In deroga all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L. («legno di frassino») può essere introdotto nel territorio dell’Unione dal Canada e dagli Stati Uniti. Sulla base degli elementi di prova raccolti, la UE dichiara che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.
Pertanto le importazioni sono consentite a patto che sia soddisfatta una delle seguenti prescrizioni particolari:
- il legno di frassino dovrebbe essere trattato con radiazioni ionizzanti, o
- essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o
- essere sottoposto a scortecciatura, segatura, trattamento termico ed essiccazione, a condizioni specifiche e in combinazione con prescrizioni specifiche relative agli impianti in cui il legno è prodotto, manipolato o immagazzinato. In quest’ultima opzione, e al fine di garantire controlli efficaci e trasparenza, ciascun fascio del legno dovrebbe recare in modo visibile sia un numero sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated — Kiln Dried».
Saranno necessarie dichiarazioni o documenti da esibire, alla dogana, all’atto dello sdoganamento delle merci.
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