Importazione

Nuova Circolare ADM n. 33/2025 sui contingenti tariffari: cosa cambia per gli importatori

By 21 Dicembre 2025No Comments

Il 18 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 33/2025, un intervento di forte impatto operativo che ridefinisce le modalità di gestione delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari e introduce, in modo sistematico, un doppio percorso procedurale per lo svincolo delle merci.

Questa circolare nasce da un contesto complesso: negli ultimi anni si sono susseguiti richiami e istruzioni – avvisi del 27 giugno 2022, del 28 marzo 2024 e del 29 settembre 2025 – che avevano dato risposte parziali alla gestione dei contingenti. Le richieste degli operatori, e in particolare di un’associazione di categoria nel 2024, hanno evidenziato come fosse necessario un quadro unico, chiaro e operativo. ADM risponde ora con un documento organico, che unifica prassi e chiarisce aspetti centrali legati alle casistiche di assegnazione totale, parziale o nulla della quota richiesta.

La principale novità della circolare è l’introduzione di un sistema “a scelta” per il dichiarante:

Procedura con sospensione dello svincolo

È la soluzione pensata per chi vuole attendere l’esito dell’assegnazione del contingente prima di svincolare la merce. Il vantaggio è strategico: si può decidere se importare solo la quota assegnata oppure procedere ugualmente con l’intero lotto pagando i dazi sulla parte non coperta dal contingente.

Per attivare questa procedura è necessario:

  • indicare il codice “68YY” nel Data Element 2/2 al momento della dichiarazione;
  • accettare che lo svincolo resti bloccato anche dopo eventuali controlli fisici (CD, CS, VM) finché non arriverà l’esito QUOTA;
  • sapere che l’Ufficio dovrà indicare in AIDA la merce come “non svincolabile”.

Questo meccanismo offre agli operatori una leva di gestione reale sui volumi importabili e soprattutto evita di introdurre merce in libera pratica con un’incertezza daziaria ancora aperta.

Esiti possibili del prelievo

Il documento distingue tre scenari chiave:

  • Assegnazione totale: si svincola senza modifiche;
  • Assegnazione pro-rata: la dichiarazione può essere limitata alla quota assegnata oppure mantenuta per intero con dazi applicati alla parte residua;
  • Assegnazione a zero: il dichiarante può invalidare la dichiarazione e rinunciare alla merce oppure importare ugualmente pagando l’intero dazio.

L’aspetto rilevante, confermato da TAXUD e recepito dalla circolare, è che sia l’invalidamento sia la rettifica sono pienamente ammessi dal Codice Doganale dell’Unione (artt. 172 e 173).

Quando serve una garanzia

In caso di contingente in stato “critico”, la garanzia è obbligatoria. La circolare lo conferma richiamando l’art. 153 del Regolamento Delegato 2015/2446: se il contingente è critico, i diritti devono essere garantiti sin dal deposito della dichiarazione, indipendentemente dall’esito futuro.

Campo di applicazione

La procedura con sospensione non vale per i casi di presentazione anticipata allo sbarco (art. 36, DNC-CDU), cioè quando la dichiarazione d’importazione è stata autorizzata prima dell’arrivo fisico.

Procedura senza sospensione dello svincolo

Questa opzione è pensata per chi vuole evitare blocchi e introdurre merci subito in libera pratica, senza attendere l’esito della quota.

Qui si applicano gli articoli 195(2) del CDU e 153 RD:

  • in caso di contingente critico, la presentazione della dichiarazione richiede in anticipo la costituzione della garanzia sull’intero quantitativo dichiarato, perché lo svincolo avviene subito;
  • se la quota non è assegnata totalmente, la dogana richiederà:
    • rettifica e pagamento dei diritti residui,
    • o, in caso di mancata regolarizzazione entro 5 giorni, escussione della garanzia.

ADM precisa che l’Ufficio non solleciterà l’operatore: spetta al dichiarante verificare autonomamente se il contingente è critico prima dell’invio della dichiarazione.

Pro-rata, riduzioni di quantità e gestione dello stock residuo

Uno dei punti più cruciali riguarda la gestione post-assegnazione nei casi in cui il contingente copra solo parte del dichiarato.

La circolare prevede:

  • emissione di un nuovo “singolo” per la parte non assegnata;
  • adeguamento della massa e della base imponibile sul singolo originario;
  • obbligo di attenzione estrema ai codici tributo e alle quantità dichiarate per evitare rettifiche errate.

ADM segnala che questa fase è particolarmente delicata: errori contabili potrebbero generare differenze di dazio e IVA non giustificabili in audit.

Se la dichiarazione viene rettificata o invalidata, la merce rientra alla condizione precedente: deposito doganale, temporanea custodia, o – se era in transito – il dichiarante dovrà reintrodurla in vigilanza doganale con una nuova dichiarazione.

ADM chiarisce anche che l’invalidamento tecnico è possibile solo dopo che la dichiarazione risulta svincolata in AIDA: limite dovuto alla struttura del sistema informatico.

Un passaggio molto significativo riguarda i contingenti dell’acciaio. ADM ricorda che negli ultimi trimestri di applicazione del Reg. 2019/159, è possibile spostare la quota residua da un Paese all’altro della stessa categoria di prodotto.

Il punto operativo è essenziale:

  • l’ufficio locale deve inserire manualmente la nuova richiesta entro le ore 14:00 dello stesso giorno della rettifica;
  • questo perché la Commissione valida le richieste nello stesso slot orario.

ADM avverte che un errore o un ritardo dell’ufficio potrebbe causare la perdita totale del contingente residuo, con rilevanza amministrativa e responsabilità verso il contribuente.

Questa circolare modifica radicalmente la gestione dei contingenti:

  1. Maggiore libertà di scelta, ma anche maggiore responsabilità tecnica:
    l’operatore può decidere quando sospendere o non sospendere lo svincolo, ma deve conoscere in anticipo lo stato del contingente per evitare blocchi o garanzie eccessive.
  2. Aumento dell’onere amministrativo:
    nel post-assegnazione, le rettifiche richiederanno precisione assoluta nella ricostruzione delle basi imponibili e dei quantitativi.
  3. Centralità del rapporto con gli uffici doganali:
    le istruzioni prevedono passaggi sequenziali tra verifiche, rettifiche, revisione dichiarativa e autorizzazioni. 
  1. Per l’acciaio: competitività in gioco:
    la possibilità di migrare i contingenti tra Paesi nello stesso trimestre apre margini operativi importanti, ma rischia di saltare se gli uffici non processano correttamente le richieste entro le scadenze.

Per ridurre rischi e costi, le imprese dovrebbero:

  • verificare lo stato del contingente prima della dichiarazione;
  • adottare un modello decisionale interno sulla scelta 68YY;
  • costruire un flusso documentale in grado di reagire rapidamente agli esiti QUOTA;
  • coordinare spedizioni e calendario in funzione dei contingenti critici;
  • sviluppare procedure con i dichiaranti doganali per la corretta gestione delle rettifiche.

Questa circolare rappresenta un importante passo nella direzione di un sistema che tutela l’erario, armonizza il quadro operativo europeo e offre alle imprese strumenti di pianificazione più precisi.

La gestione dei contingenti non può essere improvvisata: dallo stato “critico” alla pro-rata, fino alla migrazione dei contingenti siderurgici, ogni errore può tradursi in maggiori dazi, ritardi, contenziosi e perdita del beneficio.

Il nostro team supporta le imprese in:

  • gestione strategica dei contingenti tariffari;
  • analisi del rischio e monitoraggio QUOTA;
  • predisposizione delle rettifiche;
  • implementazione corretta della procedura 68YY;
  • consulenza acciaio ex Reg. 2019/159.

Contattaci per una valutazione operativa personalizzata: trasformiamo il contingente in un vantaggio competitivo, non in un problema gestionale.

 

Leave a Reply