Con la Circolare n. 38 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene su un tema che, fino a poco tempo fa, restava in una zona grigia del diritto doganale: il ravvedimento operoso applicato alle violazioni doganali
Non è una circolare “di rottura”, né introduce nuovi obblighi. Il suo valore sta altrove: rende finalmente comprensibile e praticabile uno strumento che il legislatore aveva già previsto, ma che mancava di istruzioni operative chiare. In altre parole, spiega come si fa, davvero, a ravvedersi in dogana.
Con il D.lgs. 141/2024, il sistema sanzionatorio doganale è stato ricondotto, per quanto compatibile, all’impianto del diritto tributario generale. Questo ha significato, almeno sul piano teorico, l’apertura anche in dogana a istituti come il ravvedimento operoso.
Nella pratica quotidiana, però, restavano molti dubbi: se fosse possibile ravvedersi su una dichiarazione doganale, quando farlo, come pagare la sanzione ridotta, se fosse necessario un pagamento unico o se fossero ammessi versamenti successivi. La Circolare n. 38/2025 nasce proprio per dare una risposta ordinata a queste domande, evitando interpretazioni difformi tra uffici e incertezze per gli operatori.
Uno dei passaggi più importanti della circolare riguarda la natura stessa del ravvedimento operoso. L’Agenzia chiarisce che si tratta di un atto spontaneo del contribuente, che non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio doganale.
Questo significa che l’operatore, una volta individuato l’errore, può decidere autonomamente di regolarizzare la propria posizione, correggendo la dichiarazione e pagando quanto dovuto. Il ruolo dell’Amministrazione interviene solo successivamente, nella fase di controllo, per verificare che gli importi versati siano corretti. La responsabilità dell’operazione, quindi, resta interamente in capo al contribuente.
Un altro chiarimento fondamentale riguarda le modalità di pagamento. La circolare conferma che il ravvedimento non deve necessariamente avvenire in un’unica soluzione. Tributo, interessi e sanzione possono essere versati anche in momenti diversi.
Questa flessibilità, però, non è priva di regole. Il pagamento del tributo deve avvenire per primo, perché da esso dipende il calcolo degli interessi. La sanzione ridotta può essere versata successivamente, ma è proprio questo pagamento a segnare il momento in cui il ravvedimento si considera perfezionato. La misura della sanzione dipende quindi dalla data in cui viene effettivamente pagata, non da quando è stato saldato il tributo.
A partire dal 1° gennaio 2026, la circolare introduce una modalità operativa univoca per il pagamento della sanzione ridotta in dogana. La sanzione deve essere indicata in dichiarazione e suddivisa in due parti uguali, utilizzando esclusivamente i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo.
Questa modalità si applica sia nei casi di dichiarazione infedele, attraverso una dichiarazione di rettifica, sia nei casi di dichiarazione omessa, tramite presentazione tardiva. Vale anche quando il pagamento della sanzione avviene successivamente rispetto al tributo, tramite bonifico, pagoPA o altri strumenti ammessi. La standardizzazione dei codici non è un dettaglio formale: l’utilizzo di codici errati può compromettere la validità del ravvedimento.
La circolare richiama anche le regole per il calcolo degli interessi di mora, che continuano a seguire criteri diversi a seconda della natura dei diritti dovuti. Per i diritti di confine si applica il tasso BCE maggiorato di due punti percentuali, mentre per gli altri diritti trova applicazione il tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
È un passaggio che merita attenzione, perché un errore nel calcolo degli interessi può comportare che il ravvedimento venga considerato incompleto, con la conseguenza di riaprire il fronte sanzionatorio.
Una volta completato il ravvedimento, il contribuente deve darne comunicazione all’Ufficio doganale competente tramite PEC, utilizzando il modello allegato alla circolare. Solo dopo questa comunicazione l’Ufficio procede ai controlli successivi e conferma l’esito dell’operazione.
In caso di pagamenti mancanti o errati, l’Amministrazione potrà avviare le ordinarie attività di accertamento e contestazione. Anche questo passaggio conferma che il ravvedimento è uno strumento efficace, ma richiede precisione.
Letta insieme alle recenti modifiche in materia di confisca e al nuovo impianto sanzionatorio doganale, la Circolare n. 38/2025 si inserisce in un disegno coerente. L’errore non viene più trattato automaticamente come frode, ma come una situazione che può essere gestita attraverso regolarizzazione e responsabilizzazione.
Questo non significa alleggerire i controlli, ma rendere il sistema più razionale e proporzionato, premiando chi intercetta l’errore e interviene tempestivamente.
Il ravvedimento operoso in dogana oggi non è più solo un principio astratto, ma uno strumento concreto. Può essere utilizzato, ma solo se gestito con attenzione, competenza e una visione complessiva delle conseguenze fiscali e doganali.
È una possibilità che va conosciuta e governata, perché la differenza tra una regolarizzazione efficace e un problema che si trascina nel tempo sta spesso tutta nei dettagli.