EUDR

EUDR: La guida completa per le aziende al nuovo Regolamento UE sulla deforestazione

By 22 Aprile 2025No Comments

Il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti deforestation-free (EUDR) introduce obblighi molto rigorosi per gli operatori economici che immettono sul mercato UE o esportano prodotti derivati da commodities a rischio deforestazione.
Per aiutare imprese e autorità a gestire correttamente queste nuove regole, la Commissione Europea ha pubblicato a metà aprile 2025 un importante documento di orientamento che chiarisce come applicare il regolamento.

In questa guida approfondita, vedremo tutti i punti fondamentali che le aziende devono conoscere per essere conformi.

  1. Quando si applica l’EUDR: Placing, Making Available e Export

Il regolamento si applica quando:

  • Si immette per la prima volta un prodotto sul mercato UE (placing on the market);
  • Si rende disponibile un prodotto già immesso (making available on the market);
  • Si esporta un prodotto dal territorio doganale dell’Unione.

Attenzione: prodotti semplicemente stoccati o in transito non sono considerati “placed” fino al rilascio in libera pratica.

  1. Chi è l’operatore soggetto a obblighi?

È operatore chi:

  • Immette prodotti sul mercato;
  • Esporta prodotti;
  • Agisce nell’ambito di un’attività commerciale.

Importatori, produttori europei, o chi trasforma un prodotto assumendone la proprietà sono considerati operatori.
I semplici spedizionieri o agenti doganali non sono operatori se non acquisiscono diritti sui prodotti.

  1. Quando entra in vigore e i tempi di applicazione
  • Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023.
  • L’applicazione effettiva scatterà:
    • il 30 dicembre 2025 per la maggior parte delle imprese,
    • il 30 giugno 2026 per micro e piccole imprese già esistenti al 31/12/2020.

Transitorio: i prodotti immessi o prodotti prima del 29 giugno 2023 sono esclusi dagli obblighi.

  1. Due Diligence: raccolta dati, valutazione dei rischi e mitigazione

a) Quali dati devono essere raccolti?

Gli operatori devono ottenere e conservare:

  • Geolocalizzazione precisa delle aree di produzione,
  • Nome scientifico delle specie (ad esempio nel caso del legno),
  • Dati sul rispetto delle normative del Paese di produzione,
  • Informazioni su eventuali certificazioni o audit di terze parti.

b) Come valutare il rischio?

Si analizzano:

  • Tasso di deforestazione nel Paese di origine,
  • Livello di corruzione e rischi di falsificazione documentale,
  • Complessità della filiera,
  • Pratiche commerciali dei fornitori.

Se il rischio è “non trascurabile”, il prodotto non può essere commercializzato o esportato.

c) La nozione di “rischio trascurabile”

Un rischio è considerato “negligible” solo se tutte le verifiche non evidenziano problemi. Se emergono elementi di dubbio, servono misure di mitigazione.

  1. Obblighi particolari per PMI e grandi imprese
  • Grandi imprese e trader non-PMI devono condurre due diligence completa o verificare quella upstream.
  • PMI: semplificazione degli obblighi; devono garantire tracciabilità e conservare informazioni chiave (identità fornitori/clienti, codici delle dichiarazioni di due diligence).
  1. Legalità: rispetto delle leggi locali

Oltre alla deforestazione, è obbligatorio provare che il prodotto sia stato:

  • Legalmente prodotto,
  • Nel rispetto delle leggi nazionali su uso del suolo, diritti delle popolazioni indigene, protezione ambientale, diritti del lavoro e lotta alla corruzione.
  1. Ambito di applicazione: prodotti interessati

Il Regolamento riguarda:

  • Cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma naturale, legno e derivati (inclusi mobili, carta, pellet, ecc.),
  • Bovini (e prodotti derivati, come carne e pelle).

Materiali di imballaggio sono soggetti al regolamento solo se venduti come prodotti a sé (non se usati per proteggere altri prodotti).

Prodotti da materiale riciclato o da rifiuti sono generalmente esclusi.

  1. Sistemi di Due Diligence: mantenimento e aggiornamento

Ogni operatore deve:

  • Creare un sistema di due diligence documentato,
  • Aggiornarlo almeno una volta l’anno,
  • Conservare la documentazione per 5 anni,
  • Registrare eventuali modifiche.
  1. Prodotti compositi: gestione della complessità

Per prodotti contenenti più commodities (es. cioccolato contenente cacao e olio di palma), l’operatore deve:

  • Raccogliere dati su ogni singola commodity rilevante,
  • Fornire informazioni separate per ogni origine, specie e area produttiva.
  1. Certificazioni e sistemi di verifica terzi

Le certificazioni (tipo FSC per il legno o RSPO per l’olio di palma):

  • Possono aiutare a dimostrare la conformità,
  • Non sono sufficienti da sole a sostituire la due diligence completa,
  • Possono essere integrate nel sistema di verifica come elemento aggiuntivo.

Conclusione: cosa devono fare concretamente le aziende

✔️ Capire se i propri prodotti rientrano nell’EUDR,
✔️ Creare e mantenere un sistema di due diligence,
✔️ Ottenere la documentazione richiesta da fornitori,
✔️ Valutare i rischi paese per paese,
✔️ Aggiornare le pratiche annualmente,
✔️ Prepararsi a fornire prove in caso di controlli doganali o da parte delle autorità competenti.

<<<< Contattaci per un supporto sempre aggiornato!

Leave a Reply