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Astici e aragoste dagli Stati Uniti: l’Unione europea proroga l’azzeramento dei dazi fino al 2030

By 2 Luglio 2026No Comments

Quando si parla di dazi doganali, l’attenzione è spesso rivolta all’introduzione di nuovi oneri o all’inasprimento delle misure commerciali. Più raramente si osserva il fenomeno opposto: l’eliminazione dei dazi quale strumento di politica commerciale volto a favorire gli scambi internazionali.

È proprio questo l’obiettivo perseguito dal Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 giugno 2026, con il quale viene confermata la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di alcune tipologie di astici e aragoste originarie degli Stati Uniti. La misura, applicabile dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2030, rappresenta la prosecuzione di un percorso di cooperazione commerciale avviato tra l’Unione europea e gli Stati Uniti e mira a garantire continuità alle agevolazioni già previste dal precedente Regolamento (UE) 2020/2131.

A differenza delle sospensioni autonome dei dazi o dei contingenti tariffari, il Regolamento (UE) 2026/1461 non nasce dall’esigenza di sostenere l’industria europea attraverso l’approvvigionamento di materie prime non disponibili sul mercato unionale. La misura trova invece origine nel dialogo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti. Nei considerando del Regolamento viene ricordato come le relazioni economiche tra le due economie rappresentino uno dei più importanti rapporti commerciali a livello mondiale, con scambi bilaterali superiori a 1.600 miliardi di euro nel 2024 e investimenti reciproci pari a circa 5.300 miliardi di euro. In questo contesto si inserisce la dichiarazione comune sottoscritta nel 2025, con la quale le parti hanno confermato la volontà di rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali reciproche.

L’eliminazione dei dazi sugli astici statunitensi costituisce quindi una misura di politica commerciale adottata nell’ambito di un equilibrio negoziale più ampio.

Il regolamento individua in maniera puntuale le merci interessate dal beneficio, richiamando i codici della nomenclatura combinata riportati nell’allegato.

Rientrano nel campo di applicazione:

  • aragoste congelate;
  • astici vivi;
  • astici congelati, interi o sgusciati;
  • astici preparati o conservati.

L’inclusione degli astici preparati o conservati, classificati al codice NC 1605 30 90, rappresenta una delle novità introdotte rispetto alla disciplina precedente e amplia il novero delle merci che possono beneficiare dell’aliquota pari allo 0%.

Non si tratta di un’esenzione definitiva

È importante evidenziare che il regolamento non introduce un’esenzione permanente. La non applicazione dei dazi è strettamente collegata al mantenimento degli impegni assunti dagli Stati Uniti nell’ambito della dichiarazione comune. Per questo motivo il legislatore europeo attribuisce alla Commissione il potere di sospendere, in tutto o in parte, il beneficio qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni assunti, compromettano gli obiettivi dell’accordo oppure intervengano cambiamenti oggettivi nelle condizioni che hanno giustificato l’adozione della misura. Ciò conferma la natura eminentemente politica del provvedimento, il cui mantenimento è subordinato all’equilibrio delle relazioni commerciali tra le due parti.

Uno degli aspetti più interessanti per gli operatori riguarda la disciplina transitoria. Il Regolamento prevede infatti l’applicazione retroattiva della misura a decorrere dal 1° agosto 2025, pur essendo stato pubblicato soltanto il 30 giugno 2026. Gli importatori che abbiano versato dazi sulle merci interessate nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 30 giugno 2026 possono presentare domanda di rimborso alle autorità doganali competenti per recuperare quanto pagato in eccedenza rispetto al nuovo regime tariffario. Si tratta di una previsione di particolare rilievo pratico, che richiede agli operatori di verificare le dichiarazioni doganali presentate nel periodo interessato per valutare l’eventuale recupero delle somme versate.

Il Regolamento (UE) 2026/1461 dimostra come la tariffa doganale non rappresenti soltanto uno strumento fiscale, ma costituisca uno dei principali strumenti attraverso cui l’Unione europea gestisce le proprie relazioni economiche internazionali. La possibilità di introdurre, prorogare o sospendere misure tariffarie in funzione dell’evoluzione dei rapporti commerciali consente infatti di utilizzare il dazio come leva negoziale, favorendo accordi che producono effetti concreti sia per gli operatori economici sia per i consumatori.

Le imprese che importano prodotti della pesca dagli Stati Uniti dovrebbero verificare se le merci importate rientrino tra quelle individuate dal Regolamento. Particolare attenzione merita la verifica delle operazioni effettuate tra il 1° agosto 2025 e il 30 giugno 2026, periodo per il quale potrebbe essere possibile richiedere il rimborso dei dazi corrisposti. L’analisi della classificazione doganale e della documentazione relativa all’origine delle merci assume quindi un ruolo determinante per beneficiare correttamente del nuovo regime.

Pur riguardando una categoria merceologica specifica, il Regolamento (UE) 2026/1461 rappresenta un esempio significativo di come la politica commerciale dell’Unione europea utilizzi gli strumenti tariffari per consolidare le relazioni economiche internazionali. Per gli operatori del settore ittico e alimentare il provvedimento offre continuità ad un regime agevolativo già conosciuto, introducendo al contempo un’importante opportunità di recupero dei dazi eventualmente versati nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore.

Le agevolazioni previste dalla normativa unionale, così come le misure introdotte nell’ambito degli accordi commerciali internazionali, possono incidere in modo significativo sul costo delle importazioni. Una verifica preventiva della classificazione doganale, dell’origine delle merci e del corretto trattamento tariffario consente non solo di beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa, ma anche di individuare eventuali diritti al rimborso dei dazi già corrisposti.

 C-Trade assiste imprese e operatori del commercio internazionale nell’analisi della normativa doganale, nella gestione delle misure tariffarie e nelle procedure di rimborso dei diritti doganali, offrendo un supporto tecnico qualificato per garantire la corretta applicazione delle disposizioni dell’Unione europea.

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