Per il periodo dal 13 Gennaio 2022 al 12 Luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, ha fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,165 per cento annuo.
Il tasso di interesse di cui all’art.79 del TULD si applica alle facilitazioni di pagamento inerenti la sola fiscalità interna (IVA) nonché, in applicazione dell’art.86 del medesimo testo unico, ai ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna con la maggiorazione di 4 punti.