La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata da ultimo novellata dall’articolo 40 del Decreto-legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.
In riferimento all’ambito di applicabilità della norma si precisa che i soggetti che esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali di risulta, nonché di semilavorati in metallo sono sempre tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza radiometrica nel primo punto di ingresso indipendentemente dall’attivazione dei fast corridor, mentre i soggetti che importano prodotti finiti in metallo sono tenuti all’osservanza solo se specificamente richiesto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalle Autorità competenti e può essere eseguito presso il luogo di presentazione della dichiarazione doganale di importazione, non essendo previsto per tali casistiche un obbligo generalizzato.
È opportuno sottolineare che definire un prodotto quale finito o semilavorato non è a discrezione dell’importatore ma è stabilito dal Decreto Legislativo 101/2020.