Importazione

La Commissione chiarisce le regole per l’ingresso nell’UE dei prodotti compositi

By 2 Luglio 2026No Comments

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione interpretativa dedicata ai prodotti composti: alimenti che combinano ingredienti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, come latte, uova, carne, prodotti della pesca o formaggi.

Il documento non introduce una nuova disciplina, ma fornisce indicazioni operative per applicare in modo uniforme le regole già previste dalla normativa UE in materia di sicurezza alimentare, igiene, sanità animale e controlli ufficiali. Per importatori, distributori, operatori doganali e aziende alimentari, il chiarimento è rilevante perché la corretta qualificazione del prodotto composto determina documenti richiesti, controlli al posto di controllo frontaliero, ammissibilità del Paese terzo e condizioni di immissione in libera pratica.

Un prodotto composto è un alimento che contiene sia ingredienti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale. Rientrano normalmente in questa categoria, ad esempio:

  • pizza con salame e formaggio;
  • biscotti contenenti burro o ovoprodotti;
  • insalata Caesar con pollo fritto e parmigiano;
  • burrito con pancetta;
  • birra con aggiunta di nero di seppia.

Non basta tuttavia la presenza contemporanea di componente vegetale e animale per qualificare un alimento come prodotto composto.

Restano soggetti alle regole proprie dei prodotti di origine animale, e non vengono trattati come prodotti composti, gli alimenti nei quali la componente animale non è trasformata — come spiedini di carne e verdure fresche, sushi con pesce fresco o filetti di pesce accompagnati da ingredienti vegetali — oppure quelli nei quali la trasformazione riguarda essenzialmente il prodotto animale, come formaggi alle erbe, yogurt alla frutta, salame con pistacchi o conserve di tonno con olio d’oliva.

La distinzione è sostanziale: un errore di classificazione può comportare l’applicazione di un percorso documentale e di controllo non corretto al momento dell’importazione.

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda il criterio di classificazione. Ai fini dell’ingresso nell’UE, non è più la percentuale di ingredienti di origine animale a determinare il regime applicabile.

La valutazione deve invece concentrarsi su due elementi:

  1. capacità di conservazione del prodotto: prodotto a lunga conservazione oppure prodotto che richiede temperatura controllata;
  2. tipologia dei prodotti trasformati di origine animale contenuti, in particolare presenza di carne, colostro, latte, ovoprodotti o altri ingredienti di origine animale.

La Commissione individua cinque macro-categorie, distinguendo tra prodotti non a lunga conservazione, prodotti a lunga conservazione con carne o colostro, prodotti a lunga conservazione con lattiero-caseari o ovoprodotti, e prodotti con ingredienti di origine animale a rischio più contenuto.

Per gli operatori, questo significa che la scheda tecnica e la classificazione doganale devono essere accompagnate da un’analisi effettiva della ricetta, del processo produttivo, del trattamento subito dagli ingredienti e delle condizioni di trasporto e stoccaggio.

Per importare un prodotto composto nell’Unione non è sufficiente che il prodotto finito provenga da un Paese terzo ammesso. Occorre verificare anche l’origine e l’ammissibilità dei singoli prodotti di origine animale contenuti.

In linea generale, gli ingredienti animali trasformati devono essere ottenuti:

  • nello stesso Paese terzo, territorio o zona da cui proviene il prodotto composto;
  • nell’Unione europea;
  • oppure, nei casi consentiti, in un altro Paese terzo o zona autorizzati per quello specifico prodotto di origine animale.

Le regole diventano più restrittive quando il Paese di produzione del prodotto composto è ammesso soltanto a condizione che gli ingredienti animali abbiano subito uno specifico trattamento di riduzione del rischio sanitario. In tali casi, non è sempre possibile utilizzare latte, carne o altri ingredienti provenienti da Paesi diversi, anche se questi ingredienti sarebbero individualmente commercializzabili nell’UE.

È quindi necessario ricostruire la filiera degli ingredienti, non limitarsi a verificare il Paese di spedizione o l’origine doganale del prodotto finito.

La comunicazione distingue chiaramente tra lo stabilimento che si limita ad assemblare ingredienti già trasformati e lo stabilimento che trasforma prodotti di origine animale.

Uno stabilimento che assembla ingredienti vegetali e prodotti di origine animale già trasformati, senza svolgere una trasformazione autonoma del prodotto animale, deve normalmente essere registrato secondo le regole generali di igiene alimentare. Non deve necessariamente essere riconosciuto come stabilimento di prodotti di origine animale.

Diverso è il caso dello stabilimento che:

  • trasforma prodotti animali non trasformati;
  • effettua una trasformazione ulteriore dei prodotti animali indipendente dall’assemblaggio finale;
  • applica trattamenti di riduzione del rischio sanitario;
  • produce, ad esempio, latte in polvere da utilizzare successivamente nella produzione di gelati.

In questi casi, lo stabilimento deve essere riconosciuto e, per le strutture situate in Paesi terzi, figurare negli elenchi UE pertinenti.

La documentazione di accompagnamento cambia in funzione della categoria del prodotto composto.

I prodotti composti non a lunga conservazione e quelli a lunga conservazione contenenti carne o prodotti ottenuti dal colostro devono essere accompagnati dal certificato sanitario/ufficiale previsto dal modello COMP.

I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carne né colostro possono invece, nei casi previsti, entrare nell’UE con un attestato privato dell’operatore responsabile dell’ingresso. Questa semplificazione riguarda in particolare alcuni prodotti contenenti lattiero-caseari o ovoprodotti sottoposti ai trattamenti richiesti.

La qualificazione errata di un prodotto come “a lunga conservazione” o l’utilizzo del documento non corretto può quindi determinare il blocco della partita al confine.

La comunicazione conferma che, come regola generale, i prodotti composti soggetti a controllo devono essere presentati al posto di controllo frontaliero (PCF) del primo ingresso nell’Unione.

L’elenco dei prodotti soggetti a controllo è individuato anche attraverso i codici della nomenclatura combinata. Tuttavia, il codice doganale da solo non è sempre sufficiente: quando il codice è preceduto da “ex”, il controllo riguarda soltanto le merci che corrispondono alla descrizione specifica prevista dalla normativa sanitaria.

Il rapporto tra controllo sanitario e sdoganamento è quindi diretto:

  • prima occorre verificare se la partita è soggetta a controllo PCF;
  • devono essere disponibili il certificato o l’attestato corretto e la documentazione di filiera;
  • l’esito favorevole dei controlli deve essere registrato nel sistema TRACES;
  • solo dopo possono essere completate le formalità per l’immissione in libera pratica.

Alcune categorie possono beneficiare di esenzioni dal controllo sistematico al PCF, alle condizioni previste dalla normativa UE. L’esenzione non elimina però gli obblighi di conformità sanitaria, igienica e documentale.

Il Paese terzo di origine del prodotto composto deve rispettare anche le condizioni relative ai piani di controllo dei residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti per le specie o i prodotti da cui derivano gli ingredienti animali.

In alternativa, nei casi previsti, il Paese di produzione del prodotto composto deve poter dimostrare di utilizzare esclusivamente materie prime animali provenienti dall’UE o da Paesi terzi autorizzati per quelle specifiche categorie.

Restano inoltre applicabili gli obblighi generali di sicurezza alimentare e igiene: procedure HACCP, criteri microbiologici, tracciabilità, responsabilità dell’operatore e divieto di immissione sul mercato di alimenti non sicuri.

Quindi è evidente che per i prodotti composti la compliance non può essere verificata solo al momento dello sdoganamento. La verifica deve iniziare dalla formulazione del prodotto e dalla scelta dei fornitori, perché la conformità dipende dalla combinazione di ingredienti, trattamenti, stabilimenti, Paesi di origine, condizioni di conservazione e documenti di accompagnamento.

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