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Dazi sulle merci statunitensi: dal 1° luglio 2026 cambia il quadro tariffario tra Unione europea e Stati Uniti

By 2 Luglio 2026No Comments

Negli ultimi anni le relazioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti sono state caratterizzate da una crescente instabilità. L’introduzione di dazi aggiuntivi da parte dell’amministrazione statunitense su acciaio, alluminio, autoveicoli e numerose altre categorie di prodotti ha determinato un clima di forte incertezza per le imprese che operano lungo le catene di approvvigionamento transatlantiche.

Il Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 30 giugno 2026, rappresenta il primo intervento normativo di ampia portata volto a tradurre in misure tariffarie concrete gli impegni assunti nell’ambito della dichiarazione comune tra Unione europea e Stati Uniti del 21 agosto 2025. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un quadro commerciale più stabile, prevedibile ed equilibrato, favorendo la progressiva normalizzazione dei rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico.

Per comprendere la portata del regolamento è necessario richiamare il contesto nel quale esso si inserisce. Nei considerando viene ricostruita la sequenza delle misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti nel corso del 2025: dall’aumento dei dazi su acciaio e alluminio fino all’introduzione di dazi aggiuntivi sulle automobili, sulle relative componenti e su numerose altre importazioni provenienti dall’Unione europea. Tali misure hanno inciso profondamente sugli scambi bilaterali, generando un significativo aggravio dei costi per gli operatori economici europei. Il regolamento costituisce la risposta europea all’accordo politico raggiunto tra la Presidente della Commissione europea e il Presidente degli Stati Uniti il 27 luglio 2025, successivamente formalizzato nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025. In tale contesto entrambe le parti hanno assunto impegni reciproci finalizzati a ridurre gli ostacoli tariffari e a favorire il rilancio del commercio transatlantico.

La misura di maggiore impatto riguarda l’eliminazione dei dazi della Tariffa Doganale Comune su un numero estremamente ampio di merci originarie degli Stati Uniti.

L’articolo 1 del regolamento stabilisce infatti che i prodotti elencati nell’Allegato I beneficiano di un’aliquota pari allo 0%. L’elenco comprende la quasi totalità delle merci industriali, inclusi prodotti chimici, farmaceutici, materie plastiche, gomma, macchinari, apparecchiature elettriche, aeromobili, veicoli, strumenti di precisione, prodotti metallici e numerosi altri comparti manifatturieri. Sono inoltre interessati diversi prodotti agricoli e alimentari, come ortaggi, frutta, sementi, oli vegetali e preparazioni alimentari.

Si tratta di una scelta di grande rilievo economico, destinata a incidere sui costi di approvvigionamento delle imprese europee che acquistano beni statunitensi.

L’azzeramento dei dazi non opera però in modo uniforme. Per alcune categorie di prodotti agricoli disciplinate nell’Allegato II il regolamento elimina esclusivamente la componente ad valorem del dazio, mantenendo invece applicabile il dazio specifico collegato al sistema dei prezzi d’entrata previsto dalla tariffa doganale comune.

Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, agrumi, mele, pere, ciliegie, prugne e diversi succhi di frutta. In questi casi il trattamento preferenziale riduce soltanto una parte del prelievo doganale, lasciando invariata la componente specifica prevista dalla normativa unionale.

Per gli operatori ciò significa che la determinazione del dazio richiederà una verifica più attenta della struttura tariffaria applicabile e non potrà limitarsi alla constatazione dell’origine statunitense della merce.

Oltre all’adeguamento dei dazi, il regolamento apre nuovi contingenti tariffari per una serie di merci agricole e ittiche originarie degli Stati Uniti.

Il beneficio tariffario non è in questo caso illimitato, ma opera entro i quantitativi stabiliti nell’Allegato III. La gestione dei contingenti sarà effettuata secondo il sistema unionale previsto dagli articoli 49-54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, basato sul criterio cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali.

La coesistenza di riduzioni generalizzate dei dazi e di contingenti tariffari dimostra come il legislatore europeo abbia adottato strumenti differenziati in funzione della sensibilità dei diversi settori produttivi.

Uno degli aspetti più significativi del regolamento riguarda la natura condizionata delle agevolazioni. Le preferenze tariffarie non costituiscono infatti un diritto definitivo. La Commissione europea è espressamente autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, sia l’azzeramento dei dazi sia i contingenti tariffari qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni assunti nella dichiarazione comune, introducano nuove misure discriminatorie nei confronti degli operatori europei o si verifichino mutamenti sostanziali delle condizioni che hanno giustificato l’accordo.

Una previsione specifica riguarda inoltre i prodotti dei capitoli 72, 73 e 76 della nomenclatura combinata (acciaio, lavori di acciaio e alluminio). Se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui prodotti europei di tali settori, la Commissione potrà sospendere le preferenze concesse dall’Unione per le corrispondenti importazioni.

Il regolamento introduce anche un articolato meccanismo di salvaguardia. Qualora l’incremento delle importazioni statunitensi determini o minacci di determinare un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, la Commissione potrà sospendere l’applicazione delle preferenze tariffarie dopo un’apposita istruttoria. L’indagine potrà essere avviata su iniziativa della Commissione, su richiesta degli Stati membri oppure dell’industria europea interessata, garantendo così una tutela rapida dei comparti produttivi maggiormente esposti alla concorrenza internazionale.

Un aspetto operativo di particolare interesse riguarda le regole di origine. Fino all’adozione delle future norme di origine preferenziale concordate tra le parti, il regolamento stabilisce che l’origine delle merci continuerà ad essere determinata secondo le regole di origine non preferenziale previste dal Codice Doganale dell’Unione. Per gli importatori ciò significa che la corretta individuazione dell’origine rimane un requisito essenziale per beneficiare delle agevolazioni tariffarie.

Il regolamento ha natura temporanea e si applicherà dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029.

Durante tale periodo la Commissione monitorerà l’andamento degli scambi commerciali con gli Stati Uniti e trasmetterà relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 30 giugno 2029 dovrà inoltre presentare una valutazione complessiva degli effetti economici del nuovo regime, eventualmente accompagnata da una proposta di proroga.

Questo conferma come il legislatore europeo consideri il regolamento non come un punto di arrivo, ma come una fase di un più ampio processo di evoluzione delle relazioni commerciali transatlantiche.

Il Regolamento (UE) 2026/1455 rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nella politica commerciale dell’Unione europea. L’eliminazione dei dazi su gran parte delle merci industriali statunitensi, l’apertura di nuovi contingenti tariffari e l’introduzione di meccanismi di salvaguardia delineano un sistema che punta a favorire gli scambi senza rinunciare alla tutela degli interessi economici europei.

Per le imprese che importano dagli Stati Uniti, il nuovo quadro offre importanti opportunità di riduzione del costo delle importazioni, ma richiede anche un’attenta verifica della classificazione doganale, dell’origine delle merci e delle condizioni previste per l’accesso alle preferenze tariffarie.

C-Trade affianca imprese nell’analisi del trattamento tariffario delle merci, nella gestione delle preferenze doganali e nell’applicazione degli accordi commerciali dell’Unione europea, aiutando le aziende a cogliere le opportunità offerte dalla normativa e a prevenire contestazioni in sede di controllo doganale.

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