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Esportatore Autorizzato A.TR.

By 30 Giugno 2026No Comments

Con la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, ADM riordina la disciplina dello Status di Esportatore Autorizzato A.TR. e della procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR., utilizzati negli scambi tra Unione europea e Turchia per attestare la posizione di libera pratica delle merci nell’ambito dell’Unione doganale.

La nuova disciplina si applicherà dal 1° luglio 2026. Entro il 1° gennaio 2027, gli Uffici ADM dovranno adeguare alle nuove istruzioni i provvedimenti già rilasciati, comunque denominati, relativi alla procedura semplificata A.TR.

La domanda per ottenere lo Status di Esportatore Autorizzato A.TR. può essere presentata dall’operatore che riveste la qualifica di esportatore ai sensi dell’art. 1, punto 19, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 e che:

  • effettua frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati A.TR.;
  • offre all’Amministrazione doganale tutte le garanzie necessarie per verificare il carattere delle merci e il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina UE-Turchia.

La domanda deve essere inviata via PEC all’Ufficio ADM competente in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale dell’operatore. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.

ADM ribadisce che, in via generale, i soggetti che svolgono esclusivamente attività di logistica, trasporto, spedizione o assistenza doganale non possono essere qualificati come esportatori ai fini dell’autorizzazione A.TR.

La Circolare richiama il caso dell’esportazione con resa EXW, nella quale l’acquirente stabilito fuori dall’Unione europea, non potendo assumere direttamente la qualifica di esportatore, deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

Tuttavia, limitare il ricorso alla rappresentanza doganale indiretta al solo schema della vendita EXW non restituisce pienamente la complessità dei traffici commerciali internazionali.

Sono frequenti, ad esempio, le operazioni nelle quali un soggetto estero acquista merci che vengono introdotte nel territorio dell’Unione, lavorate o trasformate in Italia e successivamente rivendute o riesportate verso Paesi terzi. In tali fattispecie, il soggetto estero può essere titolare dell’operazione commerciale e della merce, pur non essendo stabilito nell’Unione e, quindi, non potendo assumere direttamente la veste di esportatore ai sensi della normativa unionale.

Anche in questi casi occorre individuare correttamente il soggetto che può figurare come esportatore nella dichiarazione e valutare l’eventuale ricorso alla rappresentanza indiretta. La sola condizione di resa EXW non può dunque essere considerata l’unico presupposto operativo per affrontare le situazioni in cui il titolare economico dell’operazione è stabilito fuori dall’Unione.

È necessario, quindi, analizzare la struttura contrattuale e documentale di ciascun traffico: titolarità della merce, rapporti tra le parti, soggetto che decide l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione e contratto in virtù del quale le merci sono destinate a uscire dal territorio unionale.

Un altro elemento da leggere correttamente riguarda le modalità semplificate di rilascio del certificato A.TR.

La Circolare prevede che, nel provvedimento di autorizzazione, ADM individui una delle due modalità applicabili:

  • la pre-autenticazione del certificato, con impronta del timbro dell’Ufficio ADM e firma del funzionario doganale nel campo 12; in questo caso, nel campo 8 deve essere riportata la dicitura “procedura semplificata”;
  • l’utilizzo di un timbro speciale, ammesso dall’autorità doganale e conforme al modello previsto dalla Decisione n. 1/2006; la relativa impronta può essere anche prestampata sui formulari.

Non si tratta, però, di una possibilità introdotta ex novo dalla Circolare. Già nella formulazione standard dell’istanza per ottenere lo Status di Esportatore Autorizzato era prevista la facoltà di chiedere una delle due modalità: la pre-autenticazione dei certificati oppure l’utilizzo del timbro speciale, anche mediante prestampa.

La Circolare ha quindi il merito di rendere più esplicito e uniforme il contenuto del provvedimento autorizzativo, ma non introduce una nuova opzione per gli operatori: formalizza e riordina una scelta procedurale già contemplata dalla disciplina di riferimento.

Lo Status di Esportatore Autorizzato A.TR. ha efficacia dalla ricezione del provvedimento e validità illimitata, a condizione che continuino a sussistere i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

L’operatore autorizzato è tenuto a rispettare la disciplina prevista dalla Decisione n. 1/2006, a conservare e rendere disponibili i documenti necessari ai controlli, a comunicare ogni variazione rilevante e ad assumersi la piena responsabilità dell’utilizzo dell’autorizzazione.

ADM può negare o revocare lo status quando non siano offerte le garanzie richieste o quando vengano meno le condizioni previste. L’autorizzazione cessa inoltre in caso di modifica della disciplina pattizia di riferimento o di cessazione del codice EORI.

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