Il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti deforestation-free (EUDR) introduce obblighi molto rigorosi per gli operatori economici che immettono sul mercato UE o esportano prodotti derivati da commodities a rischio deforestazione.
Per aiutare imprese e autorità a gestire correttamente queste nuove regole, la Commissione Europea ha pubblicato a metà aprile 2025 un importante documento di orientamento che chiarisce come applicare il regolamento.
In questa guida approfondita, vedremo tutti i punti fondamentali che le aziende devono conoscere per essere conformi.
- Quando si applica l’EUDR: Placing, Making Available e Export
Il regolamento si applica quando:
- Si immette per la prima volta un prodotto sul mercato UE (placing on the market);
- Si rende disponibile un prodotto già immesso (making available on the market);
- Si esporta un prodotto dal territorio doganale dell’Unione.
Attenzione: prodotti semplicemente stoccati o in transito non sono considerati “placed” fino al rilascio in libera pratica.
- Chi è l’operatore soggetto a obblighi?
È operatore chi:
- Immette prodotti sul mercato;
- Esporta prodotti;
- Agisce nell’ambito di un’attività commerciale.
Importatori, produttori europei, o chi trasforma un prodotto assumendone la proprietà sono considerati operatori.
I semplici spedizionieri o agenti doganali non sono operatori se non acquisiscono diritti sui prodotti.
- Quando entra in vigore e i tempi di applicazione
- Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023.
- L’applicazione effettiva scatterà:
- il 30 dicembre 2025 per la maggior parte delle imprese,
- il 30 giugno 2026 per micro e piccole imprese già esistenti al 31/12/2020.
Transitorio: i prodotti immessi o prodotti prima del 29 giugno 2023 sono esclusi dagli obblighi.
- Due Diligence: raccolta dati, valutazione dei rischi e mitigazione
a) Quali dati devono essere raccolti?
Gli operatori devono ottenere e conservare:
- Geolocalizzazione precisa delle aree di produzione,
- Nome scientifico delle specie (ad esempio nel caso del legno),
- Dati sul rispetto delle normative del Paese di produzione,
- Informazioni su eventuali certificazioni o audit di terze parti.
b) Come valutare il rischio?
Si analizzano:
- Tasso di deforestazione nel Paese di origine,
- Livello di corruzione e rischi di falsificazione documentale,
- Complessità della filiera,
- Pratiche commerciali dei fornitori.
Se il rischio è “non trascurabile”, il prodotto non può essere commercializzato o esportato.
c) La nozione di “rischio trascurabile”
Un rischio è considerato “negligible” solo se tutte le verifiche non evidenziano problemi. Se emergono elementi di dubbio, servono misure di mitigazione.
- Obblighi particolari per PMI e grandi imprese
- Grandi imprese e trader non-PMI devono condurre due diligence completa o verificare quella upstream.
- PMI: semplificazione degli obblighi; devono garantire tracciabilità e conservare informazioni chiave (identità fornitori/clienti, codici delle dichiarazioni di due diligence).
- Legalità: rispetto delle leggi locali
Oltre alla deforestazione, è obbligatorio provare che il prodotto sia stato:
- Legalmente prodotto,
- Nel rispetto delle leggi nazionali su uso del suolo, diritti delle popolazioni indigene, protezione ambientale, diritti del lavoro e lotta alla corruzione.
- Ambito di applicazione: prodotti interessati
Il Regolamento riguarda:
- Cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma naturale, legno e derivati (inclusi mobili, carta, pellet, ecc.),
- Bovini (e prodotti derivati, come carne e pelle).
Materiali di imballaggio sono soggetti al regolamento solo se venduti come prodotti a sé (non se usati per proteggere altri prodotti).
Prodotti da materiale riciclato o da rifiuti sono generalmente esclusi.
- Sistemi di Due Diligence: mantenimento e aggiornamento
Ogni operatore deve:
- Creare un sistema di due diligence documentato,
- Aggiornarlo almeno una volta l’anno,
- Conservare la documentazione per 5 anni,
- Registrare eventuali modifiche.
- Prodotti compositi: gestione della complessità
Per prodotti contenenti più commodities (es. cioccolato contenente cacao e olio di palma), l’operatore deve:
- Raccogliere dati su ogni singola commodity rilevante,
- Fornire informazioni separate per ogni origine, specie e area produttiva.
- Certificazioni e sistemi di verifica terzi
Le certificazioni (tipo FSC per il legno o RSPO per l’olio di palma):
- Possono aiutare a dimostrare la conformità,
- Non sono sufficienti da sole a sostituire la due diligence completa,
- Possono essere integrate nel sistema di verifica come elemento aggiuntivo.
Conclusione: cosa devono fare concretamente le aziende
✔️ Capire se i propri prodotti rientrano nell’EUDR,
✔️ Creare e mantenere un sistema di due diligence,
✔️ Ottenere la documentazione richiesta da fornitori,
✔️ Valutare i rischi paese per paese,
✔️ Aggiornare le pratiche annualmente,
✔️ Prepararsi a fornire prove in caso di controlli doganali o da parte delle autorità competenti.
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