Con Reg. del Consiglio (UE) n. 2022/1904 del 06 ottobre 2022, sono state aggiornate ed istituite, a decorrere dal 07 ottobre 2022, nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.
Se fino al settimo pacchetto le misure, pur incisive e forti avevano lo scopo di esercitare una pressione sull’economia russa, da scongiurare sia il rifornimento di beni quanto la circolazione di capitali, questo pacchetto rappresenta un vero e proprio stravolgimento del mercato.
Le nuove restrizioni, seppur molto più aggressive, coinvolgono categorie sempre più eterogenee di beni che, inibiscono di fatto la maggior parte del commercio diretto ed indiretto con la Russia.
Sulla falsa riga del VII pacchetto, le nuove restrizioni in commento si limitano alla sola Russia, modificando altresì il Reg. (UE) 2022/263, estendendo tutte le limitazioni agli oblast di Kherson e Zaporizhzhia, oltre ai già colpiti Donetsk e Luhansk.
Come per le precedenti misure, anche in questa oltre ad esserci una divisione per divieti di importazione e divieti di esportazione, i settori colpiti maggiormente continuano ad essere quelli dell’automotive, dell’aerospaziale, delle armi e dei settori energetici, con una difficoltà aggiuntiva data dall’applicazione temporale dimolti divieti.
Al fine di rendere meglio comprensibile le restrizioni, proviamo a dividere i divieti all’esportazione ed all’importazione in maniera schematica.
Export:
Per ciò che attiene all’esportazione il nuovo pacchetto ha modificato il controverso e difficile allegato VII sui beni e tecnologie suscettibili di contribuire al rafforzamento militare, della difesa e della sicurezza della Russia.
Vengono inclusi, nella lista dei beni vietati all’esportazione, oltre ad armi da fuoco portatili e strumenti di tortura, anche sostanze chimiche che possono avere impego in molti settori, dal bellico al cosmetico o alla creazione di pigmenti. Ne sono esempi tangibili le sostanze individuate doganalmente al capitolo 33 o al capitolo 38.
Sempre nel medesimo allegato VII è stata introdotta la parte B che individua le nomenclature combinate di tutti i beni vietati. Nello specifico è stata duramente colpita l’elettronica che prevede il divieto pressoché di ogni elemento elettrico.
Altro pesante intervento ha riguardato l’allegato XXIII, ampiamente ampliato, seppur tali divieti non si applicano fino all’8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. In deroga ai suddetti divieti, è possibile effettuare l’esportazione indicando, nell’apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di seguito riportati:
- Y846: Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all’art. 2 bis bis del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio, OVVERO Merci non rientranti nell’All. I (armi da fuoco) del Reg. (UE) 258/2012
- Y847: Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all’art. 3 quater p. 5bis del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio – OVVERO Merci non rientranti nell’All. XI, parte B (beni e parti necessarie per la navigazione aerea) del Reg. (UE) 833/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2022/1904
- Y848: I divieti di cui all’art. 3 quarter (1) del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all’art. 3 quater p. 5bis) OVVERO Deroghe contrattuali relative a veicoli di navigazione aerea e materiale necessario per il loro funzionamento
- Y852: I divieti di cui all’art. 3 duodecies p. 1 del Reg. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali art. 3 duodecies, comma 3bis) OVVERO Deroghe contrattuali relative a beni atti a contribuire in particolare al particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe
- X839: Autorizzazione di esportazione a norma dell’art. 3 quater, paragrafo 6 bis, del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio OVVERO Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica
- X834 Autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 3 duodecies p. 5 del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio OVVERO Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per impianti nucleari civili, applicazioni mediche e ricerca e sviluppo
Import
Questo pacchetto per la quale dovremmo prenderci la giusta confidenza ha colpito pesantemente le importazioni in Europa proprio per non consentire alla Russia di avere benefici economici generati dalla produzione e vendita dei loro prodotti agli Stati membri.
Sono stati infatti ampliati l’elenco dei prodotti siderurgici ricompresi dell’allegato XVII quasi totalizzando completamente le categorie merceologiche ricomprese sotto i capitoli 72 e 73 della tariffa doganale comune.
Anche tale allegato è diviso in due macro parti:
– Parte A che riporta l’elenco dei beni già sanzionati dai precedenti pacchetti, tutt’ora in vigore
– Parte B riporta, le nuove restrizioni. Tale elenco è molto esteso perché riprende meramente le prime 4 cifre del sistema armonizzato, estendendo così implicitamente, le restrizioni a tutti i prodotti rientranti nelle sottocategorie di quelle voci doganali.
È opportuno precisare che per i prodotti elencati nella parte B, purché non ricompresi nella parte A, le restrizioni non si applicano fino all’8 gennaio 2023, laddove i contratti di acquisto sono stati conclusi prima del 7 ottobre 2022 oppure laddove siano presenti dei contingenti.
Pertanto:
Beni elencati nell’allegato XVII non ricompresi nella parte A: sono di vietata importazione dal 9 gennaio 2023;
Beni classificato alla HS 7207 11: vietata l’importazione al superamento del contingente, N. ordine 09.8259 così rappresentati:
- 487.202 tonnellate metriche tra il 7/10/22 – 30/09/2023
- 85.260 tonnellate metriche tra il 1/10/23 – 31/12/2023
- 48.720 tonnellate metriche tra il 1/01/24 – 31/03/2024
Come di consueto, gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d’ordine dei contingenti in questione che, come cennato, saranno gestiti, ai sensi degli artt. da 49 a 54 del Reg. UE 2015/2447, dai competenti Servizi della Commissione, i quali provvederanno ad assegnare proporzionalmente le quote richieste, in base al noto criterio “primo arrivato, primo servito”, prendendo a riferimento la data di accettazione delle dichiarazioni doganali della specie (ricevute da tutti i paesi UE).
Per quanto d’interesse degli operatori, è necessario indicare nella casella di testo libero della dichiarazione doganale, a seconda del prodotto, uno dei seguenti certificati:
-
- Codice merce NC 7207 12 10: Certificato K025 “Contingente tariffario – numero d’ordine 09.8258 richiesto e non esaurito”;.
- Codice merce NC 7207 11: Certificato K022 “Contingente tariffario – numero d’ordine 09.8259 richiesto e non esaurito”.
In mancanza di uno dei suddetti certificati la dichiarazione è rifiutata. Poiché, ad esaurimento dei contingenti, l’importazione delle merci non è consentita, gli Uffici locali competenti non autorizzeranno lo svincolo della merce in questione fino alla notifica ufficiale dell’eventuale assegnazione della quota contingentale, anche parziale rispetto al quantitativo richiesto, da parte della Commissione europea.
- Beni classificato alla HS 7207 12 10: vietata l’importazione al superamento del contingente N. ordine 09.8258 così rappresentati:
– 3.747.905 tonnellate metriche tra il 7/10/22 – 30/09/2023
– 3.747.905 tonnellate metriche tra il 1/10/23 – 30/09/2024
A partire dal 30 settembre 2023 sarà poi vietata l’importazione degli stessi prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII se ottenuti in Paesi terzi, sempre a partire da prodotti riportati nell’Allegato XVII medesimo se di origine russa o esportati dalla Russia:
- Prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari dalla russia (escluse le vici sotto contingente) è vietata l’importazione a partire dal 30/09/2023
- Per i prodotti di cui alla voce 7207 11 è vietata l’importazione a partire dal 01/04/2024
- Per i prodotti di cui alla voce 7207 12 10 è vietata l’importazione a partire dal 01/10/2024
Purtroppo, come ricordato in precedenza, le limitazioni e i divieti non colpiscono solo il settore siderurgico ma sono inclusi altri settori che generano forti introiti per la Russia come ad esempio i legnami, il settore cartario, i macchinari, i prodotti chimici, plastica e prodotti cosmetici e molti altri, ricompresi nel regolamento secondo la divisione in parte A e parte B come sopra rappresentata.
Anche in questo caso, le misure sono sospese fino all’8 gennaio 2023, per i beni già oggetto di contratto concluso prima del 7 ottobre 2022.
Anche l’ADM ha cercato di fare chiarezza con la pubblicazione di una nota specifica, ma va da sé che le aziende dovrebbero ridefinire delle strategie di approvvigionamento che tenga conto a lungo termine delle restrizioni sopra esposte.
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