Con la sentenza dell’8 maggio 2025 (C-252/24, Prisum Healthcare), la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla corretta classificazione doganale di un integratore alimentare liquido.
Il prodotto, contenente ferro, vitamine, sali minerali, estratti vegetali e fruttati, destinato a integrare l’alimentazione e migliorare il benessere generale, veniva inizialmente classificato tra le “preparazioni alimentari” (voce doganale 2106). Tuttavia, la controversia verteva sul fatto che potesse essere assimilato a una “bevanda” ai sensi della voce 2202.
La Corte ha stabilito che tali integratori liquidi, se confezionati in bottiglie da 200 ml e assunti in dosi quotidiane, rientrano nella voce 2202 della Nomenclatura Combinata, poiché presentano caratteristiche proprie delle bevande (liquide, pronte al consumo, con funzione rinfrescante o nutrizionale).
Questo chiarimento potrà avere impatti rilevanti per le aziende che importano o esportano integratori liquidi, con effetti diretti su dazi e IVA.