioni d’accisa, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti sui prodotti energetici impiegati, ADM ha previsto per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA) nonché gli esercenti servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA) la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli rispetto alle attuali.
Relativamente alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, lo stesso decreto-legge n. 21/2022 prevede specifici obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’eDAS.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 prevede che gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA, e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che alla fine della giornata del 21 aprile 2022.
Si tratta, quindi, dei dati relativi alla giacenza fisica di ciascuno dei prodotti classificati come benzina e gasolio usato come carburante, oggetto di separata commercializzazione, stoccati presso il deposito o presso l’impianto di distribuzione alle due predette date.
Laddove non possibile eseguire gli inventati alla data del 22 marzo o ricostruirlo si prenderanno in esame le giacenze al 21 marzo 2022.
Per entrambe le comunicazioni delle giacenze, l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia.
Sempre ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, l’art.1, comma 6, del decreto-legge. 21/2022 prevede che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l’aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta.