È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’aggiornamento dell’elenco dei materiali d’armamento e dei prodotti per la difesa ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.
L’intervento recepisce le modifiche introdotte dalla Direttiva delegata (UE) 2026/325 alla lista dei prodotti per la difesa allegata alla Direttiva 2009/43/CE. L’elenco nazionale costituisce il riferimento tecnico per individuare i beni assoggettati alla disciplina italiana in materia di operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione e delocalizzazione produttiva nel settore dei materiali d’armamento.
L’elenco è strutturato secondo le categorie della Lista militare dell’Intesa di Wassenaar ed è articolato in 22 categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note tecniche.
Le categorie comprendono, tra l’altro:
- armi ad anima liscia e armi automatiche;
- armi e armamenti di medio e grosso calibro;
- munizioni e dispositivi di graduazione di spolette;
- bombe, siluri, razzi, missili, mine e altri dispositivi esplosivi;
- apparecchiature per la direzione del tiro, sorveglianza e allertamento;
- veicoli terrestri e relativi componenti destinati o modificati per uso militare;
- agenti chimici, biologici, antisommossa e materiali radioattivi;
- materiali energetici, propellenti, esplosivi e relative sostanze;
- navi, aeromobili, apparecchiature elettroniche, sistemi informatici, apparati optoelettronici e tecnologie progettate per uso militare.
L’elenco recepisce inoltre i collegamenti con altri regimi multilaterali di controllo, in particolare il Missile Technology Control Regime e l’Australia Group. I richiami alla disciplina dei prodotti a duplice uso devono essere letti con riferimento al Regolamento (UE) 2021/821.
L’aggiornamento non va considerato un mero adempimento formale. La classificazione di un bene nell’elenco dei materiali d’armamento determina l’applicazione di un regime autorizzativo specifico, distinto da quello ordinario previsto per le merci civili e, in molti casi, anche dalla disciplina dual use.
La verifica deve riguardare non soltanto il prodotto finito, ma anche:
- componenti, parti, accessori e ricambi appositamente progettati;
- software e tecnologia;
- attrezzature di produzione, collaudo, controllo o manutenzione;
- materiali, sostanze e miscele;
- modifiche apportate a beni originariamente civili;
- documentazione tecnica, know-how e assistenza tecnica collegata a beni controllati.
La destinazione dichiarata dal cliente o l’apparente natura civile del prodotto non sono, da sole, sufficienti a escludere il controllo. Occorre valutare le caratteristiche tecniche, la progettazione, le prestazioni, l’eventuale adattamento per impiego militare e il rapporto funzionale con il bene principale.
Nelle categorie dell’elenco ricorre frequentemente il criterio del bene o componente “appositamente progettato” per uso militare.
Questo elemento richiede un’analisi tecnica concreta. Non è sufficiente verificare la classificazione doganale o la descrizione commerciale della merce: occorre ricostruire la funzione del prodotto, le specifiche di progetto, le modifiche introdotte, la documentazione tecnica disponibile e l’effettivo campo di impiego.
Particolare attenzione deve essere riservata a:
- veicoli civili modificati con protezioni balistiche, supporti per armamento, rinforzi strutturali o altri componenti militari;
- apparati elettronici, di comunicazione, sorveglianza, puntamento, navigazione o guerra elettronica;
- software e sistemi di elaborazione dati destinati a funzioni militari;
- materiali energetici, propellenti, esplosivi e sostanze chimiche;
- apparecchiature per rilevazione, protezione, decontaminazione o identificazione di agenti chimici, biologici o radioattivi.
La coesistenza tra l’elenco dei materiali d’armamento e la disciplina dei prodotti a duplice uso rende necessaria una classificazione preventiva accurata.
Un prodotto può essere:
- escluso da entrambi i regimi;
- soggetto al controllo dual use;
- soggetto alla disciplina dei materiali d’armamento;
- potenzialmente rilevante per entrambi gli ambiti, con necessità di verificare quale disciplina prevalga in concreto.
La classificazione deve essere effettuata prima della conclusione della vendita e, in ogni caso, prima della presentazione della dichiarazione doganale. Una verifica tardiva può comportare il blocco della spedizione, l’impossibilità di ottenere tempestivamente l’autorizzazione, contestazioni amministrative o profili di responsabilità più rilevanti.
Le imprese che effettuano operazioni con l’estero devono riesaminare l’intera catena operativa: vendita, trasferimento, esportazione, importazione, transito, intermediazione, assistenza tecnica e movimentazione di tecnologia.
In particolare, devono essere verificati:
- la classificazione tecnica e regolatoria dei prodotti;
- il Paese di destinazione, il destinatario finale e l’utilizzatore finale;
- l’eventuale presenza di embarghi, misure restrittive o divieti;
- il tipo di autorizzazione richiesto dalla legge n. 185/1990;
- la coerenza tra autorizzazione, fattura, packing list, documenti di trasporto e dichiarazione doganale;
- le condizioni contrattuali relative a destinazione finale, riesportazione, utilizzo e trasferimento della tecnologia;
- la gestione di campioni, riparazioni, resi, dimostrazioni, fiere e invii temporanei.
Anche le operazioni intracomunitarie richiedono attenzione: il trasferimento verso un altro Stato membro dell’Unione europea non esclude automaticamente l’applicazione degli obblighi previsti dalla disciplina dei materiali d’armamento.
Alla luce dell’aggiornamento, si raccomanda alle imprese interessate di avviare una verifica strutturata delle proprie procedure di export control.
In particolare:
- mappare i prodotti esportati, trasferiti, importati o sottoposti a lavorazione, inclusi componenti, ricambi, software e tecnologia;
- confrontare le schede tecniche con le categorie e le note dell’elenco aggiornato;
- riesaminare le classificazioni interne già attribuite, soprattutto per prodotti destinati a difesa, sicurezza, aerospazio, elettronica, chimica, meccanica avanzata e veicoli speciali;
- aggiornare le procedure di screening di clienti, utilizzatori finali, Paesi di destinazione e intermediari;
- verificare autorizzazioni e licenze già in essere, nonché l’eventuale necessità di nuove istanze;
- allineare i flussi aziendali tra ufficio tecnico, commerciale, legale, logistica, dogane e compliance;
- formare il personale che gestisce offerte, ordini, classificazione prodotti, spedizioni e documentazione doganale;
- conservare una dossierizzazione tecnica idonea a motivare le valutazioni di classificazione effettuate.
L’aggiornamento dell’elenco dei materiali d’armamento richiede alle imprese un controllo puntuale dei prodotti e delle tecnologie movimentate. Il punto centrale non è soltanto individuare le merci evidentemente militari, ma intercettare componenti, sistemi, software, materiali e modifiche che, per caratteristiche tecniche o destinazione progettuale, possono rientrare nel perimetro della legge n. 185/1990.
Le aziende operanti in filiere della difesa, dell’aerospazio, dell’elettronica, della meccanica di precisione, della chimica e dei veicoli speciali dovrebbero effettuare una revisione preventiva delle classificazioni e delle procedure autorizzative, evitando di affidare la valutazione alla sola voce doganale o alla descrizione commerciale del bene.