L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un nuovo avviso dedicato alla compilazione delle Entry Summary Declaration (ENS) nel sistema ICS2, con particolare riferimento al settore del trasporto aereo e alle spedizioni e-commerce.
L’Amministrazione ha rilevato un numero crescente di dichiarazioni sommarie di entrata compilate in modo incompleto o non conforme alle regole previste da ICS2, soprattutto nei flussi express ed e-commerce, dove vengono ancora utilizzati consolidamenti dichiarativi incompatibili con la logica del nuovo sistema. L’obiettivo del documento è quindi quello di richiamare gli operatori ad una corretta compilazione delle ENS, ricordando che la qualità delle informazioni trasmesse costituisce il presupposto per l’analisi dei rischi Safety & Security e, conseguentemente, per l’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
Fin qui nulla da eccepire.
Esiste però un tema che l’avviso non affronta e che, invece, rappresenta oggi una delle principali criticità operative per gli operatori economici. Negli ultimi mesi il passaggio al nuovo tracciato 6.2 ha richiesto a software house, spedizionieri, vettori e rappresentanti doganali un importante lavoro di adeguamento.
Il problema, tuttavia, non è stato l’aggiornamento informatico. Il vero problema è che il nuovo tracciato è entrato in funzione senza che fosse chiarito, in modo puntuale, come le informazioni contenute nel precedente modello dichiarativo dovessero essere trasposte nella nuova struttura dati.
Molti operatori si sono quindi trovati nella condizione di dover ricostruire autonomamente la logica compilativa, interpretando le specifiche tecniche, confrontandosi con i fornitori dei software e cercando di comprendere quale fosse la corretta rappresentazione dei dati nel nuovo modello.
In altre parole, si è proceduto, almeno in parte, per tentativi.
Un file XML corretto non significa una dichiarazione corretta
È proprio qui che, a mio avviso, nasce la principale criticità. Negli ultimi anni si è progressivamente consolidata una pericolosa sovrapposizione tra correttezza informatica e correttezza doganale.
Sono due concetti profondamente diversi. Una dichiarazione può essere perfettamente conforme alle specifiche del tracciato XML, superare tutti i controlli formali del sistema ed essere acquisita senza alcun messaggio di errore. Questo, però, non significa affatto che sia tecnicamente corretta sotto il profilo doganale.
Anzi.
Una merce descritta in modo generico, un livello dichiarativo utilizzato impropriamente o una struttura della ENS che non rappresenta fedelmente la reale organizzazione della spedizione possono produrre un file perfettamente valido dal punto di vista informatico, ma completamente inidoneo rispetto agli obiettivi perseguiti da ICS2.
Ed è esattamente questo il tema affrontato dall’ADM.
L’Agenzia richiama infatti l’attenzione sul fatto che consolidare numerose spedizioni e-commerce in un unico house consignment, utilizzando descrizioni generiche e un unico codice merceologico, impedisce al sistema di svolgere una corretta analisi dei rischi. Per questo motivo, il modello di riferimento diventa il multiple filing, che consente di rappresentare ogni singola spedizione con il proprio house consignment e i relativi goods items.
ICS2 non è un semplice sistema di trasmissione delle dichiarazioni. È una piattaforma di analisi preventiva dei rischi.
Per funzionare ha bisogno che ogni spedizione sia rappresentata per quello che realmente è, senza semplificazioni, senza aggregazioni improprie e senza scorciatoie dichiarative.
Per questo motivo l’ADM evidenzia che modalità compilative non coerenti con la reale struttura delle spedizioni possono determinare la presentazione di una ENS incompleta o sostanzialmente infedele, compromettendo il corretto svolgimento dell’analisi dei rischi.
Non si tratta, quindi, di un problema meramente formale.
È un problema di qualità del dato.
L’avviso dedica particolare attenzione anche all’utilizzo delle deroghe alla presentazione della ENS.
L’Agenzia segnala di aver riscontrato un utilizzo improprio del flag di deroga all’interno del manifesto merci in arrivo (MMA), ricordando che tale possibilità può essere utilizzata esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’articolo 104 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Viene inoltre precisato che la semplice qualificazione della merce come Foreign Remaining On Board (FROB) non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per omettere la presentazione della ENS.
Le conseguenze non sono irrilevanti.
Una ENS omessa, incompleta o sostanzialmente infedele può infatti comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 98 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione.
Leggendo questo avviso emerge una riflessione che, probabilmente, va oltre il singolo tema della ENS.
Negli ultimi anni la digitalizzazione delle procedure doganali ha richiesto uno sforzo enorme da parte di software house, sviluppatori e specialisti informatici.
È uno sviluppo indispensabile e destinato a proseguire.
Il rischio, tuttavia, è quello di confondere il mezzo con il fine.
Il tracciato informatico è soltanto lo strumento attraverso cui viene trasmessa una dichiarazione.
La dichiarazione, però, continua ad essere un atto giuridico disciplinato dal diritto doganale.
Se ai tavoli tecnici ci si concentra esclusivamente sulla struttura dei messaggi XML, sulle regole di validazione o sui controlli sintattici del tracciato, inevitabilmente si perde di vista la domanda più importante:
la dichiarazione rappresenta correttamente l’operazione doganale?
È una domanda che dovrebbe precedere qualsiasi verifica informatica.
Perché un file che supera tutti i controlli del sistema non è necessariamente una buona dichiarazione.
Al contrario, una dichiarazione perfettamente accettata dal sistema può contenere informazioni tecnicamente inadeguate, descrizioni merceologiche non coerenti, livelli dichiarativi utilizzati impropriamente o dati che non consentono all’Amministrazione di svolgere correttamente l’analisi dei rischi.
Forse è proprio questa la lezione che dovremmo trarre dall’avviso dell’ADM.
La digitalizzazione non può essere guidata esclusivamente dall’informatica.
Deve continuare ad essere governata, prima di tutto, dalla tecnica doganale.
Solo così sarà possibile costruire sistemi realmente efficienti, che non si limitino a validare un tracciato, ma garantiscano la qualità giuridica e sostanziale delle informazioni trasmesse.
L’evoluzione dei tracciati informatici non richiede soltanto un aggiornamento del software. Richiede una revisione delle procedure interne, dei flussi informativi e della qualità dei dati che alimentano le dichiarazioni doganali.
C-Trade supporta imprese, spedizionieri e operatori logistici nell’analisi dei nuovi requisiti ICS2, nella verifica della conformità delle procedure dichiarative e nella formazione del personale, affinché una dichiarazione non sia soltanto formalmente accettata dal sistema, ma sia anche tecnicamente corretta sotto il profilo doganale. Contattaci per valutare insieme l’impatto delle nuove regole sulla tua organizzazione.