Classificazione Doganale

Integratori alimentari: classificazione doganale, IVA e novità in arrivo con l’HS 2028

By 17 Febbraio 2026No Comments

La classificazione doganale degli integratori alimentari è da anni uno dei temi più delicati e controversi per operatori economici, consulenti e amministrazioni. La ragione è semplice: il Sistema Armonizzato 2022 non contiene una definizione puntuale di “integratore alimentare” e non prevede una voce specificamente dedicata a tali prodotti.

Ne è derivato, nel tempo, un quadro frammentato, caratterizzato da interpelli, chiarimenti di prassi e contenziosi – anche a livello europeo – con impatti non solo doganali, ma anche fiscali. Oggi, nella maggior parte dei casi, gli integratori vengono ricondotti alla voce doganale 2106, dedicata alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”. Si tratta, per definizione, di una voce residuale, utilizzabile solo quando il prodotto non trovi collocazione più specifica in altre parti della Nomenclatura.

L’approccio è quindi “in negativo”: si classifica in 2106 solo se non esiste un’alternativa più appropriata.

Affinché un integratore possa essere inquadrato in tale voce, occorre verificare, tra l’altro:

  • che non sia espressamente menzionato in altre voci;
  • che sia presentato come prodotto destinato al mantenimento dello stato di salute;
  • che sia confezionato in dosi (capsule, compresse, pillole, bustine, ecc.);
  • che, se liquido, non sia normalmente pronto per il consumo immediato come bevanda.

 Non tutti i prodotti comunemente definiti “integratori” rientrano automaticamente nella voce 2106. A titolo esemplificativo:

  • le preparazioni con finalità terapeutiche o profilattiche possono rientrare nella voce 3004 (Capitolo 30 – prodotti farmaceutici);
  • le bevande arricchite di vitamine o sali minerali, pronte da bere, possono essere classificate alla voce 2202;
  • talune preparazioni a base di zuccheri possono ricadere nella voce 1704;
  • in altri casi possono risultare determinanti la presenza di cacao o di una componente alcolica prevalente.

Ne deriva una valutazione necessariamente “caso per caso”, con inevitabili margini di incertezza.

La questione classificatoria assume in Italia una rilevanza ancora maggiore per via delle conseguenze sull’aliquota IVA applicabile. Gli integratori alimentari, in quanto tali, non beneficiano automaticamente dell’aliquota ridotta. L’aliquota del 10% è applicabile soltanto quando il prodotto sia classificabile alla voce 2106 e quindi riconducibile al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che richiama le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.

Una diversa classificazione può quindi determinare l’applicazione dell’aliquota ordinaria, con impatti sia all’importazione sia nelle cessioni interne. Non sorprende, dunque, che la materia abbia generato numerosi interpelli e sia stata oggetto anche di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a conferma della complessità del tema.

Per superare in modo strutturale le attuali incertezze, l’edizione 2028 del Sistema Armonizzato – come anticipato dai lavori in ambito WCO – introdurrà una nuova voce specificamente dedicata agli integratori alimentari: la 2107.

Non si tratterà più di una classificazione residuale, ma di una voce principale espressamente riferita a: “integratori alimentari e prodotti analoghi destinati ad integrare la dieta”.

Secondo le prime indicazioni, la nuova voce comprenderà prodotti presentati in forme di dosaggio (capsule, compresse, polveri, liquidi, ecc.) destinati a fornire nutrienti, vitamine, minerali o altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico.

Le sottovoci previste

La struttura della nuova voce 21.07 dovrebbe articolarsi in:

  • 2107.10 – integratori presentati in dosi misurate (capsule, compresse, fiale, ecc.), indipendentemente dal confezionamento per la vendita al dettaglio;
  • 2107.90 – preparazioni di integratori in confezioni per la vendita al dettaglio, ma non in dosi misurate.

L’HS 2028 introdurrà inoltre specifiche Note al Capitolo 21 per definire in modo puntuale i concetti di “integratore alimentare” e “dose misurata”, fornendo criteri interpretativi più chiari. È prevista anche una nuova Nota alla Sezione IV che attribuirà priorità applicativa alla voce 21.07 rispetto alle altre voci della Nomenclatura, ad eccezione di quelle del Capitolo 30 (prodotti farmaceutici). In tal modo si limiteranno le sovrapposizioni classificatorie oggi frequenti.

Vi è anche un elemento di interesse storico-normativo: il n. 80) della Tabella A del Decreto IVA faceva riferimento, nella tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1987, proprio alla voce 2107. L’introduzione della nuova voce 21.07 nel 2028 rappresenta dunque, sotto certi profili, un ritorno a una classificazione già conosciuta dal legislatore fiscale italiano.

Resta tuttavia auspicabile, a valle della riforma del Sistema Armonizzato, un intervento di coordinamento espresso sulla normativa IVA, al fine di evitare nuove incertezze interpretative.

L’introduzione della voce 21.07 costituirà un passaggio rilevante:

  • maggiore uniformità a livello internazionale;
  • riduzione del rischio di contestazioni classificatorie;
  • maggiore certezza nel trattamento daziario e fiscale.

Tuttavia, fino all’entrata in vigore dell’HS 2028, la classificazione degli integratori continuerà a richiedere un’analisi tecnica approfondita, che tenga conto di composizione, forma di presentazione, destinazione d’uso e profilo regolatorio.

In un settore dove si intrecciano normativa doganale, disciplina sanitaria e regole IVA, la corretta classificazione resta uno snodo strategico per prevenire rischi fiscali e contenziosi.

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