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Frodi IVA transfrontaliere

By 3 Agosto 2026No Comments

Per anni le frodi IVA transfrontaliere hanno sfruttato un limite strutturale del sistema europeo dei controlli: le informazioni esistevano, ma erano distribuite tra amministrazioni diverse, Stati membri differenti e banche dati che comunicavano solo parzialmente tra loro.

La dichiarazione doganale era disponibile presso l’autorità doganale dello Stato di importazione. La cessione intracomunitaria risultava nelle comunicazioni IVA di un altro Paese. I pagamenti transitavano attraverso circuiti finanziari differenti. Eurofisc analizzava le operazioni sospette, mentre la Procura europea (EPPO) e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovevano ricostruire il quadro richiedendo informazioni alle singole amministrazioni nazionali.

Il problema non era la mancanza di dati.

Il problema era che quei dati non dialogavano tra loro con la rapidità necessaria per contrastare schemi fraudolenti sempre più complessi.

È proprio su questo punto che interviene il Regolamento (UE) 2026/1743, destinato a modificare il Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA.

L’obiettivo non è introdurre nuovi obblighi dichiarativi per le imprese, ma consentire alle autorità europee di leggere in modo unitario informazioni che oggi sono già disponibili, trasformando una pluralità di archivi separati in un vero patrimonio informativo condiviso.

Le nuove disposizioni diventeranno applicabili, nella loro parte principale, dal 17 agosto 2027, mentre l’accesso centralizzato al VIES seguirà una tempistica successiva, fissata al 1° luglio 2030, per consentire l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche europee.

Il regolamento segna un passaggio importante nell’evoluzione del sistema europeo.

Fino ad oggi la cooperazione amministrativa aveva consentito agli Stati membri di scambiarsi informazioni utili per il contrasto delle frodi IVA. Strumenti come VIES, Eurofisc e, più recentemente, CESOP, hanno rappresentato un notevole passo avanti nella capacità di individuare operazioni anomale.

Tuttavia, EPPO e OLAF non disponevano di un accesso diretto e coordinato a tali informazioni.

Questo significava che ogni indagine richiedeva il coinvolgimento delle autorità fiscali nazionali, con inevitabili rallentamenti e con il rischio che le informazioni raccolte da un singolo Stato non fossero sufficienti per ricostruire l’intero schema fraudolento.

Il nuovo regolamento modifica radicalmente questo approccio.

EPPO e OLAF potranno accedere, attraverso un punto unico di consultazione, a una parte significativa delle informazioni presenti nelle banche dati europee, effettuando ricerche mirate nell’ambito di specifiche indagini.

Parallelamente, Eurofisc non si limiterà più a condividere dati tra amministrazioni fiscali nazionali, ma dovrà trasmettere direttamente a EPPO e a OLAF le analisi relative ai sistemi fraudolenti individuati quando questi rientrano nelle rispettive competenze.

Non siamo quindi di fronte a un semplice ampliamento dell’accesso alle informazioni.

Assistiamo alla nascita di un sistema investigativo europeo molto più integrato.

L’aspetto di maggiore interesse per gli operatori economici riguarda il patrimonio informativo che potrà essere incrociato.

Il regolamento richiama espressamente i numeri di identificazione IVA, le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie, i dati delle importazioni effettuate attraverso il regime speciale per le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi, le importazioni effettuate con i regimi doganali 42 e 63 e le informazioni sui pagamenti transfrontalieri raccolte nel sistema CESOP.

A questi dati si aggiungono le elaborazioni effettuate da Eurofisc sui possibili sistemi fraudolenti.

Il risultato è evidente.

Una singola operazione commerciale potrà essere analizzata contemporaneamente attraverso la dichiarazione doganale, il numero IVA utilizzato, la successiva cessione intracomunitaria, i pagamenti effettuati, la movimentazione della merce e le informazioni investigative già disponibili presso gli organismi europei.

Il controllo non sarà più documentale.

Diventerà relazionale.

L’obiettivo non sarà verificare un singolo documento, ma comprendere se tutti i dati disponibili descrivono la stessa operazione economica.

Il focus sui regimi doganali 42 e 63

Non sorprende che il regolamento richiami espressamente i regimi doganali 42 e 63.

Il regime 42 consente l’importazione in esenzione IVA quando la merce è destinata a essere immediatamente trasferita verso un altro Stato membro nell’ambito di una successiva cessione intracomunitaria.

Il regime 63 opera secondo una logica analoga nelle ipotesi previste dalla normativa unionale.

Si tratta di strumenti perfettamente leciti e indispensabili per la fluidità degli scambi europei.

Proprio per questo, però, sono stati spesso utilizzati anche all’interno di sofisticati schemi fraudolenti.

Nelle frodi più complesse, infatti, la dichiarazione doganale viene presentata in uno Stato membro, il numero IVA appartiene a un soggetto stabilito in un altro Paese, la merce è destinata a un terzo Stato dell’Unione e i pagamenti transitano attraverso operatori ancora diversi.

La frammentazione delle informazioni rappresentava fino ad oggi uno dei principali ostacoli alle indagini.

Con il nuovo sistema, la ricostruzione dell’intera catena diventerà molto più rapida.

Dal punto di vista operativo il regolamento non introduce nuovi adempimenti.

Le imprese non dovranno trasmettere nuove dichiarazioni né modificare le modalità di compilazione delle operazioni IVA o doganali.

Questo, tuttavia, non significa che nulla cambierà.

Anzi.

Il cambiamento è probabilmente più profondo proprio perché riguarda l’utilizzo dei dati già esistenti.

Una discrepanza tra dichiarazione doganale, fattura commerciale, identificazione IVA, prove di trasporto, elenchi riepilogativi, scritture contabili e flussi finanziari potrà emergere con una rapidità molto maggiore rispetto al passato.

In altre parole, il controllo si sposta dalla correttezza formale del singolo documento alla coerenza complessiva dell’operazione.

È una differenza sostanziale.

Per anni molte aziende hanno costruito la propria compliance verificando separatamente gli adempimenti doganali, quelli fiscali, quelli contabili e quelli logistici.

Oggi questo approccio rischia di non essere più sufficiente.

Il vero messaggio del Regolamento (UE) 2026/1743 va oltre la cooperazione tra EPPO, OLAF ed Eurofisc.

Il regolamento fotografa un’evoluzione ormai evidente: Dogane, IVA e flussi finanziari stanno progressivamente convergendo verso un unico sistema di controllo.

Di conseguenza, anche l’organizzazione aziendale dovrà evolversi.

Non è più pensabile che la dichiarazione doganale venga gestita esclusivamente dall’ufficio import-export, la cessione intracomunitaria dall’amministrazione, i pagamenti dalla tesoreria e la documentazione di trasporto dalla logistica senza un reale coordinamento.

Quando l’Amministrazione è in grado di leggere tutte queste informazioni come parti della stessa operazione, anche l’impresa deve essere in grado di ricostruire immediatamente l’intero flusso.

È questo il nuovo significato della compliance.

Non la semplice correttezza del singolo documento.

Ma la perfetta coerenza dell’intera operazione commerciale.

Le nuove regole sugli accessi: investigazioni sì, controlli indiscriminati no

L’ampliamento dei poteri investigativi non significa, tuttavia, libertà assoluta di consultazione.

Il legislatore europeo ha previsto garanzie precise.

Gli accessi dovranno essere limitati a casi specifici, effettuati esclusivamente da personale autorizzato, collegati a un procedimento determinato e registrati attraverso sistemi di audit in grado di identificare l’utente, la data, l’ora e le finalità della consultazione.

Per EPPO l’accesso sarà riservato ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato.

Per OLAF sarà consentito esclusivamente nell’ambito di indagini amministrative relative a sospette frodi che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione.

L’obiettivo è coniugare l’efficacia investigativa con la tutela dei dati e con il principio di proporzionalità.

Il Regolamento (UE) 2026/1743 non cambia soltanto le modalità di cooperazione tra le autorità europee. Cambia il modo in cui dovrà essere concepita la compliance aziendale. Le imprese continueranno a trasmettere gli stessi dati, ma quei dati saranno letti insieme.

E quando dichiarazioni doganali, identificazioni IVA, cessioni intracomunitarie, pagamenti, trasporti e informazioni investigative entreranno nello stesso ecosistema digitale, non sarà più sufficiente che ogni funzione aziendale abbia svolto correttamente il proprio compito.

Sarà necessario che tutte le informazioni siano perfettamente coerenti tra loro.

È questa la vera sfida introdotta dal nuovo regolamento.

Non produrre più documenti.

Produrre dati che, osservati nel loro insieme, raccontino sempre la stessa operazione economica.

L’evoluzione dei sistemi europei rende sempre più importante verificare la coerenza tra dichiarazioni doganali, adempimenti IVA, documentazione logistica e flussi finanziari.

C-Trade affianca le imprese nella revisione dei processi doganali e fiscali, nella gestione dei regimi speciali e nella costruzione di procedure integrate che riducono il rischio di contestazioni e garantiscono una compliance realmente efficace. Contattaci per valutare la solidità dei tuoi flussi operativi e prepararti ai nuovi controlli europei.

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