Importazione

Imballaggi e rifiuti di imballaggio: i chiarimenti della Commissione UE sul PFAS

By 1 Luglio 2026No Comments

La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026. Il documento non modifica il regolamento, ma chiarisce come individuare gli imballaggi, i soggetti responsabili e gli obblighi di conformità, responsabilità estesa del produttore e tracciabilità.

Per le imprese che operano con Paesi terzi, il provvedimento non introduce una nuova formalità doganale generalizzata né un nuovo codice da indicare in dichiarazione. Tuttavia, ha un impatto concreto sulle merci importate perché collega l’“immissione sul mercato” dei prodotti imballati al momento della loro immissione in libera pratica. La conformità dell’imballaggio deve quindi essere verificata prima dello sdoganamento, soprattutto quando l’imballaggio entra in contatto con alimenti o quando il prodotto è destinato alla distribuzione nel mercato UE.

Il regolamento definisce importatore la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato UE un imballaggio originario di un Paese terzo. La nozione riguarda sia gli imballaggi vuoti sia i prodotti già imballati.

La Commissione chiarisce un punto particolarmente importante per gruppi internazionali e operatori extra-UE: una mera succursale o stabile organizzazione priva di autonoma personalità giuridica non può essere considerata importatore ai fini del PPWR. Un produttore extra-UE che disponga soltanto di una succursale nell’Unione deve costituire una controllata UE oppure, quando richiesto dallo Stato membro interessato, nominare un rappresentante autorizzato. La sola posizione IVA non è sufficiente a qualificare un soggetto come stabilito nell’UE ai fini di questi obblighi.

Questo aspetto è rilevante nella strutturazione delle importazioni: il soggetto che figura come importer of record ai fini doganali non coincide automaticamente, in ogni caso, con il soggetto responsabile degli obblighi PPWR. Occorre quindi verificare contratti, titolarità della merce, ruolo del soggetto UE che mette per primo il prodotto imballato a disposizione sul mercato e assetto della filiera distributiva.

Il profilo più sensibile riguarda gli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Dal 12 agosto 2026 non potranno essere immessi sul mercato imballaggi food contact che superano i limiti PFAS previsti dal regolamento:

  • 25 ppb per PFAS misurate con analisi mirate;
  • 250 ppb per la somma delle PFAS misurate con analisi mirate, incluse le eventuali verifiche sui precursori;
  • 50 ppm per le PFAS complessive, comprese le PFAS polimeriche.

La Commissione indica un approccio di controllo in tre fasi: quantificazione del fluoro totale, eventuale verifica del fluoro organico e analisi mirate delle PFAS. Le autorità di vigilanza del mercato sono competenti per la verifica dei limiti; restano inoltre applicabili i controlli ufficiali sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.

Per le merci importate, il dato decisivo è che la data di immissione sul mercato coincide con l’immissione in libera pratica al termine del regime doganale. Un imballaggio alimentare non conforme non dovrebbe quindi essere immesso in libera pratica per la commercializzazione nell’UE dopo il 12 agosto 2026.

Non è previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte: gli imballaggi food contact già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono restare in commercio, ma quelli immessi sul mercato dopo tale data devono rispettare i nuovi limiti, anche se prodotti in precedenza o contenenti materiale riciclato.

Il PPWR non modifica la classificazione doganale della merce né l’origine doganale. Incide però sulla documentazione che l’importatore deve poter rendere disponibile per dimostrare la conformità dell’imballaggio.

Il documento chiarisce, ad esempio, che possono essere qualificati come imballaggi anche sacchetti antipolvere per calzature e indumenti, vasi destinati alla vendita finale di piante, elementi accessori e imballaggi di servizio. Non sono invece imballaggi gli articoli che costituiscono parte integrante del prodotto, come alcune siringhe e sacche per somministrazione endovenosa preriempite. La verifica deve quindi essere condotta sulla funzione effettiva dell’articolo, non sulla sola descrizione commerciale o sull’inclusione in un elenco esemplificativo.

La Commissione distingue il “fabbricante”, responsabile della conformità dell’imballaggio, dal “produttore”, responsabile del finanziamento della gestione del rifiuto di imballaggio nello Stato membro in cui l’imballaggio diventerà rifiuto.

Nelle importazioni e nelle vendite transfrontaliere, il produttore può essere l’importatore, il distributore, il venditore a distanza oppure il soggetto che disimballa o reimballa la merce. Le imprese logistiche che ricevono merci importate da Paesi terzi e le riconfezionano in quantità minori non sono considerate utilizzatori finali: possono diventare responsabili degli imballaggi per il trasporto derivanti dal reimballaggio, anche se non sono proprietarie della merce.

Per l’e-commerce, l’offerta diretta a un utilizzatore finale in un altro Stato membro equivale a messa a disposizione sul mercato in quello Stato. Il venditore può quindi dover assolvere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore nel Paese di destinazione.

E per le esportazioni?

Per i prodotti imballati esportati fuori dall’Unione europea, gli obblighi PPWR relativi alla responsabilità estesa del produttore non si applicano più, poiché l’imballaggio non è destinato a diventare rifiuto nell’UE. Questo non esclude, naturalmente, gli obblighi previsti nel Paese di importazione né eventuali requisiti contrattuali del cliente estero.

L’impatto doganale dell’export è quindi indiretto: le imprese devono distinguere gli imballaggi destinati al mercato UE da quelli destinati a Paesi terzi, mantenendo una tracciabilità coerente con le effettive destinazioni delle merci.

Cosa fare ora

Le imprese importatrici, distributrici, marketplace e operatori logistici dovrebbero:

  • mappare i prodotti importati e i relativi imballaggi, distinguendo packaging di vendita, multiplo, trasporto e servizio;
  • identificare il soggetto UE responsabile come importatore, fabbricante e produttore ai fini PPWR;
  • acquisire dai fornitori extra-UE specifiche tecniche, dichiarazioni di conformità e dati sui materiali di imballaggio;
  • predisporre un controllo specifico sugli imballaggi destinati al contatto con alimenti e sulla presenza di PFAS;
  • verificare i flussi di immissione in libera pratica programmati dal 12 agosto 2026;
  • riesaminare i contratti di importazione e le clausole di responsabilità su conformità, test, documentazione e costi di eventuali blocchi;
  • valutare gli obblighi EPR nei singoli Stati membri nei quali il prodotto imballato viene effettivamente immesso sul mercato.

Il PPWR porta la compliance dell’imballaggio dentro il processo di importazione. Dal 12 agosto 2026, per gli imballaggi a contatto con alimenti, la verifica PFAS deve essere trattata come un presidio preventivo di sdoganamento: attendere il controllo dopo l’immissione in libera pratica può esporre l’operatore a blocchi commerciali, azioni correttive e costi di gestione della non conformità.

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