Il 23 ottobre 2025, l’Unione Europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando in modo significativo l’ambito delle restrizioni economiche, finanziarie e commerciali.
L’obiettivo è rafforzare la pressione sul complesso militare-industriale russo e contrastare i meccanismi di elusione delle sanzioni attraverso Paesi terzi.
Il pacchetto, formalizzato nei Regolamenti (UE) 2025/2033, 2025/2037 e 2025/2041, modifica rispettivamente i Regolamenti (UE) n. 833/2014, 269/2014 e 765/2006, incidendo su un ampio spettro di ambiti: esportazioni, servizi, operazioni finanziarie e logistica internazionale.
Il Regolamento (UE) 2025/2033 amplia le restrizioni su beni e tecnologie a duplice uso e su prodotti che possono contribuire al potenziamento militare russo.
Sono state aggiunte 45 nuove entità all’Allegato IV della Decisione 2014/512/PESC, tra cui aziende con sede in Russia, Hong Kong, India e Thailandia, coinvolte indirettamente nella fornitura di macchine utensili CNC, componenti microelettronici e UAV.
Sono inoltre stati aggiornati diversi allegati tecnici:
- Allegato VII: esteso ai componenti elettronici (induttori SMD), articoli tattici e di mimetizzazione, oltre a precursori chimici per propellenti come toluene diisocianato, MDI, isoforone diisocianato, xilidina, HTPE, HTCE, metiltriclorosilano ed EDTA.
- Parte B dell’Allegato VII: introdotta una nuova sezione sui metalli, in particolare sul molibdeno e le sue leghe con oltre il 90% in peso.
- Strumenti ottici (tabella 3): inclusi i telemetri (NC 90151000) e altri strumenti ottici e termici.
L’Allegato XXIII è stato notevolmente ampliato, includendo ora una vasta gamma di beni industriali e materiali di base, dai minerali ai prodotti chimici, fino a metalli, macchinari, apparecchiature elettriche e veicoli.
È stato inoltre introdotto l’Allegato XXIII octies, che specifica i nuovi codici NC soggetti a restrizione, con deroghe temporanee fino al 25 gennaio 2026 (e fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 690919).
Il Regolamento (UE) 2025/2037 aggiorna il quadro delle misure individuali, introducendo definizioni esplicite di “proprietà” e “controllo” per uniformare l’applicazione delle sanzioni:
- Proprietà: possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà o di una partecipazione di maggioranza;
- Controllo: potere di nominare la maggioranza degli organi direttivi, gestione unificata o pubblicazione di conti consolidati.
Sono state inoltre introdotte nuove categorie di designazione per persone ed entità coinvolte in violazioni dei diritti umani e azioni contro la popolazione ucraina, come deportazioni o programmi di assimilazione forzata dei minori.
Il testo estende anche le deroghe sui pagamenti assicurativi e chiarisce i meccanismi di congelamento dei fondi.
Il Regolamento (UE) 2025/2041 rafforza le restrizioni anche nei confronti della Bielorussia, includendo nell’Allegato V bis componenti militari e industriali avanzati – dagli induttori SMD ai precursori chimici per propellenti – e metalli critici come molibdeno, tantalio, renio, niobio, gallio, indio, vanadio e germanio. Aggiornato anche l’Allegato XVIII, che sostituisce integralmente l’elenco dei beni industriali soggetti a divieto.
Nel settore energetico, l’Unione introduce un divieto di importazione del gas naturale liquefatto (GNL) russo a partire dal 25 aprile 2026, con deroga per i contratti esistenti fino al 1° gennaio 2027.
È inoltre vietata qualsiasi assistenza tecnica o finanziaria collegata.
Dal 25 novembre 2025, il divieto si estende anche ai servizi avanzati:
- servizi spaziali commerciali,
- intelligenza artificiale e calcolo quantistico,
- consulenza ingegneristica, tecnica e scientifica (CPC 867).
Dal 1° gennaio 2026, vietata anche la prestazione di servizi turistici in Russia (CPC 7471 e 7472).
Sul fronte finanziario, le misure vietano agli operatori dell’UE di collegarsi ai sistemi della Banca Centrale Russa (come Mir e SBP) e di utilizzare il sistema SPFS o equivalenti.
Le restrizioni si estendono ai servizi di cripto-attività, con un divieto di emissione e scambio di strumenti digitali destinati a cittadini o entità russe.
Nel settore marittimo e dei trasporti, oltre 100 navi sono state designate per attività legate al trasporto di petrolio russo o per pratiche elusive. È vietato fornire riassicurazioni per navi o aeromobili russi per i cinque anni successivi alla vendita o al leasing.
Le misure si estendono anche ai porti di Paesi terzi utilizzati per l’elusione delle restrizioni o per il trasferimento di tecnologia militare.
Sul piano operativo, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per il disinvestimento ordinato delle imprese europee presenti in Russia, per consentire la chiusura delle attività in condizioni di maggiore tutela e ridurre l’esposizione ai rischi derivanti dalle contromisure legislative russe.
Con il XIX pacchetto di sanzioni, la complessità normativa raggiunge un nuovo livello.
Gli operatori economici, doganali e finanziari sono chiamati a verificare attentamente la conformità delle proprie attività, con particolare riguardo:
- agli allegati aggiornati,
- ai codici NC coinvolti,
- alle deroghe temporanee,
- e ai nuovi obblighi di autorizzazione preventiva.
La corretta interpretazione e applicazione di queste disposizioni è oggi più che mai essenziale per evitare violazioni, preservare la continuità operativa e proteggere gli interessi aziendali in un contesto geopolitico caratterizzato da rapide evoluzioni e rischi crescenti.