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XIX Pacchetto di sanzioni UE contro la Russia: un nuovo livello di restrizioni economiche e operative

By 29 Ottobre 2025No Comments

Il 23 ottobre 2025, l’Unione Europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando in modo significativo l’ambito delle restrizioni economiche, finanziarie e commerciali.
L’obiettivo è rafforzare la pressione sul complesso militare-industriale russo e contrastare i meccanismi di elusione delle sanzioni attraverso Paesi terzi.

Il pacchetto, formalizzato nei Regolamenti (UE) 2025/2033, 2025/2037 e 2025/2041, modifica rispettivamente i Regolamenti (UE) n. 833/2014, 269/2014 e 765/2006, incidendo su un ampio spettro di ambiti: esportazioni, servizi, operazioni finanziarie e logistica internazionale.

Il Regolamento (UE) 2025/2033 amplia le restrizioni su beni e tecnologie a duplice uso e su prodotti che possono contribuire al potenziamento militare russo.
Sono state aggiunte 45 nuove entità all’Allegato IV della Decisione 2014/512/PESC, tra cui aziende con sede in Russia, Hong Kong, India e Thailandia, coinvolte indirettamente nella fornitura di macchine utensili CNC, componenti microelettronici e UAV.

Sono inoltre stati aggiornati diversi allegati tecnici:

  • Allegato VII: esteso ai componenti elettronici (induttori SMD), articoli tattici e di mimetizzazione, oltre a precursori chimici per propellenti come toluene diisocianato, MDI, isoforone diisocianato, xilidina, HTPE, HTCE, metiltriclorosilano ed EDTA.
  • Parte B dell’Allegato VII: introdotta una nuova sezione sui metalli, in particolare sul molibdeno e le sue leghe con oltre il 90% in peso.
  • Strumenti ottici (tabella 3): inclusi i telemetri (NC 90151000) e altri strumenti ottici e termici.

L’Allegato XXIII è stato notevolmente ampliato, includendo ora una vasta gamma di beni industriali e materiali di base, dai minerali ai prodotti chimici, fino a metalli, macchinari, apparecchiature elettriche e veicoli.
È stato inoltre introdotto l’Allegato XXIII octies, che specifica i nuovi codici NC soggetti a restrizione, con deroghe temporanee fino al 25 gennaio 2026 (e fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 690919).

Il Regolamento (UE) 2025/2037 aggiorna il quadro delle misure individuali, introducendo definizioni esplicite di “proprietà” e “controllo” per uniformare l’applicazione delle sanzioni:

  • Proprietà: possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà o di una partecipazione di maggioranza;
  • Controllo: potere di nominare la maggioranza degli organi direttivi, gestione unificata o pubblicazione di conti consolidati.

Sono state inoltre introdotte nuove categorie di designazione per persone ed entità coinvolte in violazioni dei diritti umani e azioni contro la popolazione ucraina, come deportazioni o programmi di assimilazione forzata dei minori.
Il testo estende anche le deroghe sui pagamenti assicurativi e chiarisce i meccanismi di congelamento dei fondi.

Il Regolamento (UE) 2025/2041 rafforza le restrizioni anche nei confronti della Bielorussia, includendo nell’Allegato V bis componenti militari e industriali avanzati – dagli induttori SMD ai precursori chimici per propellenti – e metalli critici come molibdeno, tantalio, renio, niobio, gallio, indio, vanadio e germanio. Aggiornato anche l’Allegato XVIII, che sostituisce integralmente l’elenco dei beni industriali soggetti a divieto.

Nel settore energetico, l’Unione introduce un divieto di importazione del gas naturale liquefatto (GNL) russo a partire dal 25 aprile 2026, con deroga per i contratti esistenti fino al 1° gennaio 2027.
È inoltre vietata qualsiasi assistenza tecnica o finanziaria collegata.

Dal 25 novembre 2025, il divieto si estende anche ai servizi avanzati:

  • servizi spaziali commerciali,
  • intelligenza artificiale e calcolo quantistico,
  • consulenza ingegneristica, tecnica e scientifica (CPC 867).
    Dal 1° gennaio 2026, vietata anche la prestazione di servizi turistici in Russia (CPC 7471 e 7472).

Sul fronte finanziario, le misure vietano agli operatori dell’UE di collegarsi ai sistemi della Banca Centrale Russa (come Mir e SBP) e di utilizzare il sistema SPFS o equivalenti.
Le restrizioni si estendono ai servizi di cripto-attività, con un divieto di emissione e scambio di strumenti digitali destinati a cittadini o entità russe.

Nel settore marittimo e dei trasporti, oltre 100 navi sono state designate per attività legate al trasporto di petrolio russo o per pratiche elusive. È vietato fornire riassicurazioni per navi o aeromobili russi per i cinque anni successivi alla vendita o al leasing.
Le misure si estendono anche ai porti di Paesi terzi utilizzati per l’elusione delle restrizioni o per il trasferimento di tecnologia militare.

Sul piano operativo, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per il disinvestimento ordinato delle imprese europee presenti in Russia, per consentire la chiusura delle attività in condizioni di maggiore tutela e ridurre l’esposizione ai rischi derivanti dalle contromisure legislative russe.

Con il XIX pacchetto di sanzioni, la complessità normativa raggiunge un nuovo livello.
Gli operatori economici, doganali e finanziari sono chiamati a verificare attentamente la conformità delle proprie attività, con particolare riguardo:

  • agli allegati aggiornati,
  • ai codici NC coinvolti,
  • alle deroghe temporanee,
  • e ai nuovi obblighi di autorizzazione preventiva.

La corretta interpretazione e applicazione di queste disposizioni è oggi più che mai essenziale per evitare violazioni, preservare la continuità operativa e proteggere gli interessi aziendali in un contesto geopolitico caratterizzato da rapide evoluzioni e rischi crescenti.

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