Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo irrigidimento della normativa statunitense in materia di export control. Le restrizioni nei confronti di Huawei, l’estensione della Foreign Direct Product Rule (FDPR), l’ampliamento della Entity List e il crescente utilizzo della giurisdizione extraterritoriale americana hanno trasformato radicalmente il modo in cui le imprese devono gestire le esportazioni internazionali.
La recente decisione del Bureau of Industry and Security (BIS) nei confronti di Robert Bosch GmbH rappresenta probabilmente uno degli esempi più significativi di questa evoluzione.
Bosch ha infatti accettato il pagamento di una sanzione civile di oltre 36 milioni di dollari per avere effettuato, tra il 2020 e il 2024, 109 operazioni di vendita verso Huawei senza la necessaria autorizzazione BIS, relativamente a sensori MEMS e software soggetti alla normativa statunitense. Molti potrebbero pensare che la violazione riguardi semplicemente l’esportazione verso una società inserita nella Entity List.
In realtà il caso è molto più interessante. I prodotti Bosch erano realizzati in Germania da società tedesche. Non si trattava quindi di esportazioni dagli Stati Uniti.
La contestazione nasce dall’applicazione della Foreign Direct Product Rule, la disciplina che estende la giurisdizione americana anche a determinati prodotti fabbricati all’estero quando la loro produzione utilizza tecnologie, software o impianti che costituiscono il diretto prodotto di tecnologia statunitense soggetta agli Export Administration Regulations (EAR).
L’oggetto della disciplina, quindi, non è la nazionalità del produttore. È il processo produttivo.
L’errore di Bosch non è stato commerciale. È stato interpretativo.
Dalla ricostruzione del BIS emerge che Bosch disponeva già di procedure di export compliance. Aveva un team dedicato. Aveva procedure interne. Aveva personale specializzato. Il problema è che il sistema non è stato in grado di comprendere correttamente la profonda modifica introdotta nell’agosto 2020 alla Foreign Direct Product Rule. Un responsabile compliance, infatti, aveva erroneamente ritenuto applicabile la regola de minimis, sostenendo che l’assenza di una determinata percentuale di contenuto statunitense fosse sufficiente ad escludere l’applicazione della normativa americana.
Era una conclusione sbagliata.
La FDPR non guarda al contenuto americano incorporato nel prodotto. Guarda alle tecnologie, al software e alle attrezzature utilizzate durante il processo produttivo. Una differenza tecnica che è costata decine di milioni di dollari.
Leggendo il provvedimento emerge chiaramente che il BIS non contesta soltanto le singole esportazioni. Contesta soprattutto il modo in cui Bosch ha gestito il proprio sistema di compliance.
L’autorità americana evidenzia infatti:
- risorse insufficienti dedicate all’export control;
- competenze non adeguate rispetto alla complessità della nuova normativa;
- controlli interni incapaci di riesaminare interpretazioni già adottate;
- assenza di un’effettiva revisione indipendente delle valutazioni giuridiche;
- mancata rivalutazione della compliance nonostante ripetuti segnali di rischio.
È un passaggio molto importante. Perché il BIS non si limita a verificare il rispetto della norma. Valuta la qualità dell’intero sistema organizzativo che avrebbe dovuto impedirne la violazione.
Molti operatori europei continuano a ritenere che la normativa americana sull’export control riguardi esclusivamente chi esporta dagli Stati Uniti.
Il caso Bosch dimostra esattamente il contrario. Una società tedesca, prodotti fabbricati in Germania, esportazioni effettuate dalla Germania.
Eppure la giurisdizione americana è risultata pienamente applicabile in forza della Foreign Direct Product Rule.
È una realtà con cui tutte le imprese europee che operano nei settori tecnologici devono ormai confrontarsi.
La normativa americana in materia di export control evolve con una rapidità impressionante e, soprattutto, con un livello di complessità tecnica sempre maggiore. Oggi non basta poter dimostrare di avere un programma di compliance. Occorre dimostrare che quel programma sia dinamico, venga costantemente aggiornato, sia dotato di competenze adeguate e, soprattutto, sia capace di mettere in discussione le proprie conclusioni quando il contesto normativo cambia. Perché il rischio non nasce soltanto dall’inosservanza delle regole. Nasce anche dall’errata interpretazione di regole sempre più complesse.
Le recenti decisioni del BIS dimostrano che l’attenzione delle autorità non si concentra più soltanto sulla singola esportazione, ma sulla solidità dell’intero sistema di compliance aziendale. Verificare l’applicabilità delle norme EAR, della Foreign Direct Product Rule e delle restrizioni verso soggetti inseriti nelle Entity List è oggi un passaggio essenziale per qualsiasi impresa che operi sui mercati internazionali.
C-Trade affianca le aziende nell’analisi dei rischi di export control, nella revisione dei programmi di compliance e nella formazione del personale, per trasformare gli obblighi normativi in un presidio concreto di sicurezza e competitività.