Con la sentenza del 15 aprile 2026, causa T-589/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito un punto di grande rilievo per le imprese che utilizzano il regime del perfezionamento passivo: l’esportazione temporanea delle merci deve essere effettuata presso l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione. Se l’operatore utilizza un ufficio diverso, situato anche in un altro Stato membro, perde il diritto all’esenzione parziale dai dazi prevista al momento della reimportazione dei prodotti trasformati.
La pronuncia riguarda sia il previgente Codice doganale comunitario sia l’attuale Codice doganale dell’Unione e conferma che la corretta individuazione dell’ufficio di vincolo costituisce una condizione sostanziale per l’accesso al beneficio, non una mera formalità amministrativa.
Il caso: esportazione da un ufficio non autorizzato
La controversia nasce da un’operazione di perfezionamento passivo. Una società tedesca, titolare di un’autorizzazione rilasciata in Germania, aveva esportato merci unionali verso un Paese terzo per sottoporle a trasformazione. L’operazione di esportazione era stata però vincolata presso un ufficio doganale situato in un altro Stato membro, non indicato nell’autorizzazione e che non aveva espresso un previo consenso alla gestione dell’operazione.
Al rientro nell’Unione dei prodotti trasformati, l’operatore aveva richiesto l’applicazione del regime di perfezionamento passivo, che consente di calcolare i dazi all’importazione soltanto sul valore aggiunto acquisito all’estero, anziché sul valore pieno dei prodotti reimportati.
La Corte ha escluso la possibilità di applicare il beneficio. L’utilizzo di un ufficio doganale diverso da quello autorizzato impedisce infatti di considerare l’operazione correttamente vincolata al regime.
Il perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale dell’Unione per sottoporle a lavorazione, riparazione o trasformazione e di reimportare i prodotti risultanti con esenzione totale o parziale dai dazi.
Il vantaggio economico è rilevante: in presenza di esenzione parziale, il dazio è normalmente calcolato considerando il costo della lavorazione estera e gli altri elementi che hanno incrementato il valore della merce, senza assoggettare nuovamente a dazio il valore originario del bene unionale esportato.
Proprio perché il regime determina un trattamento daziario favorevole, l’autorizzazione deve consentire alle dogane di verificare preventivamente l’identità delle merci, la loro uscita dal territorio unionale, la lavorazione effettuata all’estero e il collegamento tra le merci esportate e i prodotti reimportati.
L’ufficio di vincolo indicato nell’autorizzazione è parte di questo sistema di controllo: permette di assicurare che la dogana competente possa esercitare le verifiche previste e che l’operazione sia tracciata sin dall’esportazione.
La Corte afferma che l’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del Codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo, per l’esportazione, di un ufficio non indicato come ufficio di vincolo nell’autorizzazione al perfezionamento passivo impedisce l’applicazione dell’esenzione parziale prevista dall’articolo 259 CDU.
Il principio vale anche quando l’ufficio doganale utilizzato si trova in un altro Stato membro. In tale situazione, non è sufficiente che l’ufficio sia un ufficio doganale dell’Unione: deve essere quello previsto nell’autorizzazione oppure deve essere previamente coinvolto secondo le procedure applicabili.
La sentenza ribadisce quindi che la dimensione unionale del sistema doganale non consente di prescindere dalle condizioni specifiche contenute nell’autorizzazione. L’autorizzazione al perfezionamento passivo non è una licenza generica utilizzabile presso qualunque ufficio di esportazione dell’Unione.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il tentativo di applicare l’articolo 86, paragrafo 6, CDU.
Questa disposizione consente, in determinate ipotesi, di evitare l’insorgere o il mantenimento dell’obbligazione doganale quando l’inosservanza di un obbligo non ha avuto conseguenze reali sul corretto funzionamento del regime doganale.
Nel caso esaminato, la Corte esclude che tale norma possa essere applicata per analogia quando l’obbligazione doganale nasce al momento dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), CDU.
La distinzione è importante: non si è in presenza di una semplice obbligazione doganale sorta per inosservanza ai sensi dell’articolo 79 CDU, che potrebbe consentire di valutare le esimenti previste dall’articolo 86. L’obbligazione nasce invece con la dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti reimportati. Di conseguenza, non è possibile invocare l’articolo 86, paragrafo 6, per ottenere comunque il trattamento daziario agevolato.
In termini pratici, il mancato rispetto dell’ufficio di vincolo non può essere sanato sostenendo che le merci siano state effettivamente lavorate all’estero e successivamente reimportate, né dimostrando che l’irregolarità non abbia prodotto un danno erariale immediato.
La sentenza impone particolare attenzione alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, soprattutto per le imprese che gestiscono esportazioni da più stabilimenti, porti, aeroporti o punti di uscita situati in Stati membri diversi.
La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata: i regimi speciali devono essere gestiti come processi autorizzativi strutturati, non come semplici opzioni dichiarative da attivare al momento della spedizione. Nel perfezionamento passivo, l’autorizzazione deve essere letta insieme alle procedure interne dell’impresa. Ogni modifica della catena logistica — cambio di porto di uscita, utilizzo di un nuovo hub europeo, spostamento della produzione o ricorso a un diverso spedizioniere — può incidere sulle condizioni autorizzative e deve essere verificata prima dell’operazione.