Il 20 maggio 2025, l’Unione Europea ha adottato il XVII pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, ampliando il regime restrittivo in risposta all’aggressione in Ucraina, alla repressione interna e alle attività destabilizzanti all’estero. Con i Regolamenti (UE) 2025/932 e 2025/933, vengono modificati i regolamenti base n. 833/2014 e n. 269/2014, rispettivamente in materia di restrizioni economiche e congelamento dei beni.
Contestualmente, sono stati pubblicati anche i Regolamenti (UE) 2025/958, 2025/964 e 2025/965, che aggiornano altri regimi sanzionatori specifici.
Nuove misure soggettive: designazioni su larga scala
Il nuovo pacchetto prevede:
- 17 persone fisiche e 58 entità aggiunte all’allegato I del Reg. 269/2014 (congelamento fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche).
- Oltre alle entità russe, sono state incluse aziende e individui provenienti da Cina, Hong Kong, Ucraina, Emirati, Turchia, Israele e Bielorussia, segnalando un chiaro intento anti-elusivo.
Tra i nomi di rilievo:
- Vyaznikov, direttore dell’Istituto “Elektron”, già nella Entity List USA;
- Nikolayev, imprenditore russo con interessi in Europa, anche nel settore vitivinicolo italiano;
- Diverse società connesse al conglomerato statale russo Rostec.
Misure settoriali: restrizioni merceologiche e “flotta ombra”
Il Reg. 2025/932 aggiorna due allegati chiave del Reg. 833/2014:
Allegato IV
Introduce 31 nuove entità a cui è vietata la vendita o l’esportazione di beni a duplice uso e beni “quasi duali” (elenco dell’Allegato VII).
In evidenza:
- 18 entità russe,
- 5 turche,
- 3 vietnamite,
- 2 emiratine,
- 1 serba e 1 uzbeka.
🔹 Allegato XLII
Vietato l’accesso a porti e chiuse UE per 189 nuove navi, sospettate di far parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni sul petrolio. Aggiornate anche le informazioni relative a 15 navi già elencate.
Focus sui beni quasi duali: nuove voci e chiarimenti
L’allegato VII è stato aggiornato per includere nuove materie prime e componenti industriali, tra cui:
- Boro, clorati, polveri di alluminio e magnesio, cuscinetti, componenti per macchine utensili, strumenti di misura.
- I beni già listati nell’allegato XXIII ora sono soggetti a maggiori restrizioni, tra cui il divieto di transito via Russia.
È inoltre stata prorogata fino al 28 giugno 2026 l’esenzione relativa al petrolio del progetto Sakhalin-2 destinato al Giappone, prevista dall’art. 3 quindecies del Reg. 833/2014.
Nuove misure per repressione interna e destabilizzazione esterna
Reg. 2025/958
Aggiunge 28 nuovi individui all’allegato IV del Reg. 2024/1485 (misure restrittive contro la repressione interna in Russia).
Reg. 2025/964 e 2025/965
Modificano il Reg. 2024/2642 (attività destabilizzanti russe):
- Vietate operazioni su beni strategici (navi, immobili, porti, infrastrutture digitali),
- Vietate operazioni con banche estere elencate (allegato IV, attualmente vuoto),
- Vietata la diffusione o assistenza alla diffusione di contenuti mediatici delle entità elencate (allegato V, anch’esso vuoto),
- 21 nuove persone fisiche e 6 entità sono state soggette a congelamento fondi, tra cui soggetti non russi: britannici, moldavi, camerunensi, togolesi.
Cosa cambia per le imprese?
- Necessità di aggiornare i sistemi di screening sanzioni e i controlli dual use,
- Attenzione a transazioni con controparti in Emirati, Turchia, Cina e altri paesi terzi,
- Verifica puntuale di spedizioni contenenti beni “quasi duali”, anche in transito.
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