ATR

Certificati A.TR verso la Turchia: stop alle firme del rappresentante e ritorno alla responsabilità dell’esportatore

By 1 Maggio 2026No Comments

Nel commercio con la Turchia, il certificato A.TR continua a rappresentare uno degli strumenti più utilizzati – e al tempo stesso più fraintesi – dalle aziende europee, perché consente di beneficiare del regime di unione doganale tra UE e Turchia ma non è, come spesso si pensa, una prova di origine preferenziale: attesta esclusivamente lo status di libera pratica delle merci, cioè il fatto che i prodotti siano stati immessi in libera pratica nell’Unione europea o in Turchia, indipendentemente dalla loro origine; proprio per questo motivo, la sua corretta gestione documentale e formale diventa essenziale, soprattutto alla luce delle recenti indicazioni operative che stanno emergendo dalle autorità doganali.

Con l’avviso del 21 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta su un aspetto molto pratico ma estremamente rilevante, legato alla compilazione del certificato A.TR nell’ambito della procedura semplificata, chiarendo una prassi che negli anni si era consolidata ma che oggi viene espressamente messa in discussione: la possibilità di indicare nel campo 13 del certificato un soggetto diverso dall’esportatore, tipicamente il rappresentante doganale, con firma e timbro non coincidenti con quelli dell’esportatore stesso .

Il punto è tutt’altro che formale. La Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, che disciplina le modalità di rilascio del certificato A.TR in procedura semplificata, è chiara nel richiamare esclusivamente la figura dell’esportatore come soggetto legittimato a sottoscrivere il documento. In particolare, l’articolo 11 prevede che il certificato debba essere firmato dall’esportatore autorizzato, e questa firma non è un elemento accessorio ma costituisce la garanzia stessa della sussistenza delle condizioni richieste per l’emissione del certificato .

A rafforzare questa interpretazione intervengono anche le note esplicative contenute nell’allegato II della medesima decisione, che richiedono espressamente che nel campo 13 siano riportati il nominativo e la firma dell’esportatore, senza possibilità di sostituzione con soggetti terzi ; questo significa, in termini operativi, che la responsabilità della dichiarazione non può essere delegata al rappresentante doganale attraverso la semplice apposizione della sua firma sul certificato.

Il chiarimento non nasce in modo isolato, ma è il risultato di rilievi sollevati più volte dalle autorità turche, che hanno contestato la prassi italiana considerandola una deroga temporanea concessa durante il periodo emergenziale legato alla pandemia e non più giustificata nel contesto attuale ; la conseguenza è che ciò che fino a ieri era tollerato rischia oggi di generare blocchi operativi, contestazioni o addirittura il mancato riconoscimento del beneficio doganale in fase di importazione in Turchia.

Per le aziende, questo aggiornamento ha implicazioni molto concrete. Significa innanzitutto rivedere i flussi operativi interni e il rapporto con i propri spedizionieri o rappresentanti doganali, perché non sarà più sufficiente delegare la gestione documentale senza un coinvolgimento diretto dell’esportatore nella fase di sottoscrizione del certificato. L’esportatore deve essere chiaramente identificato, deve essere il soggetto che firma e deve assumersi la responsabilità della dichiarazione, anche quando opera attraverso intermediari.

Questo comporta anche una riflessione più ampia sulla gestione delle autorizzazioni alla procedura semplificata: le aziende che dispongono dello status di esportatore autorizzato devono assicurarsi che i propri processi interni siano coerenti con i requisiti normativi, evitando scorciatoie operative che potrebbero essere state tollerate in passato ma che oggi espongono a rischi concreti; allo stesso tempo, chi si affida a broker o spedizionieri deve chiarire contrattualmente ruoli e responsabilità, distinguendo tra chi predispone il documento e chi lo sottoscrive.

Va inoltre ricordato che, proprio perché l’A.TR non è una prova di origine ma di libera pratica, eventuali errori formali o sostanziali nella sua compilazione non si limitano a una questione documentale, ma possono incidere direttamente sull’applicazione del regime doganale, con possibili richieste di dazi all’importazione da parte delle autorità turche o ritardi nello sdoganamento.

In questo contesto, il messaggio delle autorità è chiaro: la fase emergenziale è terminata e con essa anche le semplificazioni “di fatto” che si erano consolidate nella prassi. Oggi si torna a un’applicazione rigorosa delle regole, in cui la forma diventa sostanza e la corretta compilazione del certificato A.TR è parte integrante della compliance doganale.

Per le aziende che operano con la Turchia, questo è il momento di verificare i propri processi, analizzare come vengono emessi i certificati A.TR, chi li firma, con quali modalità e con quali responsabilità, perché un errore apparentemente marginale può tradursi in un problema operativo concreto in dogana.

Se esporti verso la Turchia e vuoi essere certo che i tuoi certificati A.TR siano conformi alle ultime indicazioni operative, C-Trade può affiancarti nella revisione delle procedure, nella formazione del personale e nella gestione corretta della documentazione, evitando criticità e garantendo continuità ai tuoi flussi commerciali.

Leave a Reply