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Conclusioni di esperti nella verifica dei requisiti AEO e semplificazioni doganali: ADM avvia la fase sperimentale

By 5 Ottobre 2025No Comments

Con la Circolare n. 21 del 27 agosto 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compie un passo significativo nell’attuazione concreta dell’articolo 29 del Regolamento UE 2447/2015, aprendo alla possibilità – finora rimasta in ombra – che la verifica di alcuni requisiti doganali possa avvalersi delle cosiddette “conclusioni degli esperti”.

In termini pratici, si tratta di una fase sperimentale, ma molto chiara nella direzione: le imprese possono affidarsi a professionisti indipendenti per asseverare la sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli 39, lettere b) ed e) del Codice Doganale dell’Unione. Parliamo, in particolare, di due aspetti centrali: da un lato, l’idoneità del sistema contabile e dei controlli interni a garantire la tracciabilità delle operazioni doganali (lett. b); dall’altro, l’efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza della catena logistica (lett. e).

L’introduzione della figura dell’esperto indipendente – che può rilasciare un parere strutturato allegato alla domanda AEO o ad altre autorizzazioni che richiedano i medesimi criteri – rappresenta una svolta importante. ADM riconosce, infatti, che le imprese possono farsi accompagnare da consulenti esterni per attestare elementi tecnici complessi, purché siano dotati delle competenze e della terzietà richieste dalla normativa.

Nella fase sperimentale, le “conclusioni” degli esperti potranno essere prese in considerazione esclusivamente per i requisiti legati alla tenuta delle scritture e alla sicurezza della supply chain, ma è già stata annunciata l’intenzione dell’Agenzia di estendere la possibilità anche alla valutazione della solvibilità finanziaria (art. 39, lett. c), non appena sarà definita una metodologia uniforme.

La Circolare è molto precisa nell’individuare le categorie abilitate: si parla di professionisti iscritti ad albi ordinistici, come doganalisti, commercialisti, revisori legali, esperti contabili, avvocati, o comunque figure professionali con competenza diretta nella materia doganale e fiscale. Non solo: il professionista deve essere realmente indipendente, cioè non avere alcun collegamento economico, societario o personale con l’impresa che richiede l’autorizzazione.

Viene richiesto, inoltre, un requisito minimo di tre anni di iscrizione all’albo, la partecipazione ad attività formative negli ultimi tre anni, la regolarità contributiva e – per evitare qualsiasi dubbio – una dichiarazione formale di assenza di collegamenti con l’operatore economico. Una documentazione che deve essere sempre allegata all’istanza, pena l’inammissibilità del parere.

Di cosa devono occuparsi gli esperti? Due ambiti, un approccio tecnico e responsabile

Le “conclusioni” redatte dagli esperti non possono essere generiche o meramente descrittive. Devono essere il frutto di un’attività concreta, basata su documentazione, sopralluoghi, interviste, verifiche strutturate.

Nel caso del requisito relativo alla tenuta delle scritture, il professionista dovrà analizzare il sistema contabile, i tracciati, l’audit trail, la conservazione dei documenti, la capacità dell’azienda di distinguere tra merce unionale e non unionale, e il modo in cui si garantisce il controllo interno nella gestione delle operazioni doganali. Tutto ciò deve essere descritto, spiegato e concluso con una valutazione chiara sulla conformità ai criteri richiesti.

Nel caso del requisito relativo alla sicurezza, invece, il focus sarà sulla catena logistica, sui soggetti coinvolti (fornitori, vettori, depositari), sui presidi fisici e procedurali per evitare accessi non autorizzati, manomissioni, furti o commistioni, nonché sulla tracciabilità delle operazioni in entrata e in uscita, anche attraverso l’uso di sigilli e controlli sistematici.

Una novità interessante riguarda anche la possibilità – opzionale – di valutare la presenza di un Modello 231/2001 o, in sua assenza, di misure equivalenti. È un segnale che rafforza l’integrazione tra compliance doganale e compliance aziendale in senso più ampio.

Sebbene si tratti di un’applicazione ancora parziale e limitata nel tempo, il segnale è chiaro: ADM riconosce il valore delle competenze professionali esterne, e ne integra il contributo nell’istruttoria. Questo significa che il parere dell’esperto non sostituisce la valutazione della dogana, ma può fornire una base tecnica importante su cui l’Amministrazione può basare la propria decisione, in modo più rapido e fondato.

Allo stesso tempo, la Circolare richiama alla responsabilità: in caso di inesattezze gravi, le conseguenze possono ricadere tanto sull’operatore economico quanto sul professionista asseveratore, anche con segnalazioni agli ordini professionali o valutazioni in sede AEO.

Questo nuovo strumento non è pensato per “semplificare sulla carta”, ma per offrire un approccio più strutturato e collaborativo alla compliance doganale. Il valore aggiunto delle “conclusioni degli esperti” è quello di fornire una fotografia chiara, credibile e documentata dello stato di salute dei sistemi aziendali.

Per le imprese che ambiscono allo status AEO o che vogliono ottenere autorizzazioni complesse, il coinvolgimento di un professionista indipendente può rappresentare un vantaggio competitivo, una garanzia di trasparenza e, in molti casi, anche un’accelerazione dell’iter autorizzativo.

C‑Trade al fianco delle imprese, anche come esperti asseveratori

In qualità di professionisti esperti e indipendenti, con una competenza riconosciuta in ambito doganale e una lunga esperienza nella costruzione e nel monitoraggio dei sistemi di compliance, siamo pienamente in grado di svolgere il ruolo previsto dalla Circolare 21/2025.

Accompagniamo le imprese:

  • nell’analisi dei processi e dei sistemi documentali e contabili;
  • nella verifica dei presidi di sicurezza logistici e informativi;
  • nella redazione delle conclusioni tecniche, secondo i criteri previsti dalla normativa;
  • nella predisposizione di tutta la documentazione da allegare all’istanza (checklist, attestazioni, dichiarazioni formali);
  • e, naturalmente, nel dialogo con gli Uffici doganali, nel pieno rispetto delle regole e con un linguaggio tecnico‑giuridico adeguato.

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