Il 18 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 33/2025, un intervento di forte impatto operativo che ridefinisce le modalità di gestione delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari e introduce, in modo sistematico, un doppio percorso procedurale per lo svincolo delle merci.
Questa circolare nasce da un contesto complesso: negli ultimi anni si sono susseguiti richiami e istruzioni – avvisi del 27 giugno 2022, del 28 marzo 2024 e del 29 settembre 2025 – che avevano dato risposte parziali alla gestione dei contingenti. Le richieste degli operatori, e in particolare di un’associazione di categoria nel 2024, hanno evidenziato come fosse necessario un quadro unico, chiaro e operativo. ADM risponde ora con un documento organico, che unifica prassi e chiarisce aspetti centrali legati alle casistiche di assegnazione totale, parziale o nulla della quota richiesta.
La principale novità della circolare è l’introduzione di un sistema “a scelta” per il dichiarante:
Procedura con sospensione dello svincolo
È la soluzione pensata per chi vuole attendere l’esito dell’assegnazione del contingente prima di svincolare la merce. Il vantaggio è strategico: si può decidere se importare solo la quota assegnata oppure procedere ugualmente con l’intero lotto pagando i dazi sulla parte non coperta dal contingente.
Per attivare questa procedura è necessario:
- indicare il codice “68YY” nel Data Element 2/2 al momento della dichiarazione;
- accettare che lo svincolo resti bloccato anche dopo eventuali controlli fisici (CD, CS, VM) finché non arriverà l’esito QUOTA;
- sapere che l’Ufficio dovrà indicare in AIDA la merce come “non svincolabile”.
Questo meccanismo offre agli operatori una leva di gestione reale sui volumi importabili e soprattutto evita di introdurre merce in libera pratica con un’incertezza daziaria ancora aperta.
Esiti possibili del prelievo
Il documento distingue tre scenari chiave:
- Assegnazione totale: si svincola senza modifiche;
- Assegnazione pro-rata: la dichiarazione può essere limitata alla quota assegnata oppure mantenuta per intero con dazi applicati alla parte residua;
- Assegnazione a zero: il dichiarante può invalidare la dichiarazione e rinunciare alla merce oppure importare ugualmente pagando l’intero dazio.
L’aspetto rilevante, confermato da TAXUD e recepito dalla circolare, è che sia l’invalidamento sia la rettifica sono pienamente ammessi dal Codice Doganale dell’Unione (artt. 172 e 173).
Quando serve una garanzia
In caso di contingente in stato “critico”, la garanzia è obbligatoria. La circolare lo conferma richiamando l’art. 153 del Regolamento Delegato 2015/2446: se il contingente è critico, i diritti devono essere garantiti sin dal deposito della dichiarazione, indipendentemente dall’esito futuro.
Campo di applicazione
La procedura con sospensione non vale per i casi di presentazione anticipata allo sbarco (art. 36, DNC-CDU), cioè quando la dichiarazione d’importazione è stata autorizzata prima dell’arrivo fisico.
Procedura senza sospensione dello svincolo
Questa opzione è pensata per chi vuole evitare blocchi e introdurre merci subito in libera pratica, senza attendere l’esito della quota.
Qui si applicano gli articoli 195(2) del CDU e 153 RD:
- in caso di contingente critico, la presentazione della dichiarazione richiede in anticipo la costituzione della garanzia sull’intero quantitativo dichiarato, perché lo svincolo avviene subito;
- se la quota non è assegnata totalmente, la dogana richiederà:
- rettifica e pagamento dei diritti residui,
- o, in caso di mancata regolarizzazione entro 5 giorni, escussione della garanzia.
ADM precisa che l’Ufficio non solleciterà l’operatore: spetta al dichiarante verificare autonomamente se il contingente è critico prima dell’invio della dichiarazione.
Pro-rata, riduzioni di quantità e gestione dello stock residuo
Uno dei punti più cruciali riguarda la gestione post-assegnazione nei casi in cui il contingente copra solo parte del dichiarato.
La circolare prevede:
- emissione di un nuovo “singolo” per la parte non assegnata;
- adeguamento della massa e della base imponibile sul singolo originario;
- obbligo di attenzione estrema ai codici tributo e alle quantità dichiarate per evitare rettifiche errate.
ADM segnala che questa fase è particolarmente delicata: errori contabili potrebbero generare differenze di dazio e IVA non giustificabili in audit.
Se la dichiarazione viene rettificata o invalidata, la merce rientra alla condizione precedente: deposito doganale, temporanea custodia, o – se era in transito – il dichiarante dovrà reintrodurla in vigilanza doganale con una nuova dichiarazione.
ADM chiarisce anche che l’invalidamento tecnico è possibile solo dopo che la dichiarazione risulta svincolata in AIDA: limite dovuto alla struttura del sistema informatico.
Un passaggio molto significativo riguarda i contingenti dell’acciaio. ADM ricorda che negli ultimi trimestri di applicazione del Reg. 2019/159, è possibile spostare la quota residua da un Paese all’altro della stessa categoria di prodotto.
Il punto operativo è essenziale:
- l’ufficio locale deve inserire manualmente la nuova richiesta entro le ore 14:00 dello stesso giorno della rettifica;
- questo perché la Commissione valida le richieste nello stesso slot orario.
ADM avverte che un errore o un ritardo dell’ufficio potrebbe causare la perdita totale del contingente residuo, con rilevanza amministrativa e responsabilità verso il contribuente.
Questa circolare modifica radicalmente la gestione dei contingenti:
- Maggiore libertà di scelta, ma anche maggiore responsabilità tecnica:
l’operatore può decidere quando sospendere o non sospendere lo svincolo, ma deve conoscere in anticipo lo stato del contingente per evitare blocchi o garanzie eccessive. - Aumento dell’onere amministrativo:
nel post-assegnazione, le rettifiche richiederanno precisione assoluta nella ricostruzione delle basi imponibili e dei quantitativi. - Centralità del rapporto con gli uffici doganali:
le istruzioni prevedono passaggi sequenziali tra verifiche, rettifiche, revisione dichiarativa e autorizzazioni.
- Per l’acciaio: competitività in gioco:
la possibilità di migrare i contingenti tra Paesi nello stesso trimestre apre margini operativi importanti, ma rischia di saltare se gli uffici non processano correttamente le richieste entro le scadenze.
Per ridurre rischi e costi, le imprese dovrebbero:
- verificare lo stato del contingente prima della dichiarazione;
- adottare un modello decisionale interno sulla scelta 68YY;
- costruire un flusso documentale in grado di reagire rapidamente agli esiti QUOTA;
- coordinare spedizioni e calendario in funzione dei contingenti critici;
- sviluppare procedure con i dichiaranti doganali per la corretta gestione delle rettifiche.
Questa circolare rappresenta un importante passo nella direzione di un sistema che tutela l’erario, armonizza il quadro operativo europeo e offre alle imprese strumenti di pianificazione più precisi.
La gestione dei contingenti non può essere improvvisata: dallo stato “critico” alla pro-rata, fino alla migrazione dei contingenti siderurgici, ogni errore può tradursi in maggiori dazi, ritardi, contenziosi e perdita del beneficio.
Il nostro team supporta le imprese in:
- gestione strategica dei contingenti tariffari;
- analisi del rischio e monitoraggio QUOTA;
- predisposizione delle rettifiche;
- implementazione corretta della procedura 68YY;
- consulenza acciaio ex Reg. 2019/159.
Contattaci per una valutazione operativa personalizzata: trasformiamo il contingente in un vantaggio competitivo, non in un problema gestionale.