Importazione

IVA all’importazione: la Corte Costituzionale smonta il paradigma sanzionatorio. Una sentenza che ribalta l’impostazione del D.lgs. 141/2024

By 12 Luglio 2025No Comments

Con la sentenza n. 93 depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha pronunciato un verdetto che ha il sapore di una svolta nel panorama tributario e doganale italiano: l’IVA all’importazione non è un dazio e, quindi, non può essere disciplinata secondo la stessa logica repressiva e sanzionatoria che si applica ai diritti doganali. Il nodo giuridico affrontato dalla Corte riguarda l’articolo 70, comma 1 del DPR 633/72, nella parte in cui richiama l’art. 301 del TULD (DPR 43/73), prevedendo in caso di evasione dell’IVA la confisca obbligatoria delle merci, oltre al pagamento dell’imposta e alla sanzione pecuniaria. Una previsione giudicata sproporzionata e incostituzionale.

Questa sentenza non solo pone un freno a un impianto sanzionatorio eccessivamente punitivo, ma conferma quanto osservatori e professionisti come noi sostenevamo ben prima della pubblicazione del D.lgs. 141/2024: l’IVA, anche quando applicata all’atto dell’importazione, non può essere trattata come un tributo doganale. Si tratta di un’affermazione dirompente che costringe oggi più che mai a una revisione urgente della normativa vigente.

La Corte è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale della previsione che impone, in caso di evasione dell’IVA all’importazione, non solo il recupero dell’imposta e l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ma anche la confisca obbligatoria delle merci oggetto della violazione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, tale disposizione si poneva in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, e parità di trattamento rispetto a quanto previsto per l’IVA interna.

Il cuore del problema stava nella equivalenza normativa operata dal legislatore tra IVA e dazi doganali, concettualmente e funzionalmente distinti.

La Corte: l’IVA non è un dazio, e la confisca è sproporzionata

Il passaggio chiave della sentenza è quello in cui si legge:

«Anche se ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all’importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa dalla suddetta qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale, con il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’imposta assolta, mentre i dazi… svolgono funzioni ben diverse, proteggendo l’economia interna e finanziando le risorse proprie dell’Unione europea».

In questo passaggio è racchiusa la ratio della decisione: l’IVA all’importazione è un tributo armonizzato europeo, che segue logiche fiscali, non protezionistiche, e dunque non può essere soggetta alle medesime sanzioni previste per i dazi.

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 nella parte in cui richiama l’art. 301 del TULD, nella misura in cui ciò comporta l’automatismo della confisca.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 46/2023) e quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che riconoscono la natura distinta dell’IVA rispetto ai tributi doganali, nonché il principio secondo cui le sanzioni relative all’IVA devono essere proporzionate, effettive e dissuasive, ma anche rispettose della neutralità fiscale.

In particolare, la Corte chiarisce che non è possibile un regime sanzionatorio più severo per l’IVA all’importazione rispetto a quello previsto per l’IVA interna, proprio per garantire l’uniformità e la coerenza del sistema IVA a livello unionale.

La pronuncia ha anche un valore pratico immediato: la confisca obbligatoria non può più essere disposta nei confronti del contribuente che provveda al pagamento integrale dell’IVA dovuta, degli interessi e della sanzione pecuniaria. In sostanza, la Corte apre a una lettura più equa e ragionevole, evitando che la confisca si trasformi in una pena sproporzionata e ingiusta per chi intende sanare la propria posizione.

Come C-Trade ha sostenuto fin dalle fasi preparatorie del D.lgs. 141/2024, la scelta di includere l’IVA all’importazione nella categoria dei “diritti di confine” è sempre apparsa discutibile e contraria alla stessa giurisprudenza comunitaria. Già in fase di consultazione pubblica e in sede dottrinale, si era evidenziato come la struttura dell’IVA non consentisse l’applicazione di automatismi doganali. La sentenza n. 93/2025 conferma in pieno questa impostazione.

La sentenza 93/2025 della Corte Costituzionale non è solo una bocciatura tecnica: è un invito forte al legislatore a rivedere in profondità il trattamento dell’IVA all’importazione, separandola concettualmente e operativamente dai dazi doganali.

L’armonizzazione IVA non ammette scorciatoie sanzionatorie: è tempo di riportare chiarezza, coerenza e giustizia nel sistema fiscale. Le imprese che operano con l’estero hanno bisogno di certezze, non di automatismi vessatori.

 

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