Importazione

Importazioni di modico valore

By 2 Luglio 2026Luglio 20th, 2026No Comments

Per anni le importazioni di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi hanno beneficiato di un regime particolarmente favorevole sotto il profilo doganale. Le spedizioni di valore contenuto potevano infatti usufruire della franchigia prevista dal Regolamento (CE) n. 1186/2009, con la conseguenza che, entro determinati limiti, non erano dovuti dazi all’importazione.

Dal 1° luglio 2026 questo scenario è cambiato radicalmente.

Con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2026/1022, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, e con le istruzioni operative diffuse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prende infatti avvio un nuovo regime destinato a incidere profondamente sulle importazioni e-commerce di modico valore. Non si tratta semplicemente dell’introduzione di un nuovo tributo, ma di una revisione complessiva della disciplina applicabile alle vendite a distanza di beni importati, con effetti diretti sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni doganali, sull’individuazione del dichiarante e sulle informazioni che dovranno accompagnare ogni spedizione.

La novità più evidente riguarda l’eliminazione della storica franchigia dai dazi all’importazione prevista dagli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009.

La soppressione di tale beneficio comporta che anche le merci di valore intrinseco contenuto, fino ad oggi escluse dal pagamento dei dazi, diventino in linea generale assoggettate all’imposizione doganale.

Il legislatore europeo, tuttavia, ha ritenuto opportuno accompagnare questa modifica con un regime transitorio, evitando che milioni di spedizioni e-commerce fossero immediatamente assoggettate alle ordinarie regole di determinazione del dazio.

Nasce così il dazio doganale temporaneo di 3 euro, destinato ad applicarsi alle merci importate nell’ambito delle vendite a distanza contenute in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina unionale.

Questa soluzione rappresenta un compromesso tra l’esigenza di eliminare un’esenzione ormai considerata non più coerente con lo sviluppo del commercio elettronico e la necessità di mantenere procedure snelle per le spedizioni di minore valore.

Il dazio di 3 euro non riguarda tutte le spedizioni

Uno degli equivoci che rischiano di diffondersi maggiormente riguarda proprio il nuovo dazio forfettario. Non tutte le importazioni inferiori a 150 euro saranno automaticamente soggette al pagamento del dazio di 3 euro. Il Regolamento delegato chiarisce infatti che il nuovo regime riguarda esclusivamente le vendite a distanza di beni importati, richiamando la definizione contenuta nell’articolo 14 della Direttiva IVA 2006/112/CE. La stessa impostazione è ripresa dalla Circolare ADM, che dedica particolare attenzione ai presupposti necessari affinché un’operazione possa qualificarsi come vendita a distanza.

La distinzione non è meramente teorica. Essa determina infatti il regime dichiarativo applicabile, il soggetto tenuto agli adempimenti e la possibilità di utilizzare il dataset H7.

Cambia anche il significato di “articolo”

Fra le modifiche meno appariscenti ma più rilevanti sul piano operativo vi è l’introduzione di una nuova definizione di articolo.

Fino ad oggi il termine veniva spesso utilizzato in modo intuitivo, facendolo coincidere con il singolo bene fisicamente contenuto nella spedizione. Il nuovo Regolamento adotta invece una definizione tecnica. Costituisce articolo una o più merci della stessa spedizione che condividono la medesima classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, ove richiesta, la medesima origine. Questa precisazione assume un’importanza fondamentale perché il nuovo dazio forfettario viene applicato per articolo. Di conseguenza, la corretta compilazione della dichiarazione doganale assume un rilievo ancora maggiore rispetto al passato, incidendo direttamente sul trattamento tributario della spedizione.

La dichiarazione H7 cambia funzione

La dichiarazione H7 nasceva come strumento destinato alle merci che beneficiavano della franchigia dai dazi. Venuta meno tale franchigia, sarebbe stato logico attendersi il superamento della dichiarazione H7. Il legislatore europeo ha invece seguito una strada diversa. La dichiarazione viene mantenuta, ma profondamente ripensata. Dal 1° luglio 2026 il dataset H7 diventa lo strumento dichiarativo utilizzabile per le vendite a distanza di beni importati contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, purché le merci non siano soggette a divieti o restrizioni. La modifica consente di preservare la semplificazione procedurale, adattandola però al nuovo regime daziario.

La riforma introduce anche nuovi obblighi informativi.

Fra questi assume particolare rilievo il Product Identifier, destinato a migliorare la tracciabilità delle merci lungo l’intera catena di approvvigionamento. Il Regolamento distingue l’identificativo attribuito dal venditore, quello assegnato dal produttore e quello conforme agli standard internazionali, mentre la Circolare ADM illustra le modalità con cui tali informazioni dovranno essere riportate nella dichiarazione doganale. L’obiettivo è evidente: mettere le autorità doganali nelle condizioni di identificare con maggiore precisione le merci importate, migliorando l’efficacia dell’analisi dei rischi e dei controlli. Ridurre la riforma all’introduzione del nuovo dazio di 3 euro sarebbe tuttavia fuorviante.

Le modifiche interessano l’intero processo dichiarativo. Cambiano i dati da trasmettere, cambiano i criteri di individuazione del dichiarante, cambiano le informazioni richieste sui prodotti e vengono aggiornati i tracciati H1, H6 e H7. Per gli operatori economici ciò significa adeguare non soltanto le procedure doganali, ma anche i sistemi informatici e le modalità di raccolta delle informazioni commerciali. In altri termini, il legislatore europeo non ha semplicemente introdotto un nuovo tributo: ha ridisegnato il modo in cui le importazioni e-commerce di modico valore vengono dichiarate e controllate.

La disciplina applicabile dal 1° luglio 2026 rappresenta uno dei più importanti interventi degli ultimi anni nel settore delle importazioni e-commerce. La soppressione della franchigia daziaria costituisce soltanto il punto di partenza di una riforma molto più ampia, destinata a rafforzare la qualità delle informazioni doganali, uniformare il trattamento delle vendite a distanza e migliorare la capacità di controllo delle autorità doganali.

Per imprese, marketplace, operatori logistici e rappresentanti doganali il periodo transitorio dovrà essere utilizzato per verificare l’adeguatezza delle procedure interne e dei sistemi dichiarativi, così da affrontare con tempestività le novità introdotte dalla normativa unionale e dalle istruzioni operative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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